Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/04/2012, n. 5873

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Nel caso in cui il giudice amministrativo di primo grado, adito successivamente alla declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario, abbia dichiarato inammissibile il ricorso in una controversia relativa a un rapporto di pubblico impiego precedente al 30 giugno 1998, per non essere la domanda stata proposta nel termine di decadenza fissato dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, e avverso tale sentenza non sia stato proposto appello (principale o incidentale) sul punto della giurisdizione, al Consiglio di Stato, adito in sede di appello, è precluso di chiedere d'ufficio il regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge n. 69 del 2009, essendo il potere di discutere della questione di giurisdizione in appello stato consumato per effetto della decisione adottata dal Tar, la quale postula il necessario riconoscimento della giurisdizione del medesimo giudice (le Sezioni Unite hanno pertanto dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione richiesto dal Consiglio di Stato).

Ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio da parte del giudice amministrativo, davanti al quale il giudizio è tempestivamente riproposto a seguito di una precedente declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, è legittimato a sollevare d'ufficio il conflitto, dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, a condizione che il rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione non sia ormai precluso, come nel caso in cui la questione di giurisdizione non sia stata esaminata dal Tar in primo grado, salvo che tale giudizio si sia chiuso in base all'esame di questioni attinenti all'ordine del processo e, quindi, logicamente pregiudiziali rispetto alla stessa questione di giurisdizione (la S.C. ha così interpretato l'art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 104 del 2010, enunciando il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).

Ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio, l'art. 59, comma terzo, della legge n. 69 del 2009, a norma del quale il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite "fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito", dev'essere interpretato nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, non è costituito dal compimento della prima udienza, se nell'udienza prevista dall'art. 183, primo comma, cod. proc. civ. il giudice adotta i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, ma dal fatto che il giudice non si sia limitato all'adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione; in tal caso, quel limite si sposta all'udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/04/2012, n. 5873
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5873
Data del deposito : 13 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Primo Presidente f.f -
Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27389/2011 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio da:
CONSIGLIO DI STATO con sentenza n. 6041/2011 depositata il 15/11/2011 (r.g. n. 3680/2006 nella causa tra:
SC EN
, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PETRAROTA Vito, per delega in atti;

- ricorrente -

contro
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato BALDUCCI Pierluigi, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

uditi gli avvocati Mario RASSANI per delega dell'avvocato Vito Petrarota, Pierluigi BALDUCCI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in grado di appello nel giudizio che NZ LI ha riproposto contro la società AC SE s.p.a., con il ricorso al T.A.R. Puglia notificato il 5.8.2005. Il Consiglio, con la sentenza 15.11.2011 n. 6041 della Sezione Sesta, mentre ha rigettato nel merito talune delle domande, per le altre, in applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3 e dell'art. 11, comma 3 del codice del processo amministrativo, ha sollevato d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

2. I fatti processuali possono essere così ricostruiti sulla base della sentenza appena richiamata e dei documenti prodotti dalle parti, che si sono costituite davanti alla Corte col deposito di una memoria.

3. Il giudizio è iniziato davanti al tribunale civile di TR, giudice del lavoro, con ricorso del 29.10.1999.
NZ LI vi ha proposto più domande.

3.1. Ha chiesto che l'AC SE fosse condannato ad assegnargli la qualifica superiore di assistente tecnico, così come riconosciuta con provvedimento 10.10.1996, con la conseguente corresponsione, sino alla data della domanda, della differenza tra gli emolumenti dovuti e quelli percepiti.

3.2. Vi ha anche chiesto la condanna dell'AC al pagamento di altre somme ed a vario titolo: indennità di missione e spese di viaggio, quanto a giorni dell'ottobre e novembre 1998;
lavoro straordinario del febbraio 1999 e saldo del premio di produttività 1998.

3.3. Infine ha chiesto la condanna del convenuto a una somma di denaro, come risarcimento del danno morale patito per il mancato riconoscimento della promozione.

4. Il tribunale di TR con sentenza del 26.11.2002 ha ritenuto che conoscere di tutte le domande spettasse al giudice amministrativo ed ha perciò dichiarato il difetto di giurisdizione dei giudice ordinario.
L'appello proposto da NZ LI il 5.12.2003 è stato dichiarato inammissibile con sentenza 14.6.2005 della corte d'appello di Bari, che ne ha rilevato la tardività, per essere stato presentato oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, in violazione dell'art. 327 c.p.c.. 5. Le domande già rivolte al giudice ordinario sono state a questo punto riproposte a quello amministrativo, con il ricorso al T.A.R.Puglia, notificato il 5.8.2005 di cui si è fatto cenno al punto 1.
Ciò con alcune modifiche: la suddivisione degli effetti del riconoscimento del diritto alla qualifica superiore in due periodi (dal 10.10.1996 al 30.6.1998 e dall'1.7.1998 al 29.10.1999) e l'estensione del premio di produttività al 1999;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi.
Il T.A.R. con sentenza del 17.1.2006 ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Ha considerato che, sulle controversie originate da rapporti di pubblico impiego, la giurisdizione esclusiva, conservata al giudice amministrativo dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, parte seconda, poteva essere esercitata solo alla condizione che il giudice ne fosse stato investito con ricorso depositato entro il 15.9.2000, ciò che nel caso non era avvenuto.
Ha aggiunto che il giudizio instaurato davanti a sè non si prestava ad essere qualificato come riassunzione di quello in cui il tribunale ordinano aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Questo, perché l'istituto della prosecuzione del giudizio mediante riassunzione davanti a diverso giudice era previsto dall'art. 50 c.p.c., per il caso di conclusione per difetto di competenza e non
era estensibile al diverso caso della conclusione del primo giudizio con pronuncia di difetto di giurisdizione.

6. In seguito a tale decisione, NZ LI ha ritenuto di tornare a investire della domanda il tribunale civile di TR. E ciò ha fatto con ricorso depositato il 5.4.2006.

7. Ha però anche impugnato la sentenza del T.A.R. con appello al Consiglio di Stato, proposto con ricorso notificato il 18.4.2006. È appunto in tale giudizio in grado di appello che il Consiglio di Stato ha pronunziato la sentenza 15.11.2011 n. 6041 delta Sezione Sesta.

7.1. Con questa sentenza il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento dell'appello, ha affermato che, col riproporre davanti al giudice amministrativo le domande inizialmente presentate al tribunale ordinario, NZ LI aveva dato luogo al fenomeno della translatio iudicii, istituto da considerare immanente nell'ordinamento sulla scorta della sentenza 77 del 2007 della Corte costituzionale, di cui la L. n. 69 del 2009, art. 59, aveva poi configurato una specifica disciplina sul piano procedurale, disciplina in seguito ripresa dall'art. 11 codice del processo amministrativo.
Come risultato, la decadenza invece dichiarata dal T.A.R. ne era stata evitata, per essere la riassunzione avvenuta col ricorso depositato il 5.8.2005, dopo che la sentenza della corte d'appello era stata pubblicata il 14.6.2005.

7.2. Passato a considerare il fondo delle domande, il Consiglio di Stato ha rigettato nel merito quella rivolta al riconoscimento della qualifica superiore, con le rispettive spettanze economiche (punto 3.1), e conseguentemente ha respinto la domanda di risarcimento del danno da mancato riconoscimento della promozione (punto 3.3).

7.3. Riguardo alla domanda residua (punto 3.2) ed alle pretese economiche correlate a fatti posteriori al 30.6.1998, il Consiglio di Stato ha bensì dato conto delle occasioni in cui le sezioni unite di questa Corte hanno affermato potersi ammettere che il giudice della domanda principale eserciti la pertinente tutela giurisdizionale anche sulle domande connesse proposte insieme alla prima, sebbene afferenti alla giurisdizione di altro giudice;
ha però ritenuto di dover prescindere da tale orientamento, considerandolo non consolidato.
Ha quindi posto in rilievo che, riguardo alla parte di domanda ancora da decidere, la giurisdizione del giudice ordinario era stata declinata attraverso la sentenza del tribunale di TR (punto 4), passata poi in giudicato.
L'AC - davanti al Consiglio - aveva sollevato un'eccezione di difetto di giurisdizione, ma - ha osservato il Consiglio - la pronuncia sulla giurisdizione, del resto passata in giudicato, non si prestava ad essere ancora rimessa in discussione in modo indiretto, attraverso un'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, svolta davanti a questo.
Ha considerato, però, che, alla stregua del D.Lgs. 80 del 1998, art.45, comma 17, la domanda esulava dalla giurisdizione esclusiva
conservata al giudice amministrativo in materia di impiego pubblico. Ha quindi sollevato il conflitto di giurisdizione.

8. Per pervenire a tale soluzione il Consiglio di Stato ha dovuto affrontare un ultimo punto.
La L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, dispone che, nel giudizio riproposto, la questione di giurisdizione può essere sollevata fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito e l'art. 11, comma 3 dal canto suo stabilisce che il giudice amministrativo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
A questo riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che l'espressione prima udienza si deve interpretare nel senso di prima udienza utile in cui viene in rilievo la questione di giurisdizione. Ed ha osservato: - "La prima udienza utile è la presente, atteso che il giudice di primo grado si è fermato all'esame di una questione di rito a cui, nell'ordine logico, ha dato priorità rispetto alla questione di giurisdizione".

9. Così ricostruiti i fatti processuali, si deve passare all'esame della richiesta, fatta dal Consiglio di Stato, che sulla questione di giurisdizione si pronuncino le sezioni unite di questa Corte. 10. Ma prima che vi si possa procedere, si deve

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