Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2022, n. 40004
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TISCI LEONARDO nato a VILLAPIANA 11 16/09/1958 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente (a) per il reato di riciclaggio, ritenendo accertato che lo stesso aveva modificato con un pennarello il numero della targa di un ciclomotore provento di reato, (b) per il reato di cui all'articolo 707 cod. pen. in quanto lo stesso, pregiudicato, deteneva presso un garage di sua esclusiva pertinenza degli arnesi atti allo scasso. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: la modifica con il pennarello del numero della targa del ciclomotore non sarebbe idonea ad ostacolare in modo definitivo la provenienza delittuosa del mezzo in quanto rimovibile. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Posto che è pacifico che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 - 01) il collegio ritiene che la attività di "sostituzione" della targa sia omogenea a quella di modifica dei numeri identificativi della stessa, nulla rilevando la transitorietà dell'operazione di dissimulazione ipoteticamente riconducibile alla eliminazione del tratto di pennarello con il quale si sono alterati i numeri della targa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi