Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2022, n. 09763
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA NU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
letteAW:02:12-le conclusioni del PG
FULVIO BALDI
Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 26 luglio 2021 ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NU AR, annullando l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021 esclusivamente in relazione al ruolo di promotore ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestato al capo 28 e confermando nel resto l'ordinanza impegnata, anche relazione alla misura applicata all'indagato in relazione ai reati di cui agli art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando la violazione del diritto di difesa per la indeterminatezza dei capi di incolpazione, i quali, per come formulati, non consentirebbero di poter espletare appieno le facoltà difensive.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale avrebbe rigettato con pochissime parole non conferenti al caso concreto la eccezione proposta dalla difesa, con la quale si lamentava la mancata trasmissione dell'interrogatorio di garanzia da parte del Pubblico Ministero e la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari nell'ordinanza applicativa della misura. Osserva, a tale proposito, che il GIP avrebbe sostanzialmente riprodotto le considerazioni svolte dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione della misura, senza motivare autonomamente in relazione alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed osserva come la trasmissione a mezzo PEC, da parte del P.M., della trascrizione integrale dell'interrogatorio di garanzia sarebbe avvenuta con modalità non consentite, perché tale atto avrebbe dovuto essere inserito ufficialmente nel fascicolo processuale.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. senza peraltro tenere conto delle doglianze difensive, con le quali era stato fatto rilevare che il suo interesse alla definizione di controversie private era determinato esclusivamente da meri rapporti sociali o amicali, senza peraltro alcun effettivo contributo e che anche gli altri elementi valorizzati dal giudice del riesame sarebbero stati impropriamente valutati, mancando la dimostrazione di una effettiva partecipazione alla consorteria mafiosa.
5. Analoghe censure, relative alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, vengono formulate nel quarto motivo di ricorso con riferimento alla valutazione effettuata dai giudici del riesame di singoli frammenti probatori dai quali verrebbe illegittimamente ricavata la sua appartenenza ad un'organizzazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti.
6. Con il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e la mera apparenza della motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe analizzato la sua specifica posizione, osservando come risulterebbe esclusivamente l'esistenza di contatti con tale OL AR, ignorando la circostanza che tali rapporti scaturivano da motivazioni lecite, quali lavoro e parentela e che non risulterebbero contatti diretti con altri presunti associati o con corrieri ed acquirenti dello stupefacente, così come mancherebbero altri elementi indicativi della sua partecipazione al sodalizio criminale. Il tribunale, inoltre, ancora una volta avrebbe omesso di considerare gli elementi addotti dalla difesa.
7. Con il sesto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni concernenti l'adozione della misura custodiale con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio e di fuga. Insiste, pertanto, per raccoglimento del ricorso. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre ricordare, con riferimento al primo motivo di ricorso, come la giurisprudenza di questa Corte abbia affermato (Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, Di Maggio, Rv. 279505) che, in tema di misure cautelari, il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio. Nella stessa occasione si è anche posta in evidenza la diversità tra l'art. 417 cod. proc. pen. che, per la richiesta di rinvio a giudizio, richiede l'enunciazione dell'addebito "in forma chiara e precisa" e l'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. che richiede, invece, la "descrizione sommaria del fatto", con ciò dimostrandosi che l'imputazione si cristallizza solo al momento dell'esercizio dell'azione penale (v. anche Sez. 3, n. 15671 del 5/3/2014, P.M. in proc. Diarassouba, Rv. 259432;
Sez. 6, n. 50953 del 19/9/2014, Patera, Rv. 261372). Nel caso di specie, come osservato dai giudici del riesame nel provvedimento impugnato, il GIP ha indicato i numerosi elementi raccolti nel corso delle indagini, chiarendo anche come dagli stessi emergessero gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ipotizzati. Va inoltre rilevato che nel provvedimento impugnato sono testualmente riprodotti dettagliati capi di incolpazione, evidentemente estrapolati dall'ordinanza applicativa della misura, dalla mera lettura dei quali emerge con chiarezza il tenore degli addebiti formulati nei confronti del ricorrente, rispetto al quale viene indicato, come per tutti gli altri indagati, il ruolo specifico svolto in entrambi i sodalizi criminali.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso deve osservarsi, riguardo alla censura concernente la mancata trasmissione dell'interrogatorio di garanzia da parte del Pubblico Ministero che, come si è già avuto modo di osservare, "la disposizione del quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., non è finalizzata a garantire il diritto di difesa dell'indagato, ciò in quanto la conoscenza degli atti gli è già assicurata dalla previsione dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che l'ordinanza cautelare, la richiesta e gli atti a sostegno sono depositati in cancelleria ed il difensore ha il diritto di visionarli ed estrarne copia (cfr. Corte Cost. sent. n. 192 del 1997). La funzione della norma in questione è quella di garantire che il contraddittorio davanti al giudice del riesame si svolga portando tempestivamente a conoscenza di quest'ultimo tutti gli atti su cui il giudice della cautela svolge le sue valutazioni e gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, tra cui è ricom preso l'interrogatorio di garanzia. La finalità di corretto contraddittorio avanti al giudice della cautela è garantita dalla produzione del verbale in forma riassuntiva anche se privo delle modalità tecniche di documentazione previste dall'art. 141-bis cod. proc. pen." (così, in motivazione, Sez. 3, n. 4773 del 28/10/2020 (dep. 2021), Tommasi, Rv. 281584). Ciò posto, occorre rilevare come nell'ordinanza impugnata venga dato atto della circostanza che l'interrogatorio di garanzia era stato tempestivamente prodotto dal Pubblico Ministero nella verbalizzazione in forma