Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2012, n. 9588

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La sentenza pronunciata in secondo grado dal Consiglio di Stato, che riforma la sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione e rimette al primo giudice per la decisione sul merito, non è immediatamente ricorribile per cassazione per motivi di giurisdizione, poiché non definisce neppure parzialmente il giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/06/2012, n. 9588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9588
Data del deposito : 13 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. M C F - Presidente di sez. -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8321/2011 proposto da:
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in 896 ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato B V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A F, IRTI NATALE, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CROCE AMICA S.R.L., AMBULANZE CITTÀ DI ROMA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio degli avvocati VAIANO Diego, IZZO RAFFAELE, che le rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro
SOCIETÀ CROCE ROSA ITALIANA, NUOVA CROCE ROSA ROMANA S.R.L.;

- intimati -

avverso la decisione n. 841/2010 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

uditi gli avvocati Vito BELLINI, Natale IRTI, Fabrizio ABBATE, Raffaele IZZO;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso al T.A.R. per il Lazio le società Ambulanze Città di Roma s.r.l., Croce Amica s.r.l. e Medis s.a.s. impugnarono il verbale del 13.6.2003 della Commissione permanente acquisti della sede di Roma della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, di aggiudicazione a trattativa privata dell'appalto dei servizi di ambulanza, trasporto infermi, bioliquidi e sangue, assumendone l'illegittimità per non essere stata l'aggiudicazione effettuata in evidenza pubblica. Con sentenza n. 13574 del 19.11.2004 il T.A.R. dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sul rilievo che l'Università appaltante non riveste la qualità di "amministrazione aggiudicatrice" o di "organismo di diritto pubblico" nel quadro della regolamentazione derivante dal D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 2 e dell'allegato 7 allo stesso decreto legislativo, con conseguente esclusione dell'obbligo di osservare le procedure di evidenza pubblica al fine della scelta del contraente per l'espletamento dei servizi sopra menzionati. 2.- La decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'appello delle società ricorrenti, con sentenza n. 841 del 16.2.2010 ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la controversia al T.A.R. per il Lazio per la decisione nel merito. Ha ritenuto il C.d.S. che, essendo l'Università Cattolica del Sacro Cuore persona giuridica di diritto pubblico a mente dello statuto dell'ente, essa rientra nella categoria degli "enti pubblici non economici" che il D.Lgs. n. 157 del 1995, art. 2, comma 1, lett. a), qualifica come "amministrazioni aggiudicatrici", obbligate all'osservanza delle regole di evidenza pubblica per l'aggiudicazione degli appalti dei servizi, secondo i principi di concorrenzialità ed accessibilità da parte delle imprese che operano nel settore di mercato interessato dall'affidamento. E che, una volta riconosciuta la qualifica di "ente pubblico non economico" alla stazione appaltante, non può farsi ricorso, onde restringere l'ambito di applicazione della lett. a) dell'art. 2 citato, alla diversa regolamentazione dettata dalla lett. b) ed all'allegato 7 cui tale lettera rinvia, che concerne gli

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