Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/02/2022, n. 05951
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2691-2020 proposto da: OIKOS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROCCO MAURO TODERO e GVANNI IMMORDINO;- ricorrente -contro ARPA - AGENZIA REGNALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE in persona del Ministro pro tempore, REGNE SICILIANA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti - nonché contro COMUNE DI MISTERBIANCO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, SICULA TRASPORTI S.R.L.;- intimati - avverso la sentenza n. 533/2019 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGNE SICILIANA, depositata il 10/06/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere D S. Ric. 2020 n. 02691 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- FATTI DI CAUSA La Oikos s.p.a., titolare di una discarica per rifiuti non pericolosi sita nel ‘omune Motta Sant'Anastasia, impugnò avanti al T.A.R. per la ' Sicilia, sezione staccata di Catania, l'ordinanza n. 26 dell'1.12.2016 con cui il Presidente della Regione Sicilia aveva disposto che, in attesa che la Oikos adeguasse la propria discarica realizzando un impianto di tritovagliatura e di inertizzazione della frazione organica, quest'ultima dovesse essere conferita dai comuni presso il diverso impianto di proprietà della Sicula Trasporti, la quale avrebbe fornito alla Oikos la frazione secca di sopravaglio in quantitativi uguali a quelli di frazione organica ricevuta (ordinanza cui aveva fatto seguito il provvedimento del 22.12.2016 con cui il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti aveva ordinato ai comuni che in precedenza utilizzavano la discarica della Oikos di conferire i propri rifiuti presso l'impianto della Sicula Trasporti). Con sentenza non definitiva n. 1404/2017, il T.A.R., dichiarato inammissibile l'intervento del Comune di Misterbianco, rilevò preliminarmente che gli effetti dell'ordinanza erano cessati alla data del 31.5.2017 e che, dunque, non sussisteva l'utilità di pronunciarsi sul suo annullamento;ne accertò, tuttavia, l'illegittimità ai fini risarcitori e dispose l'ulteriore corso del giudizio per la quantificazione del danno. La sentenza venne impugnata dal Comune di Misterbianco, che ribadì il proprio interesse a una decisione sulla legittimità e sulla conservazione degli effetti dei provvedimenti impugnati. Proposero appello incidentale le Amministrazioni soccombenti (il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, e l'ARPA - Agenzia regionale protezione ambiente), evidenziando -tra l'altro- che l'impianto della Oikos non assicurava il trattamento dei rifiuti conformemente alla normativa di settore e chiedendo la riforma della sentenza in relazione alla ritenuta illegittimità dell'ordinanza e alla spettanza del risarcimento dei danni.Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha accolto entrambi gli appelli e, riformando la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso e i primi motivi aggiunti proposti dalla Oikos in primo grado. Ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 8 Cost., la Oikos s.pa., affidandosi a due motivi;resistono, con unico controricorso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Siciliana e l'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia. RAGNI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia «eccesso di potere giurisdizionale. Difetto assoluto di giurisdizione. Violazione della sfera di discrezionalità riservata alla amministrazione e/o al legislatore». Assume la ricorrente che il C.G.A., «pur dando espressamente atto della errata ricostruzione della motivazione dei provvedimenti impugnati ha ritenuto di potere individuare le ragioni che avrebbero potuto giustificare gli effetti prodotti dall'ordinanza 26 RIF e dal DDS 2175 del 22/12/2016», ragioni che tuttavia «non sono rappresentate all'interno dei provvedimenti impugnati e sono state create, ex nihilo, dalla sentenza del Giudice di Appello»;sostiene che, senza arrestarsi alla constatazione della erroneità e della illogicità dell'ordinanza, il C.G.A. è andato «alla ricerca di una motivazione che, in realtà, negli atti impugnati non è dato rinvenire», in tal modo sostituendosi «alla pubblica amministrazione nell'individuazione delle ragioni che determinano un determinato assetto d'interessi»;assume, in altri termini, che la sentenza, «in realtà ricostruisce ex post una motivazione che negli atti non è dato evincere».
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