Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/06/2022, n. 19877
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Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI PIETRO CIO - Primo Presidente - GIURISDIZIONE CAMILLA DI IASI - Presidente di Sezione - Ud. 08/03/2022 - C D C - Presidente di Sezione - CC DANILO SESTINI - Consigliere - R.G.N. 16378/2021 GIACOMO M SALLA - Consigliere - Rep. F G - Consigliere - A G - Consigliere - A C - Consigliere - M M - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16378-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n. 2023/2021 depositata il 21/06/2021 nella causa tra: LOJACONO MARGHERITA;
- ricorrente non costituita in questa fase -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, GESTIONE GOVERNATIVA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA;
Numero registro generale 16378/2021 Numero sezionale 114/2022 Numero di raccolta generale 19877/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 - resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. M M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda ricorrente di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità di occupazione legittima relativamente al periodo come individuato in Ordinanza.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza depositata il 21.6.2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania, adito in riassunzione ai sensi degli'art. 11, comma 3, cod. proc. amm e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, premesso che con sentenza 18504/2018 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia promossa davanti a sé da Margherita Lojacono nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea Ministero per il risarcimento di tutti danni subiti dai fondi di proprietà della prima, ivi compreso il danno da occupazione legittima, in occasione dei lavori diretti al potenziamento della linea ferroviaria, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto a detta decisione e ne ha chiesto a questa Corte il conseguente regolamento. A sostegno del proposto incidente il giudice a quo, dubitando che riguardo a tutte le voci di danno lamentate dall'attrice debba riconoscersi al giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte