Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2024, n. 607
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Cristina Reggiani Consigliere
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Calosi Esperto
Claudio Fabbrizzi Esperto ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 26.3.2024, la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 11 D. Lgs 150/2011 e 437 c.p.c., nella causa iscritta a ruolo il 3.9.2021 al numero
1457/21 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza non definitiva n. 250/2015 pubblicata il
4.12.2015 del Tribunale di SI, Sezione Specializzata Agraria, e avverso sentenza definitiva
n. 1/2021 del Tribunale di SI, Sezione Specializzata Agraria, pubblicata il 1.6.2021 pendente fra
AR RI, (c.f.: [...]), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società semplice LE RADICI, (c.f.: 00520360520), con l'avv. Salvatore
Mileto;
PARTE APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE contro
FE LI, (c.f.: [...]), e OL RO, (c.f.:
[...]), con l'avv. Leonardo Pancrazi e l'avv. Alberto Pancrazzi;
PARTE APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
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EREDITÀ GIACENTE DI ED FE, in persona della curatrice Avvocato
ANGELA GIOMARELLI, contumace;
CI AR, contumace;
PARTI APPELLATE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante [memoria conclusionale]: si insiste nelle già prese conclusioni, previa riconvocazione del CTU nei sensi sopra illustrati.
[ricorso in appello] A) accolga la domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale avanzata dalla proprietà e quella, conseguente, di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad Euro 200.000,00 oltre accessori di legge;
B) per l'effetto, respinga integralmente le domande indennitarie avanzata del Dott. ED AR e reiterate dai suoi aventi causa;
C) dichiari nulla la Relazione peritale del CTU Ing. NE e disponga affinché la nullità sia sanata mediante elaborazione, da parte di un nuovo CTU, di effettive e puntuali risposte alle controdeduzioni dei CTP di parte ricorrente;
D) disponga affinché il CTU incaricato, prima di licenziare definitivamente la propria relazione peritale, effettui, con la partecipazione delle Parti e relativi Consulenti, un ulteriore accesso ai luoghi di causa, onde verificare la persistenza o il mutamento della situazione di fatto oggetto del precedente sopralluogo del 22 ottobre 2019 e, in caso di accertato mutamento, adeguare le proprie conclusioni;
E) all'esito, respinte tutte le domande delle Controparti in quanto inammissibili e/o infondate, accolga le conclusioni di parte ricorrente già agli atti del giudizio, condannando i sigg.ri OL/AR o comunque chi di ragione al risarcimento alla proprietà di tutti i danni conseguenti alla realizzazione delle opere finalizzate ad agriturismo, nei sensi di cui alla sentenza parziale già resa nel primo grado del presente giudizio;
nonché al pagamento dei canoni di affittanza agraria previsti dai relativi contratti per gli anni dal 2016 in poi, con accessori di legge;
F) con condanna delle Controparti a rifondere alla ricorrente le spese del doppio grado di giudizio e di CTU.
Parte appellata [memoria conclusionale]
Gli appellati AR SA e OL ND, per tutto quanto dedotto, esposto, eccepito e contestato (anche) nel presente grado di appello, concludono pertanto, contrariis reiectis, per il rigetto integrale per infondatezza in fatto e diritto dell'atto di appello promosso nei loro confronti da RD ED, in proprio e quale legale rappresentante della società semplice “Le Radici”, ed in particolare le domande “sostanziali” proposte - in principalità - di risoluzione per grave inadempimento contrattuale e conseguente risarcimento del danno chiesto agli odierni appellati in misura non inferiore ad euro 200.000,00 oltre accessori di legge, nonché per il rigetto per inammissibilità, irritualità,
pagina 2 di 37 tardività e novità dell'ulteriore domanda di condanna degli appellati al pagamento dei canoni di affittanza agraria per gli anni dal 2016 in poi con accessori di legge. Gli appellati concludono quindi per l'accoglimento di quanto richiesto in comparsa di costituzione o comunque e diversamente, in ragione del sopravvenuto nuovo e diverso quesito peritale posto dalla Corte alla CTU Dr.SA Maria Rosaria RI e del relativo supplemento di perizia depositata in data 26.02.204 - per l'accertamento e riconoscimento del valore dell'indennità dovuta agli affittuari per effetto delle migliore eseguite nella somma di euro 765.550,00 di cui alla CTU 26.02.204 della Dr.SA Maria Rosaria RI, e quindi conseguentemente per la condanna solidale dell'appellante RD ED, in proprio e quale legale rappresentante della società semplice “Le Radici”, al pagamento in favore degli appellati AR SA e OL ND della somma di euro 382.775,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo (avendo il diritto all'indennità agraria, come noto, carattere risarcitorio con conseguente riconoscimento di diritto, anche d'ufficio ed in grado di appello, di tale voce accessoria, v° Cass. Civ. Sez. III 22.03.2007 n°6964 - Cass. Civ. Sez. III n°2332/2001 - Cons. di Stato Sez. V 02.01.2019 sent. n°6). In ogni caso, con vittoria delle spese di CTP del presente grado di giudizio (come da notula dell'Ing. Tridico che si deposita) nonché vittoria delle spese di lite e di CTU di entrambi i gradi di giudizio anche ai sensi dell'art. 88 ed art. 96 n°3 c.p.c. in forza e per effetto del principio di soccombenza cd. “sostanziale”, tenendosi conto dell'esito complessivo della lite e del giudizio da valutarsi unitariamente indipendentemente dalle singole domande, valutandosi altresì il comportamento complessivo della controparte ai sensi dell'art. 88 c.p.c.. Vittoria delle spese di lite, come da notula che contestualmente si deposita, al cui riguardo i sottoscritti difensori si dichiarano antistatari.
[memoria di costituzione]: rigettare il proposto atto di appello, in ogni sua parte, istanza e domanda, nessuna esclusa (in particolare riguardo la nullità della CTU Ing. NE e l'istanza di nuova CTU), in quanto infondato, generico ed indimostrato;
confermare la sentenza n°1/2021 emeSA e depositata dal Tribunale di SI, Sezione Agraria, in data 01/05.06.2021 oltre quanto oggetto del proposto appello incidentale di cui infra;
- nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento dell'appello, tener conto dell'eccepita compensatio lucri cum danno e del maggior valore complessivo acquisito dai beni per come stimato dal CTU Dott. Brandini Marcolini nella sua perizia 13.04.2018 (pagg. 4 e 5);
- accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto:
- condannare RD ED in proprio e quale lrpt della SS “Le Radici” al pagamento in favore degli appellati AR SA e OL ND dell'ulteriore somma di € 38.890,52 oltre iva come per Legge ed interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, quale quota parte 50% loro spettante in ordine alle migliorie alle coltivazioni ed ai fondi di cui al quesito n°3 della CTU 13.04.2018 del Dott. Brandini Marcolini;
- detrarre dall'intera somma posta nella sentenza di SI integralmente a carico degli appellati AR SA e OL ND a titolo di spese e costi di rimessione in pristino la quota parte 50% di spettanza e carico del sig. MA MA pari ad € 31.267,31;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di CTU.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69)
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1. La vicenda
1.1 L'11.6.1994 LA ZI, con due distinti contratti di affitto, locò a MA
MA e ad ED AR (i quali formavano all'epoca una società di fatto, poi formalizzata come Le Radici Natura e SE snc, della quale erano soci e amministratori) un ampio fondo rustico (unitariamente inteso) in San Casciano dei Bagni.
Il 4.10.1994 la ZI diede agli affittuari l'autorizzazione a eseguire opere intese ad adibire il fondo ad agriturismo e la società Le Radici si iscrisse nell'elenco degli operatori agrituristici a far data dal 14.11.1994;
e il 7.6.1995 la ZI, con atto a firma autenticata indirizzato alla Provincia di SI, li autorizzò alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione o migliorative e a espletare tutte le pratiche neceSArie a ottenere autorizzazioni
e concessioni, a richiedere i finanziamenti privati o pubblici, nonché ad effettuare operazioni di impianto di frutteti e a presentare richiesta di finanziamenti previsti dal regolamento C.E.E.
2081/1993 obiettivo 5/b e ad incaSAre i finanziamenti eventualmente concessi.
Poco tempo dopo, il 27.10.1995, la ZI revocò l'autorizzazione;
nondimeno, gli affittuari e la loro società avevano ottenuto (26.4.1996) dalla Provincia di SI
l'autorizzazione neceSAria e avevano avviato lavori.
Alla morte della ZI succedette NR CE (quale l.r. della società semplice Le
Radici;
e a questa subentrerà poi la odierna appellante ED RD), che nel 2003 avviò
contro
AR e MA una causa dinanzi al Tribunale di Montepulciano Sezione
Specializzata Agraria, chiedendo la risoluzione del contratto per loro grave inadempimento.
Il giudice accolse la domanda, ma la decisione fu riformata dalla Corte d'Appello di
Firenze, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza poi impugnata e confermata in caSAzione, reputando insufficientemente determinata la lettera di contestazione degli addebiti (art. 5 L. 203/1982).
1.2 La CE (deceduta il 13.12.2011 in corso di causa, in prosecuzione essendosi poi costituita la figlia e unica erede RD), in proprio e quale l.r. de Le Radici, ha agito nuovamente, con ricorso del 5.10.2010, contro la società di AR e MA, nonché contro gli stessi in proprio perché soci illimitatamente responsabili, per la risoluzione per inadempimento;
ovvero, in linea subordinata, per far dichiarare ceSAto il contratto – avendo
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anche inviato disdetta - alla scadenza del 2009;
nonché per il risarcimento dei