Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-02, n. 201900006
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2019
N. 00006/2019REG.PROV.COLL.
N. 08311/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza iscritto numero di registro generale 8311 del 2017, proposto da
Impresa Costruzioni Dr. Ing. Alberto GO s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo omologato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Taglialatela, Flavio Bindi, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Taglialatela in Roma, viale Castrense n. 7;
contro
Comune di Castiglione del Lago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alarico Mariani Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Gobbi in Roma, via Ennio Quirino Visconti N°103;
Anac-Autorità nazionale anticorruzione, Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 03954/2014, resa tra le parti;
Visto il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castiglione del Lago, di Anac e dell’Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Perugia;
Visto l’ art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Taglialatela, l’avvocato Gobbi su delega dell’avvocato Mariani, e l’avvocato dello Stato Corelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Impresa Costruzioni Dr. Ing. Alberto GO s.r.l., in liquidazione e concordato preventivo omologato (di seguito anche solo Impresa GO s.r.l.), ha proposto ricorso in ottemperanza per ottenere l’esatta quantificazione del danno già riconosciuto dal T.a.r. Umbria con la sentenza n. 267/2011 (confermata in appello, per la parte che interessa nel presente giudizio, dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 3954/2014).
2. Va premesso che la sentenza del T.a.r. Umbria era stata appellata dal Comune di Castiglione del Lago, il quale nell’appello aveva chiesto, in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla Impresa GO s.r.l.; in subordine l’accoglimento della domanda di manleva verso l’Agenzia delle Entrate e l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (A.V.C.P.), cui ora è subentrata l’A.N.A.C., ritenute corresponsabili nella misura, rispettivamente, del 50% e del 25%.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3954/2014, che oggi viene per l’ottemperanza, ha respinto i motivi contro il capo della sentenza che contiene la condanna al risarcimento del danno e la fissazione dei criteri di quantificazione (confermando integralmente, sotto questo profilo, la sentenza di primo grado); ha accolto la domanda di manleva (così qualificata) del Comune verso l’Agenzia delle Entrate e l’A.V.C.P. (condannando queste ultime a tenere indenne il Comune del risarcimento da questo dovuto alla società ricorrente, nei limiti delle relative quote).
3. Nel presente giudizio, la società ricorrente lamenta la mancata esecuzione del giudicato e chiede l’emissione dei provvedimenti ritenuti necessari per l’esecuzione della predetta decisione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta , che provveda, eventualmente con l’ausilio di una C.T.U.