Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 233
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati
dott.ssa Antonella Izzo presidente
dott.ssa IO Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 139/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2024 e vertente
TRA
PI AERO INDUSTRIES S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, c.f.
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Arato, Elisabetta Varni e Marco Passalacqua, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto innanzi al tribunale di
Roma
APPELLANTE
E
SARDINIAN SKY SERVICE S.R.L., c.f. 03323680920 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Manca e Manuela Scroccu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i decreti ingiuntivi n. 18192/2013 e n. 18366/2013, emessi dal tribunale di Roma in data
29.8.2013 e 16.9.2013 su ricorso di PI AERO INDUSTRIES S.P.A., veniva ingiunto il pagamento delle somme di € 118.282,11 e di € 81.980,83, oltre interessi, a SARDINIAN SKY
SERVICE S.R.L. (di seguito AN KY).
***
Quest'ultima proponeva opposizione e, dopo aver premesso che i contratti erano due (il contratto “Pay By The Ours” del 12.12.2011 e il contratto “Line and Base Maintenance
Contract on Aircraft, Engine Propellers and Components” del 3.10.2012, che integrava la parte fondamentale dell'obbligazione assunta con il primo), tra loro collegati, deduceva, in sostanza, due profili di inadempimento: 1) il mancato inserimento dei motori dell'aeromobile oggetto di contratto nei programmi di manutenzione “AT & Whitney Company” (società che aveva prodotto i detti motori), come esplicitamente pattuito nel primo contratto;
2) la perdita definitiva, per effetto della violazione delle obbligazioni assunte con il secondo contratto, di aeronavigabilità del velivolo P 180, con conseguenti gravi danni.
Deduceva, inoltre, che erano state ricomprese nell'ingiunzione la fattura n. FVI1360008 dell'11.1.2013 di € 8.640,00 per hangaraggio e parcheggio velivolo e la fattura n. FVI1360007 dell'11.1.2013 di € 31.698,00 per “ore mancato volato”, voci da ricondurre all'inadempimento di IO AE (sia quanto alla sosta forzata nell'hangar che quanto al “mancato volato”), comunque non liquide ed esigibili, che non trovavano fondamento nei contratti, ma originavano dalla controversia tra le parti.
***
A seguito di interruzione, il giudizio veniva riassunto nei confronti PI AERO
INDUSTRIES S.P.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito IO AE), la quale si costituiva con comparsa depositata il 22.7.2019.
***
Con sentenza n. 23067/2019, R.G. n. 75704/2013, pubblicata in data 2.12.2019, il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava i decreti ingiuntivi, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Il primo giudice, illustrati i principi in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed evidenziato che la pretesa monitoria azionata traeva origine dai due contratti collegati, in base alla ragione più liquida così motivava:
pagina 2 di 17
‹‹L'opponente ha allegato l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni contrattuali.
In particolare ha dedotto il mancato inserimento dei motori dell'aeromobile oggetto dei rapporti contrattuali nei programmi di protezione P&WC esplicitamente promessi in contratto come obbligazione da parte della società opposta supportando la deduzione con produzione documentale (all. ti 3- 12 bis) comprese le s.i.t. rese in sede di indagini difensive preventive ex artt. 327 bis e 391 bis ss. c.p.p. dall'ing. Roberto Mairo e prodotte all'udienza del 27.3.2014.
Ulteriore profilo di inadempimento ha riguardato la perdita definitiva di aeronavigabilità del velivolo P 180, con conseguente perdita di contratti privati e pubblici in corso ed ulteriori chances di profitto e con allegazione di
altre voci di danno: tale profilo è stato confermato nel procedimento per A.T.P. ex art. 696 c.p.c. svolto ante causam e prodotto all'udienza del 27.3.14 e poi confermato con la sentenza (sul punto definitiva) del Trib. Di
NO, Sezione Settima Civile, n. 12096/18 del 30.11.2018 (all. 65, nota di deposito del 4.9.19), ammissibile in quanto di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie e valutabile come elemento di prova in
quanto passata in giudicato su tale aspetto.
Viceversa parte opposta non ha offerto la prova dell'esatto adempimento.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'assorbimento di ogni altra questione anche proposta in via subordinata››.
***
Ha proposto appello IO AE articolando sei motivi e chiedendo alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, di:
‹‹A. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da AN KY Service S.r.l. per i motivi indicati in narrativa;
B. in via principale:
− respingere, previa ogni più opportuna pronuncia di carattere preliminare in merito alla competenza del
Tribunale di Roma, l'opposizione avversaria e, più in generale, ogni domanda e/o eccezione avversaria in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi nn. 18192/2013 e 18366/2013 emessi dal Tribunale di Roma rispettivamente in data 29.8.2013 e
16.9.2013, e comunque
− accertare i diritti di credito di IO AE Industries S.p.A. in amministrazione straordinaria meglio descritti nei ricorsi per decreto ingiuntivo nn. 47111/2013 e 47531/2013 e in atti e, conseguentemente, condannare
AN KY Service S.r.l. al pagamento delle somme di Euro 118.282,11 e di Euro 81.980,83, o dei diversi maggiori o minori importi da accertarsi in corso di causa, oltre interessi moratori come pattiziamente concordati dal dovuto al saldo;
C. in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie di cui al paragrafo IV.E del presente atto, da intendersi qui
integralmente ritrascritte.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio e nei confronti di tutte le parti del giudizio, oltre cpa e iva come per legge.››.
***
pagina 3 di 17
Con decreto del 24.1.2020, la Corte, ‹‹considerato che in caso di mancata indicazione nell'atto di citazione, l'udienza di comparizione dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 23979/2019)››, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza collegiale del
30.4.2020, poi rinviata d'ufficio.
***
A seguito delle eccezioni di nullità della citazione per difetto di vocatio in ius, sollevate da
AN KY, costituitasi il 7.4.2020, la Corte ha disposto il rinnovo della citazione.
***
A seguito di rituale rinnovazione, l'appellata ha depositato, in data 8.2.2021, nuova comparsa di costituzione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹- In via preliminare, 1) dichiarare inammissibile il gravame per la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza della vocatio in ius, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
2) in subordine, dichiarare inammissibile il gravame per la nullità dell'atto di citazione in appello dipendente da vizi della vocatio in ius, non essendo applicabile al procedimento d'appello l'art. 164 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
- In via principale:
1) rigettare il gravame proposto dalla soc. PI AERO INDUSTRIES S.p.a., poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza di primo grado del
Tribunale di Roma n. 23067/2019;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio››.
***
All'udienza del 26.3.2021, parte appellante ha chiesto di poter depositare note scritte e un'ordinanza della Corte di appello di NO, con cui era stata disposta c.t.u. in un giudizio pendente tra le stesse parti, nonché di sospendere il giudizio in attesa dell'espletamento della
c.t.u.
Parte appellata si è opposta.
La Corte, ritenuta irrilevante la produzione documentale, in difetto di deposito degli atti della causa alla quale faceva riferimento, di cui era stato indicato il solo numero di ruolo generale, ha respinto l'istanza di produzione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
***
L'appellante, in vista dell'udienza del 19.9.2024, ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni e ha allegato la sentenza n. 3971/2022 della Corte di appello di NO, pubblicata il 15.12.2022, con cui è stata riformata la sentenza del tribunale di NO ed è stata rigettata la domanda di AN KY.
pagina 4 di 17
***
All'udienza del 19.9.2024 è stato revocato il provvedimento che aveva disposto gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Quindi, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione in appello.
AN KY ha abbandonato soltanto l'eccezione sub lett. C) della comparsa (punto 3 delle conclusioni), cioè quella fondata sulla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art.
163 c.p.c., ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c., con richiesta di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini (in quanto già accolta dalla Corte), mentre ha insistito per l'accoglimento delle altre due, sostenendo che non erano sanate dal rinnovo della notifica, con conseguente passaggio in giudicato della gravata sentenza.
L'eccezione sub lett. A) della prima comparsa (punto 1 delle conclusioni) ha ad oggetto la
“Nullità insanabile dell'atto di citazione in appello per mancanza della vocatio in ius”, posto che non era stata indicata la data dell'udienza di comparizione, non era stato assegnato alcun termine a comparire e non era stato formulato l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., sicché mancava “in blocco tutta la vocatio in ius”.
L'eccezione sub lett. B) della comparsa (punto 2 delle conclusioni) ha ad oggetto “In subordine: nullità dell'atto di citazione in appello per vizi della vocatio in ius”, atteso che l'art. 164 c.p.c. novellato non si applica al procedimento di appello.
***
Le eccezioni sono infondate.
La Suprema Corte, successivamente alla risalente pronuncia citata dall'appellata, ha affermato, come da quest'ultima riconosciuto, che la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art.
164 c.p.c. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c. e opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati
dott.ssa Antonella Izzo presidente
dott.ssa IO Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 139/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2024 e vertente
TRA
PI AERO INDUSTRIES S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, c.f.
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Arato, Elisabetta Varni e Marco Passalacqua, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto innanzi al tribunale di
Roma
APPELLANTE
E
SARDINIAN SKY SERVICE S.R.L., c.f. 03323680920 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Manca e Manuela Scroccu, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i decreti ingiuntivi n. 18192/2013 e n. 18366/2013, emessi dal tribunale di Roma in data
29.8.2013 e 16.9.2013 su ricorso di PI AERO INDUSTRIES S.P.A., veniva ingiunto il pagamento delle somme di € 118.282,11 e di € 81.980,83, oltre interessi, a SARDINIAN SKY
SERVICE S.R.L. (di seguito AN KY).
***
Quest'ultima proponeva opposizione e, dopo aver premesso che i contratti erano due (il contratto “Pay By The Ours” del 12.12.2011 e il contratto “Line and Base Maintenance
Contract on Aircraft, Engine Propellers and Components” del 3.10.2012, che integrava la parte fondamentale dell'obbligazione assunta con il primo), tra loro collegati, deduceva, in sostanza, due profili di inadempimento: 1) il mancato inserimento dei motori dell'aeromobile oggetto di contratto nei programmi di manutenzione “AT & Whitney Company” (società che aveva prodotto i detti motori), come esplicitamente pattuito nel primo contratto;
2) la perdita definitiva, per effetto della violazione delle obbligazioni assunte con il secondo contratto, di aeronavigabilità del velivolo P 180, con conseguenti gravi danni.
Deduceva, inoltre, che erano state ricomprese nell'ingiunzione la fattura n. FVI1360008 dell'11.1.2013 di € 8.640,00 per hangaraggio e parcheggio velivolo e la fattura n. FVI1360007 dell'11.1.2013 di € 31.698,00 per “ore mancato volato”, voci da ricondurre all'inadempimento di IO AE (sia quanto alla sosta forzata nell'hangar che quanto al “mancato volato”), comunque non liquide ed esigibili, che non trovavano fondamento nei contratti, ma originavano dalla controversia tra le parti.
***
A seguito di interruzione, il giudizio veniva riassunto nei confronti PI AERO
INDUSTRIES S.P.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito IO AE), la quale si costituiva con comparsa depositata il 22.7.2019.
***
Con sentenza n. 23067/2019, R.G. n. 75704/2013, pubblicata in data 2.12.2019, il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava i decreti ingiuntivi, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Il primo giudice, illustrati i principi in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed evidenziato che la pretesa monitoria azionata traeva origine dai due contratti collegati, in base alla ragione più liquida così motivava:
pagina 2 di 17
‹‹L'opponente ha allegato l'inadempimento dell'opposta alle obbligazioni contrattuali.
In particolare ha dedotto il mancato inserimento dei motori dell'aeromobile oggetto dei rapporti contrattuali nei programmi di protezione P&WC esplicitamente promessi in contratto come obbligazione da parte della società opposta supportando la deduzione con produzione documentale (all. ti 3- 12 bis) comprese le s.i.t. rese in sede di indagini difensive preventive ex artt. 327 bis e 391 bis ss. c.p.p. dall'ing. Roberto Mairo e prodotte all'udienza del 27.3.2014.
Ulteriore profilo di inadempimento ha riguardato la perdita definitiva di aeronavigabilità del velivolo P 180, con conseguente perdita di contratti privati e pubblici in corso ed ulteriori chances di profitto e con allegazione di
altre voci di danno: tale profilo è stato confermato nel procedimento per A.T.P. ex art. 696 c.p.c. svolto ante causam e prodotto all'udienza del 27.3.14 e poi confermato con la sentenza (sul punto definitiva) del Trib. Di
NO, Sezione Settima Civile, n. 12096/18 del 30.11.2018 (all. 65, nota di deposito del 4.9.19), ammissibile in quanto di formazione successiva allo scadere delle preclusioni istruttorie e valutabile come elemento di prova in
quanto passata in giudicato su tale aspetto.
Viceversa parte opposta non ha offerto la prova dell'esatto adempimento.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'assorbimento di ogni altra questione anche proposta in via subordinata››.
***
Ha proposto appello IO AE articolando sei motivi e chiedendo alla Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, di:
‹‹A. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata da AN KY Service S.r.l. per i motivi indicati in narrativa;
B. in via principale:
− respingere, previa ogni più opportuna pronuncia di carattere preliminare in merito alla competenza del
Tribunale di Roma, l'opposizione avversaria e, più in generale, ogni domanda e/o eccezione avversaria in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare i decreti ingiuntivi nn. 18192/2013 e 18366/2013 emessi dal Tribunale di Roma rispettivamente in data 29.8.2013 e
16.9.2013, e comunque
− accertare i diritti di credito di IO AE Industries S.p.A. in amministrazione straordinaria meglio descritti nei ricorsi per decreto ingiuntivo nn. 47111/2013 e 47531/2013 e in atti e, conseguentemente, condannare
AN KY Service S.r.l. al pagamento delle somme di Euro 118.282,11 e di Euro 81.980,83, o dei diversi maggiori o minori importi da accertarsi in corso di causa, oltre interessi moratori come pattiziamente concordati dal dovuto al saldo;
C. in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie di cui al paragrafo IV.E del presente atto, da intendersi qui
integralmente ritrascritte.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio e nei confronti di tutte le parti del giudizio, oltre cpa e iva come per legge.››.
***
pagina 3 di 17
Con decreto del 24.1.2020, la Corte, ‹‹considerato che in caso di mancata indicazione nell'atto di citazione, l'udienza di comparizione dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 23979/2019)››, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza collegiale del
30.4.2020, poi rinviata d'ufficio.
***
A seguito delle eccezioni di nullità della citazione per difetto di vocatio in ius, sollevate da
AN KY, costituitasi il 7.4.2020, la Corte ha disposto il rinnovo della citazione.
***
A seguito di rituale rinnovazione, l'appellata ha depositato, in data 8.2.2021, nuova comparsa di costituzione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹- In via preliminare, 1) dichiarare inammissibile il gravame per la nullità dell'atto di citazione in appello per mancanza della vocatio in ius, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
2) in subordine, dichiarare inammissibile il gravame per la nullità dell'atto di citazione in appello dipendente da vizi della vocatio in ius, non essendo applicabile al procedimento d'appello l'art. 164 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
- In via principale:
1) rigettare il gravame proposto dalla soc. PI AERO INDUSTRIES S.p.a., poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza di primo grado del
Tribunale di Roma n. 23067/2019;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio››.
***
All'udienza del 26.3.2021, parte appellante ha chiesto di poter depositare note scritte e un'ordinanza della Corte di appello di NO, con cui era stata disposta c.t.u. in un giudizio pendente tra le stesse parti, nonché di sospendere il giudizio in attesa dell'espletamento della
c.t.u.
Parte appellata si è opposta.
La Corte, ritenuta irrilevante la produzione documentale, in difetto di deposito degli atti della causa alla quale faceva riferimento, di cui era stato indicato il solo numero di ruolo generale, ha respinto l'istanza di produzione e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
***
L'appellante, in vista dell'udienza del 19.9.2024, ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni e ha allegato la sentenza n. 3971/2022 della Corte di appello di NO, pubblicata il 15.12.2022, con cui è stata riformata la sentenza del tribunale di NO ed è stata rigettata la domanda di AN KY.
pagina 4 di 17
***
All'udienza del 19.9.2024 è stato revocato il provvedimento che aveva disposto gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Quindi, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della citazione in appello.
AN KY ha abbandonato soltanto l'eccezione sub lett. C) della comparsa (punto 3 delle conclusioni), cioè quella fondata sulla mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art.
163 c.p.c., ai sensi dell'art. 164 comma 3 c.p.c., con richiesta di fissare nuova udienza nel rispetto dei termini (in quanto già accolta dalla Corte), mentre ha insistito per l'accoglimento delle altre due, sostenendo che non erano sanate dal rinnovo della notifica, con conseguente passaggio in giudicato della gravata sentenza.
L'eccezione sub lett. A) della prima comparsa (punto 1 delle conclusioni) ha ad oggetto la
“Nullità insanabile dell'atto di citazione in appello per mancanza della vocatio in ius”, posto che non era stata indicata la data dell'udienza di comparizione, non era stato assegnato alcun termine a comparire e non era stato formulato l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., sicché mancava “in blocco tutta la vocatio in ius”.
L'eccezione sub lett. B) della comparsa (punto 2 delle conclusioni) ha ad oggetto “In subordine: nullità dell'atto di citazione in appello per vizi della vocatio in ius”, atteso che l'art. 164 c.p.c. novellato non si applica al procedimento di appello.
***
Le eccezioni sono infondate.
La Suprema Corte, successivamente alla risalente pronuncia citata dall'appellata, ha affermato, come da quest'ultima riconosciuto, che la disciplina dettata dal nuovo testo dell'art.
164 c.p.c. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c. e opera una distinzione quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacché mentre i vizi afferenti alla "vocatio in ius" sono sanati
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