Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/07/2024, n. 974
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dr.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1121/2022, promossa da
“POSTE ITALIANE” S.p.A., (P.I. 01114601006 C.F. 97103880585), con sede in
Roma, viale Europa n. 190, in persona del Legale rappresentante pro tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Secondino dell'Ufficio legale interno, giusta procura generale alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
ZE IO, C.F. [...], nato a [...] il [...], e residente a [...], in proprio e nella qualità di erede di GI ON, nata a [...] il [...] e deceduta a Roma il
15.7.2020, e ZE ID, C.F. [...], nato a [...] il
10.10.1981 e residente a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Patrizio del Foro dell'Aquila come da procura in atti;
Appellata
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale dell'Aquila in R.G. 287/2022 il 14.10.2022, comunicata il 18.10.2022;
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante in sede di udienza di p.c.: , il procuratore della società TE
IA spa, appellante, contrariis reiectis, si riporta a tutto quanto già dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di citazione in appello chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
impugna e contesta le avverse deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto;
chiede che la causa venga trattenuta a decisione. .
Per gli appellati “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'atto di appello notificato in data
11.11.2023 da TE IA S.p.A. avverso l'ordinanza art. 702 ter c.p.c. resa dal
Tribunale dell'Aquila in R.G. 287/2022 il 14.10.2022, comunicata il 18.10.2022, con la condanna dell'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese ed onorari della causa di appello, oltre spese generali ed imposte”.
In fatto e in diritto
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha accolto la domanda proposta da ZE IO e ZE ID (volta ad ottenere” previo accertamento, e valutata la pronuncia dell'ABF resa in sede stragiudiziale, del diritto dei ricorrenti nelle qualità spiegate a vedersi riconosciuto il rendimento dei buoni di cui al ricorso previsto dalle condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo ricompreso tra il
21° e il 30° anno di durata dei titoli stessi, con condanna delle TE IA S.p.A. al pagamento della somma di € 48.610,43, siccome non contestata nella sede di accertamento stragiudiziale, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio”, fondata sul presupposto di essere titolari di sei buoni fruttiferi postali serie “Q/P” emessi tra il 31.12.1986 ed il 28.12.1991 -a cui
TE applicherebbe un rendimento più basso rispetto a quello su cui aveva fatto un
“legittimo affidamento”- in quanto il timbro apposto sul retro dei Buoni della serie
“Q/P”, non specificherebbe l'importo fisso dovuto con cadenza bimestrale per gli
anni 21°-30° e che pertanto, gli importi da considerare per tale periodo sarebbero quelli stampati sul modulo della precedente serie “P”con rendimento più alto e corrispondente alla misura sopra indicata) condannando le TE IA Spa al pagamento degli interessi nella misura richiesta pari al rendimento per gli ultimi 10 anni riportato a tergo dei titoli per i BPF serie P ed alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate come in dispositivo.
1.1. A fondamento della decisione si è premesso che il contenzioso rientra nel filone di quelli generati dalla errata applicazione della nuova normativa ed in particolare dell'art. 5 del D.M del 1986, che prevede la facoltà dell'Ente emittente di utilizzare moduli relativi a serie preesistenti, in particolare alla serie “P”, a condizione che sul buono venissero apposti due differenti timbri, l'uno sulla parte anteriore con la dicitura “Q/P” e l'altro sulla parte posteriore, recante le misure dei nuovi tassi, normativa non correttamente applicata da TE IA, che sul fronte del buono apponeva correttamente il timbro prescritto contenente il nome della nuova serie
“Q/P” ma sul retro apponeva il timbro con l'indicazione dei tassi di interessi esclusivamente in relazione ai primi 20 anni di vita del buono, senza nulla disporre riguardo agli ultimi 10 anni e senza provvedere neppure alla interlineatura della indicazione dei tassi degli ultimi dieci anni esistente sul vecchio buono.
Si è dato atto dei contrasti giurisprudenziali che erano sorti in merito alle condizioni applicabili per i periodi di validità del buono non regolati dai timbri correttivi
(periodo dal ventunesimo al trentesimo anno) ritenendosi di non condividere i principi da ultimo affermati nella ordinanza della Prima Sezione della Corte di
Cassazione n. 4384/2022 del 10/02/2022, con la quale è stata ritenuta sufficiente ad integrare correttamente le condizioni cartolari sul modulo della serie precedente, e quindi ad escludere l'affidamento incolpevole del consumatore, l'apposizione del timbro per i primi venti anni di rapporto.
Si è ritenuto al riguardo, conformemente ad orientamento interpretativo formatosi nella giurisprudenza di merito:
-che pur essendo vero che, secondo la disciplina speciale invocata dalle TE
l'apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile
l'integrale applicazione del regime dei tassi di interesse di cui al decreto ministeriale invocato, ancorché apposti su modulistica che, in quanto riferita ad emissioni precedenti, recava tabelle di determinazione del rimborso riferibili ad essi, e quindi tendenzialmente superate, cionondimeno tale effetto poteva intendersi integralmente verificato solo a condizione della completezza e dell'univocità delle indicazioni in tal modo introdotte, semmai efficaci ancorché effettuate per relationem, ma giammai ove introdotte in modo parziale, come nel caso di specie, per l'ovvia considerazione che, in presenza di queste ultime, il sottoscrittore è naturalmente indotto a ritenere che, per le parti non incise dalla modifica, si mantenga intatta la disciplina espressa nel testo del titolo, creandosi un ragionevole affidamento sulla spettanza di interessi sul capitale nella misura in precedenza riportata per l'ultimo decennio;
-che doveva ritenersi irrilevante la diversità della situazione fattuale esaminata nel precedente della Cassazione SS. UU. n. 13979/2007, e quello in esame, potendo trovare applicazione anche a questo caso il principio di prevalenza dell'affidamento ove a generarlo sia stata la condotta dell'emittente, o del personale di quest'ultima, ravvisabile nel fatto che l'annotazione con un apposito timbro degli interessi relativi al primo ventennio accompagnata dalla previsione per la terza decade di un trattamento conforme a quello stabilito dalla disciplina previgente possa indurre a supporne il mantenimento, in ragione di una condotta omissiva dell'emittente stessa;
-che inoltre nella lettura operata dalla S.C. nella ordinanza citata, il combinato disposto dell'art.173 Cod. Postale e dell'Art. 5 del DM 13.6.1986 - trattandosi di provvedimenti che, operando congiuntamente, costituirebbero norma imperativa e quindi inderogabile - comporterebbe la nullità delle clausole difformi e la loro conseguente sostituzione, ex art.1339 c.c., con la misura degli interessi derivante dall'intervento del DM 13.6.1986, ma tale interpretazione, oltre ad apparire in evidente contrasto con la precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 13979/2007, che, evidenziando la natura contrattuale del rapporto, ha chiarito la prevalenza dei rendimenti apposti sul titolo rispetto al contenuto del decreto ministeriale precedente istitutivo della serie di appartenenza, sembra trascurare la natura di norma amministrativa secondaria del D.M., che, rivolgendosi solo a una ben determinata
categoria di soggetti, certamente determinabili a posteriori (i sottoscrittori dei buoni serie Q), non gli consente di assumere i caratteri della generalità, astrattezza e imperatività erga omnes, mentre partendo dal presupposto, confermato anche nell'ordinanza citata, secondo cui il rapporto che si instaura tra sottoscrittore e TE
IA spa è un rapporto di diritto privato, sebbene connotato da specificità quanto alle norme che lo regolano, sembra coretto il ricorso all'art. 1342 c.c. secondo cui le clausole aggiunte al modulo o formulario prevalgono su quelle originarie, qualora siano incompatibili. Con la conseguenza che legittimamente, qualora sia stato apposto il timbro modificativo sul retro, si inseriscono nel contratto i rendimenti previsti per la successiva serie Q. Ciò, tuttavia, esclusivamente per il periodo compreso tra l'anno I e l'anno XX i cui tassi sono stati modificati, mentre, stante la condotta omissiva del collocatore per il periodo relativo all'ultimo decennio di maturazione del titolo, dovranno necessariamente essere riconosciuti gli importi pattuiti, previsti e non modificati in sede di collocamento del titolo .
2. Nel proprio atto di impugnazione le TE IA Spa contestano la decisione per
i motivi di seguito sintetizzati:
VIOLAZIONE DELL'ART. 173 D.P.R. 156/1973 ED ERRATA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 4 E 5 D.M. 13.6.1986
Al riguardo rammentando la disciplina applicabile ai buoni fruttiferi il cui rendimento è oggetto del contendere (art. art. 4 del D.M. 13.6.1986 a tenore del quale
«Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni