Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2024, n. 2203

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2024, n. 2203
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 2203
Data del deposito : 1 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 753/202024 R. G., promosso da nato in [...] il [...] (CF Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Marco Genghini. C.F._1
APPELLANTE
contro
nata in [...] il [...] (CF ), CP_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Chiara Baiocchi
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 436/2024 del 21 marzo – 12 aprile 2024 del Tribunale di Rimini.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Rosario Lionello
Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 29 ottobre 2024;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 436/2024 del 21 marzo- 12 aprile 2024, ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, disponendo che il primo versasse alla seconda, entro il giorno di ogni mese,
[...]
la somma di 150,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di
assegno di mantenimento;
ha dichiarato interamente compensate le spese di lite.

2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , deducendo, Parte_1
innanzitutto, con riferimento al riconoscimento di assegno di mantenimento in favore
della moglie, che la sentenza impugnata risultava viziata per violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c. p. c. Ha, inoltre,
evidenziato che il capo della sentenza con il quale era stato riconosciuto assegno di
mantenimento in favore della moglie era frutto di una erronea ricostruzione della
situazione economica dei due coniugi.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione. CP_1
La causa, trattata secondo le forme del rito camerale (non risulta, infatti, applicabile la
riforma c.d. “Cartabia”, posto che la causa è stata introdotta in primo grado in epoca
antecedente al 28 febbraio 2023), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29
ottobre 2024.

3-Va, innanzitutto, rilevato che, nel presente giudizio di appello, non è obbligatorio
l'intervento del Pubblico Ministero, non essendo più in discussione il vincolo
matrimoniale, ma esclusivamente il diritto dell'appellata a conseguire assegno di
mantenimento a carico del marito.
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L'art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero
nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in
discussione il vincolo matrimoniale, e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove
inerente ai soli rapporti patrimoniali (vedi Cassazione civile sez. I - 24/02/1997, n.
1664;
Cassazione civile sez. II - 10/03/2017, n. 6262 ).

4- Nel merito, l'appello di merita di essere rigettato. Parte_1
, con unico articolato motivo di gravame, ha, innanzitutto, Parte_1
censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c. p. c., non essendovi
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante ha, in proposito, evidenziato che , in sede di CP_1
costituzione in giudizio e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva
invocato il riconoscimento, in suo favore, di una somma “una tantum”, a
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