Corte d'Appello Messina, sentenza 20/12/2024, n. 1127
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Testo completo
N. 653/2017 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott.ssa IA Giuseppa SCOLARO Presidente Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653/2017 R.G., vertente tra
A' MA nata il [...] a [...] c.f. [...], DR RO nato il [...] a [...] c.f. [...]e la società SI.C.E.F. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. 00464680834 elettivamente domiciliati in S. Agata di Militello nella Via S. Martino n. 56 presso lo studio dell'Avv. Rita Lazzara che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'appello e per procura rilasciata dalla società Si.c.e.f. s.r.l. a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore nel giudizio di primo grado del 31.01.2012.
APPELLANTI e APPELLATI INCIDENTALI e ITALFONDIARIO S.P.A. con sede Roma in prona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. 00880671003 nella sua qualità di procuratore della società SESTINO SECURITISATION S.r.l. con sede in Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore
1 N. 653/2017 R.G.A.
c.f.: 12642091008 per procura speciale del 2.02.2015 autenticata dal notaio Anita Varsallona di Milano e registrata il 2.2.2015 al n. 3380 , serie T1, elettivamente domiciliata in Messina nella Via Filippo Bianchi n. 48 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Parisi che la rappresenta e diede per procura rilasciata su foglio separato allegata in calce alla comparsa di costituzione APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
****** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 378/2017 (n. 925/1995 R.G.) del Tribunale di Patti pubblicata il 13.06.2017, avente ad oggetto bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.04.2024 tenuta in trattazione cartolare i procuratori delle parti con le note di trattazione in sostituzione di udienza hanno così precisato le loro rispettive conclusioni e chiesto che la causa fosse posta in decisione.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“ si riporta all'atto di appello contestando tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto ed insiste nell'appello proposto e nelle richieste ivi spiegate.” Il procuratore della parte appellata ha così concluso:
“ Con le presenti note, l'avvocato Maurizio Parisi, nell' interesse di ITALFONDIARIO S.p.A., precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto scritto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa e chiede che la causa sia decisa con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione e con vittoria di spese e compensi difensivi..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 31.07.2017 PE IA, ND OG e la S.i.c.e.f. s.r.l. hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di Italfondiario S.p.A. nella qualità di procuratore della CU S.p.A. la sentenza indicata in
2 N. 653/2017 R.G.A.
oggetto con la quale il Giudice accogliendo parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/1995 emesso dal Tribunale di Patti in data 3.04.1995 in favore del Monte dei Paschi di Siena aveva così disposto:
“1) Accoglie parzialmente l'opposizione attorea;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 179/1995 emesso dal Presidente del Tribunale di Patti il 3.04.1995;
3) Condanna S.I.C.E.F. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e i sigg. ND OG e PE IA, in solido, al pagamento, in favore di Italfondiario s.p.a. nella qualità di procuratore di ST CU s.r.l. , cessionaria del credito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della complessiva somma di Euro 79.069,69 oltre interessi alla domanda al soddisfo. 4) Condanna Italfondiario S.p.A., nella qualità di procuratore di ST CU s.r.l. , cessionaria del credito vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice opponente liquidate, tenuto conto della parziale compensazione, in complessivi Eur 6.912,51 di cui Euro 197,51 per spese, Euro 6.715,00 per compensi oltre spese generali, CPA e IVA , come per legge. 5) Pone a carco di entrambe le parti, per metà ciascun, le spese di CTU, come da decreto di liquidazione. La sentenza è esecutiva per legge.”
La parte appellante ha impugnato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e quindi, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in parziale riforma fosse accolta integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, venisse dichiarato che nessuna somma era dovuta alla società opposta da parte degli appellati per i motivi di cui al primo grado di giudizio e all'atto d'appello, con la condanna dell'appellata alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.12.2017 si è costituita la società appellata quale procuratrice della ST CU s.r.l. cessionaria del credito ingiunto, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la tardività della sua notifica, in via gradata, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., e in via incidentale ha chiesto la riforma della sentenza riguardo alla disposta compensazione delle spese processuali. Con il favore delle spese del gravame.
3 N. 653/2017 R.G.A.
La Corte, con ordinanza dell'1.06.2018, rigettava le eccezioni di inammissibilità dell'appello nonché la richiesta di inibitoria in quanto non reiterata dalla parte appellante.
Quindi, all'udienza del 15.04.2024, tenuta in trattazione cartolare, la Corte ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato scritti difesivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
PRELIMINARMENTE SULLA TARDIVITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO D'APPELLO.
Con la comparsa di costituzione in giudizio, parte appellata ha eccepito la tardività della notifica perché effettuata telematicamente a mezzo pec il 31.07.2017 alle ore 21.30 e, quindi, oltre le ore 21,00, orario entro il quale, ai sensi dell' art. 147 c.p.c., poteva considerarsi solo ritualmente accettata ma notificata il giorno successivo. Il rilievo è infondato. Con sentenza n. 75/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.c. in quanto provoca nei confronti del mittente un irragionevole vulnus al pieno esercizio del suo diritto di difesa. Ha rilevato la Corte che: “Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la
4 N. 653/2017 R.G.A.
consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno (in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313;
sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590). La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all'apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.” … “ L'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.”.
Successivamente a tale pronuncia è, peraltro, invalso, nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui in tema di notificazione con modalità telematica, anche nel regime antecedente all'introduzione della citata norma (art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, disposta dall'art. 45- bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014) “non trova applicazione l'art. 147 c.p.c. - secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 - trattandosi di disposizione da interpretare, alla luce della sentenza n. 75 del 2019 della Corte cost., in chiave funzionale alla tutela del diritto del riposo del destinatario, diritto che non è attinto dall'effettuazione di una notificazione telematica, con conseguente applicazione della regola generale sui termini per le impugnazioni e fissazione della scadenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (Cfr. Cassazione civile sezione 1, ordinanza n. 1383 del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott.ssa IA Giuseppa SCOLARO Presidente Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653/2017 R.G., vertente tra
A' MA nata il [...] a [...] c.f. [...], DR RO nato il [...] a [...] c.f. [...]e la società SI.C.E.F. s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. 00464680834 elettivamente domiciliati in S. Agata di Militello nella Via S. Martino n. 56 presso lo studio dell'Avv. Rita Lazzara che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'appello e per procura rilasciata dalla società Si.c.e.f. s.r.l. a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore nel giudizio di primo grado del 31.01.2012.
APPELLANTI e APPELLATI INCIDENTALI e ITALFONDIARIO S.P.A. con sede Roma in prona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. 00880671003 nella sua qualità di procuratore della società SESTINO SECURITISATION S.r.l. con sede in Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore
1 N. 653/2017 R.G.A.
c.f.: 12642091008 per procura speciale del 2.02.2015 autenticata dal notaio Anita Varsallona di Milano e registrata il 2.2.2015 al n. 3380 , serie T1, elettivamente domiciliata in Messina nella Via Filippo Bianchi n. 48 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Parisi che la rappresenta e diede per procura rilasciata su foglio separato allegata in calce alla comparsa di costituzione APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
****** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 378/2017 (n. 925/1995 R.G.) del Tribunale di Patti pubblicata il 13.06.2017, avente ad oggetto bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.04.2024 tenuta in trattazione cartolare i procuratori delle parti con le note di trattazione in sostituzione di udienza hanno così precisato le loro rispettive conclusioni e chiesto che la causa fosse posta in decisione.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“ si riporta all'atto di appello contestando tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto ed insiste nell'appello proposto e nelle richieste ivi spiegate.” Il procuratore della parte appellata ha così concluso:
“ Con le presenti note, l'avvocato Maurizio Parisi, nell' interesse di ITALFONDIARIO S.p.A., precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto scritto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa e chiede che la causa sia decisa con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione e con vittoria di spese e compensi difensivi..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 31.07.2017 PE IA, ND OG e la S.i.c.e.f. s.r.l. hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di Italfondiario S.p.A. nella qualità di procuratore della CU S.p.A. la sentenza indicata in
2 N. 653/2017 R.G.A.
oggetto con la quale il Giudice accogliendo parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 179/1995 emesso dal Tribunale di Patti in data 3.04.1995 in favore del Monte dei Paschi di Siena aveva così disposto:
“1) Accoglie parzialmente l'opposizione attorea;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 179/1995 emesso dal Presidente del Tribunale di Patti il 3.04.1995;
3) Condanna S.I.C.E.F. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e i sigg. ND OG e PE IA, in solido, al pagamento, in favore di Italfondiario s.p.a. nella qualità di procuratore di ST CU s.r.l. , cessionaria del credito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della complessiva somma di Euro 79.069,69 oltre interessi alla domanda al soddisfo. 4) Condanna Italfondiario S.p.A., nella qualità di procuratore di ST CU s.r.l. , cessionaria del credito vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice opponente liquidate, tenuto conto della parziale compensazione, in complessivi Eur 6.912,51 di cui Euro 197,51 per spese, Euro 6.715,00 per compensi oltre spese generali, CPA e IVA , come per legge. 5) Pone a carco di entrambe le parti, per metà ciascun, le spese di CTU, come da decreto di liquidazione. La sentenza è esecutiva per legge.”
La parte appellante ha impugnato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e quindi, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, in parziale riforma fosse accolta integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, venisse dichiarato che nessuna somma era dovuta alla società opposta da parte degli appellati per i motivi di cui al primo grado di giudizio e all'atto d'appello, con la condanna dell'appellata alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 18.12.2017 si è costituita la società appellata quale procuratrice della ST CU s.r.l. cessionaria del credito ingiunto, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per la tardività della sua notifica, in via gradata, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., e in via incidentale ha chiesto la riforma della sentenza riguardo alla disposta compensazione delle spese processuali. Con il favore delle spese del gravame.
3 N. 653/2017 R.G.A.
La Corte, con ordinanza dell'1.06.2018, rigettava le eccezioni di inammissibilità dell'appello nonché la richiesta di inibitoria in quanto non reiterata dalla parte appellante.
Quindi, all'udienza del 15.04.2024, tenuta in trattazione cartolare, la Corte ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato scritti difesivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
PRELIMINARMENTE SULLA TARDIVITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO D'APPELLO.
Con la comparsa di costituzione in giudizio, parte appellata ha eccepito la tardività della notifica perché effettuata telematicamente a mezzo pec il 31.07.2017 alle ore 21.30 e, quindi, oltre le ore 21,00, orario entro il quale, ai sensi dell' art. 147 c.p.c., poteva considerarsi solo ritualmente accettata ma notificata il giorno successivo. Il rilievo è infondato. Con sentenza n. 75/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.c. in quanto provoca nei confronti del mittente un irragionevole vulnus al pieno esercizio del suo diritto di difesa. Ha rilevato la Corte che: “Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la
4 N. 653/2017 R.G.A.
consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno (in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313;
sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590). La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all'apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.” … “ L'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.”.
Successivamente a tale pronuncia è, peraltro, invalso, nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui in tema di notificazione con modalità telematica, anche nel regime antecedente all'introduzione della citata norma (art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, disposta dall'art. 45- bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014) “non trova applicazione l'art. 147 c.p.c. - secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 - trattandosi di disposizione da interpretare, alla luce della sentenza n. 75 del 2019 della Corte cost., in chiave funzionale alla tutela del diritto del riposo del destinatario, diritto che non è attinto dall'effettuazione di una notificazione telematica, con conseguente applicazione della regola generale sui termini per le impugnazioni e fissazione della scadenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (Cfr. Cassazione civile sezione 1, ordinanza n. 1383 del
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