Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2024, n. 590

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2024, n. 590
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 590
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo


R.G. N. 32/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello
da
IN (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) - CF 800 78750587, con sede in Roma, in
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente per
procura generale a rogito del Notaio Paolo Castellini n. 80974/21569 del 21/7/2015 dagli avvocati
Gloria Ferrighi (CF:[...];
PEC: avv.gloria.ferrighi@postacert.inps.gov.it), Daniela
Guarino (CF [...]- PEC: avv.daniela.guarino@ postacert.inps.gov.it) con
domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Venezia, Dorsoduro 3500/D
Parte appellante
contro
AL GI (CF [...]) nato a [...] il 5/5
/1940 e ivi residente in [...], assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
ROSSI CF RSRRT69P11F205D pec: roberto.rossi@milano.pecavvocati.it fax 02/97394436 del Foro
di Milano con studio in Milano Viale Monza 1 e presso lo stesso elettivamente domiciliato giusta
procura in atti
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 435/2021 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: riliquidazione della pensione Fondo Elettrici
Conclusioni:
Per parte appellante:
in riforma dell'impugnata sentenza, n. 435/21 emessa dal Tribunale di Verona nel giudizio R.G. n.
759/20 nella persona del Giudice del lavoro e pubblicata il 13.7.21, rigettare tutte le domande del
signor GI MA condannandolo alla restituzione di quanto percepito, in esecuzione
della sentenza di primo grado , sia per differenze pensionistiche e spese legali, il tutto maggiorato
di interessi, ed alla rifusione delle spese legali dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello e solo in caso di rigetto della domanda
chiede disporsi la rinnovazione entro un termine perentorio della notifica così da poter usufruire dei
termini a difesa previsti dalla legge
impugna e contesta quanto ex adverso osservato dedotto e prodotto
chiede, previa rinotifica dell'impugnazione, termini a difesa nel rispetto dei termini di legge
chiede la conferma della Sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice accoglieva parzialmente le domande del
sig. MA, volte alla riliquidazione della pensione. Ha altresì compensato le spese di lite.
Il sig. MA era dipendente della soc. Enel Spa fino al 30.09.2003 ed era iscritto a fini
previdenziali al Fondo Elettrici gestito dall'IN. Dalla decorrenza del trattamento di quiescenza
(1.10.2003) riceveva la pensione, liquidata dall'IN sulla base della massima anzianità di servizio.
Ritenendo errati i criteri di calcolo della base retributiva, il sig. MA – con istanza del 13.04.2018
e con ricorso in via amministrativa del 11.10.2018 – formulava domanda di riliquidazione del
trattamento pensionistico ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 562/1996. Non ricevendo alcun riscontro
dall'IN, il sig. MA ha instaurato la presente causa.
Il primo giudice ha accolto parzialmente le domande del lavoratore, così motivando:
2
Sull'eccezione di decadenza si osserva quanto segue. La complessa questione oggetto di
numerose e contrastati pronunce (di legittimità e di merito) richiamati puntualmente dalle difese è
stata, ad avviso del Tribunale, da ultimo risolta dalle recenti sentenze (che hanno riformato le
sentenze d'appello che avevano escluso l'applicazione del nuovo termine decadenziale alla
prestazioni riconosciute anteriormente al 6.7.2011) della Corte di Cassazione n. 28416/2020 (in caso
analogo al presente in cui era stata chiesta la riliquidazione di pensione erogata dal 2003, con
domanda amministrativa del 15.5.2015) e 17430/2021 (che alla precedente si richiama
espressamente), entrambe pronunciate all'esito di ordinanze interlocutorie (17618/2019 e
13285/2019)” (pag. 4).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, il ricorrente in pensione dal
1.10.2003, avendo depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 8.5.2020, deve
considerarsi decaduto dal diritto alle differenze sui ratei maturati precedenti al triennio rispetto a tale
data.
Tale considerazione assorbe le questioni relative alla prescrizione.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'IN ha calcolato il tetto AGO (80%) soltanto sulle somme per le quali risulta versata la
contribuzione sulla base delle norme dettate per il Fondo Elettrici, utilizzando tutte le voci retributive
ai fini AGO solo per la quota di pensione del 1.1.1997 in poi. Tale criterio di calcolo e interpretativo
non è corretto, come si evince dalla pronuncia n. 12624/2014 della Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro (confermata da Cass, sez. L., sentenza 4888 del 27.2.2017)” (pag. 10).
In sostanza, il tetto dell'ottanta percento deve essere calcolato applicando integralmente i
criteri di calcolo della retribuzione pensionabile di cui all'Assicurazione Generale Obbligatoria e
quindi applicando il principio di onnicomprensività della retribuzione, anche nel caso in cui gli
emolumenti erogati non sarebbero imponibili a fini pensionistici secondo i criteri di calcolo di cui al
“Fondo Elettrici”.
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda attorea nei limiti di cui alla presente
motivazione.
Sulla domanda del ricorrente di condanna dell'IN ex art. 614bis cpc 'misure di coercizione
3 indiretta', con riferimento all'ordine di ricalcolo dell'importo del trattamento pensionistico, si rileva che
la stessa non può
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