CGARS, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201277
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 01277/2022REG.PROV.COLL.
N. 00329/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2022, proposto da M N, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2570/2021, resa tra le parti, concernente edilizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Augusta e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il Cons. Marco Mazzamuto e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna parte appellante impugnava in prime cure la concessione edilizia in variante n. 39 dell’8.08.2007 rilasciata dal Comune di Augusta alla Sig.ra -OMISSIS-, ivi compresa l’eventuale concessione edilizia tacitamente assentita ai sensi della L.R. Sicilia 17/1994, lamentando in sintesi:
I) la violazione della l.r. 17/1994; II) violazione delle disposizioni preliminari del codice civile, degli artt. 31 e 32, c.1, lett. b), Dlgs. 380/01, delle norme disciplinanti l’attività edificatoria e i parametri regolamentari vigenti nel comune di Augusta.
2. Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso, dichiarandolo irricevibile per tardività, con le seguenti, in sintesi, motivazioni:
-la conoscenza degli atti avversati da parte dell’attuale difensore della parte ricorrente nel procedimento penale quantomeno in data 21 giugno 2008, id est la data della lettera (trasmessa lo stesso giorno con raccomandata a.r. all’odierno ricorrente), atteso che, a differenza del processo amministrativo, deve ritenersi applicabile la disciplina dettata, in tema di stati soggettivi rilevanti, dall'art. 1391 cod. civ., con riferimento alla rappresentanza vera e propria;
-in aggiunta sussistono indizi gravi, precisi e concordanti: a differenza di precedenti istanze, l’istanza di accesso prot. n. 4375 in data 27 novembre 2007, avanzata al Comune resistente dal ricorrente personalmente, reca la richiesta di rilascio (anche) di “ eventuali Varianti in c.o.” ; tale istanza richiesta è stata avanzata poco dopo: il c.d. dissequestro dell’immobile (come da verbale del 1° settembre 2007); la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica al GIP presso il Tribunale di Siracusa in data 19 settembre 2007, in ragione del rilascio della concessione in variante in favore dell’indagata; la presentazione di richiesta di rilascio copie da parte del difensore dello stesso ricorrente al GIP di Siracusa, in data 26 ottobre 2007.
Assorbite le altre questioni. Spese compensate.
3. Con l’odierno appello, si censurano le statuizioni sulla tardività del ricorso e si ripropongono i motivi di impugnazione di prime cure.
4. Si costituivano il Comune e la controinteressata.
4.1. Il Comune chiedeva il rigetto, eccependo, tra l’altro:
-la nullità della procura dell’appellante e la tardività dell’appello;
-a conferma della pronuncia gravata, l’irricevibilità del ricorso di prime cure, ricordando che il Comune avrebbe documentato che in data 27/11/2007 il sig. N M aveva già preso visione della concessione in variante n. 39 del 8/8/2007 rilasciata alla sig.ra -OMISSIS- e sottolineando altresì che la conoscenza dell’atto è pure avvenuta per il tramite della sua pubblicazione (dall’11/8/2007 al 25/8/2007) mediante affissione nell’albo pretorio del Comune;
-in subordine, l’inammissibilità del ricorso di prime cure, riguardo all’originaria concessione che avrebbe dovuto essere impugnata a suo tempo e in generale per la sua genericità, poiché il ricorrente metterebbe a confronto le opere realizzate con i parametri urbanistici, mentre avrebbe dovuto descrivere il contenuto astratto degli atti impugnati e confrontare questi ultimi con i parametri urbanistici;
Sui presupposti sostanziali della concessione in variante si osserva:
-che l’opera appare pienamente conforme e, dunque, assentibile, anche in considerazione del fatto che l’U.T. si è correttamente attenuto al principio secondo cui l’individuazione del piano di campagna all’interno dei piani attuativi come livello di sedime della costruzione va effettuata, secondo il R.E.C., in esito alla definitiva sistemazione del lotto alla fine dei lavori, senza perciò tenere conto del livello naturale esistente prima dell’inizio della costruzione.;
-quanto al muro oggetto di asserita difformità perché non rispettoso delle distanze legali e regolamentari, basterebbe osservare che il muro di contenimento, soprattutto quando costituisce pure muro di confine ed ha un’altezza inferiore a 3 metri, non rileva nel computo delle distanze. In ogni caso, la materia delle distanze non è giustiziabile in sede amministrativa, ma civilistica, attenendo ai rapporti privatistici tra proprietà vicine.
4.2 Si costituiva la controinteressata e con memoria chiedeva il rigetto, sia tornando sulle eccezioni di rito già poste dal Comune, sia argomentando sul merito.
Non è fondata e va respinta l’eccezione di tardività della memoria della controinteressata del 14.11.2022, essendo stata depositata 30 giorni liberi prima l’udienza odierna del 15.12.2022.
5. Nell’odierna udienza, sentite le parti come da verbale, la causa viene trattenuta in decisione.
6. L’appello va respinto, pur con diverse motivazioni rispetto a quelle addotte nella pronuncia gravata.
6.1. Anzitutto va affermata la ricevibilità dell’appello, confermando quanto statuito con decreto n. 205/2022: “ rilevato che, alla luce della sopravvenuta decisione della Plenaria n. 11/2022 che la causa di irricevibilità rilevata d’ufficio non sussiste ”.
6.2. Infondata è inoltre l’eccezione di