CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400567

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400567
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400567
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 00567/2024REG.PROV.COLL.

N. 01086/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2023, proposto da
Airo' Salvatore, rappresentato e difeso dagli avvocati F L V, M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1374/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il Cons. M A P F e udito l’avvocato dell’appellante come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’appellante domandava al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, l’annullamento, oltre che di tutti gli atti prodromici, della Determinazione dirigenziale n. 13465 del 15 dicembre 2021, notificata il 23 dicembre 2021, con la quale il Comune di Palermo ha revocato l’Autorizzazione Unica n. 3845 del 13 aprile 2015 rilasciata per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande “ tip. C ” presso il locale denominato “ Time Less ” sito in Palermo a Piazza SS. 40 Martiri alla Guilla, n. 5, per carenza delle caratteristiche necessarie a garantire il requisito della “ sorvegliabilità ”.

Il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato scaturiva dalla nota n. 860526/P del 4 agosto 2021 iscritta a seguito della ricezione della nota n. 1058662 del 29 giugno 2021 con la quale la Questura di Palermo – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale segnalava che l’esercizio pubblico del ricorrente era privo “ di sorvegliabilità ” in quanto allocato al piano terra di uno stabile adibito a civile abitazione al quale si accede dal civico 5 della Piazza SS. 40 Martiri alla Guilla e che il portone consentirebbe l’accesso all’androne dell’edificio ove si trova l’unica scala che conduce agli appartamenti sovrastanti, che non hanno altri accessi, mentre il Time Less ha un secondo accesso, utilizzato solo sussidiariamente per l’esodo in Via Cancello alla Gioiamia ”.

Il Comune di Palermo, dopo avere ricevuto le note difensive del legale del ricorrente, disponeva un sopralluogo, all’esito del quale, il Comando di P.M. riteneva il locale non conforme ai requisiti di “ sorvegliabilità ” poiché l’accesso si troverebbe all’interno di un androne condominiale e non di un cortile condominiale, come sostenuto dal legale del ricorrente.

Il Comune di Palermo, allora, disponeva la revoca dell’Autorizzazione Unica n. 3845 del 13 aprile 2015, ai sensi dell’art. 4 co. 1 L. n. 287/1991, per sopravvenuta carenza dei requisiti stabiliti dal Ministero dell’Interno.

Il ricorrente impugnava il predetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 1 della legge n. 287/1991 e dell’art. 19, co. 3 del d.lgs. n. 59/2010 – violazione dell’art. 1 del d.m. n. 564 del 17 dicembre 1992 – eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e per travisamento delle circostanze – poiché i luoghi sarebbero stati erroneamente valutati, essendo possibile la sorveglianza esterna del locale. Infatti, non sarebbe esatto sostenere che nell’androne comune vi sarebbe la scala utilizzata per accedere alle altre abitazioni private, poiché vi sarebbero due distinte porte: una prima costituente ingresso al locale ed una seconda, separata e chiusa, accessibile soltanto da parte di chi ne abbia le chiavi, ossia i residenti dell’edificio.

Peraltro, il requisito della sorvegliabilità esterna dovrebbe essere inteso nel senso di consentire l’accesso immediato durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e siffatta evenienza sarebbe perfettamente garantita, considerato che mai sino all’anno 2021 di revoca dell’autorizzazione in questione erano stati sollevati rilievi al riguardo da parte delle forze dell’ordine o del Comune.

Non vi sarebbe, dunque, alcun pregiudizio per la pubblica sicurezza, essendo possibile il tracciamento di soggetti ricercati che possano darsi alla fuga.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 1, della legge n. 287/1991 – violazione e falsa applicazione degli art. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/90 e dei principi relativi all’esercizio della c.d. autotutela – eccesso di potere sotto il profilo del travisamento delle circostanze e dell'insussistenza dei presupposti – violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della

l.r. n. 7/2019 – difetto di motivazione – poiché l’impugnata revoca sarebbe stata disposta ai sensi dell’art. 4 co. 1 L. n. 287/1991, ossia di una norma ormai abrogata dall’art. 85 D.Lgs. n. 59/2010. Inoltre, non sussistendo elementi sopravvenuti, non potrebbe disporsi la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990, potendosi al più, in astratto, configurarsi un’ipotesi di annullamento d’ufficio che, però, non sarebbe, in concreto, possibile per decorso del termine ragionevole entro cui provvedere.

3) violazione degli artt. 7 e 10/bis l. n. 241/90 e degli artt. 9 e 13 l.r. 7/2019 – violazione dei principi di buona fede, lealtà e buon andamento dell’azione amministrativa – violazione del contraddittorio procedimentale – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione sotto altro profilo – poiché il provvedimento impugnato non avrebbe considerato le note prodotte ai sensi del preavviso di diniego, limitandosi ad affermare che il locale non avrebbe le caratteristiche della sorvegliabilità.

Il Comune di Palermo si costituiva opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. 1374/2023 pubblicata il 24 aprile 2024 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. III, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite, poiché: a) l’ordinanza n. 233/2022 del C.G.A.R.S. con la quale era stato accolto l’appello cautelare proposto dal ricorrente imponeva l’adozione di talune misure che non sarebbero state adottate in funzione della sorvegliabilità;
b) secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato « il requisito della sorvegliabilità non va limitato ai soli accessi dalla via pubblica, come sarebbe sufficiente nel caso in cui l'accesso fosse in immediata comunicazione con la strada ma, nell'ipotesi in cui per accedere all'esercizio pubblico occorra utilizzare un corridoio o un cortile, dagli stessi non deve potersi accedere anche ad abitazioni civili, in quanto ciò renderebbe più difficile l'immediato controllo del locale quanto ai profili di ordine e sicurezza pubblica » (Consiglio di Stato, Sez. V, 28/03/2023 n. 3182);
c) l’art. 4 L. n. 287/1991 è stato abrogato dall’art. 85 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 59/2010 ma anche quest’ultima norma è stata abrogata dall’art. 20 co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 147/2012. Lo stesso dicasi per l’art. 3 L. n. 287/1991. Inoltre, anche se qualificato come revoca, il provvedimento impugnato sarebbe un annullamento d’ufficio disposto per mancanza del requisito della sorvegliabilità ab origine ;
d) non sarebbe necessario fornire puntuale riscontro alle memorie difensive presentate nel procedimento e, comunque, il Comune avrebbe chiarito che la ragione della controversa decisione è costituita dalla rilevata mancanza delle condizioni di legge richieste per lo svolgimento dell’attività commerciale, come accertato anche all’esito del nuovo sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale ed i cui esiti sono stati riportati nella nota prot. n. 1453910 del 23 novembre 2021.

Con ricorso in appello notificato il 23 novembre 2023 e depositato il 24 novembre 2023 l’appellante domandava la riforma della predetta decisione, criticandone le conclusioni e censurandone le motivazioni in ragione dell’asserita fondatezza dei motivi di ricorso dedotti in primo grado.

Con ordinanza n. 433/2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l’istanza cautelare dell’appellante, sospendendo l’esecutività ai sensi dell’art. 98 c.p.a. della sentenza appellata e l’efficacia dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Palermo si costituiva, opponendosi all’accoglimento dell’appello.

All’udienza pubblica del 5 giugno 2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito il procuratore dell’appellante insistere nelle proprie domande e precisare che i luoghi non sono stati modificati sin da quando è stata rilasciata l’autorizzazione revocata, tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

I. – La ragione più liquida del decidere.

I.

1. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, « Non collide e non pregiudica l'effettività della tutela quella tecnica di giudizio che, in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, seleziona i motivi da scrutinare a) in forza della c.d. ragione più liquida;
b) in ragione della ripetitività dei motivi medesimi rispetto ad altri già esaminati e respinti;
c) nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità
» (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/09/2017, n.4288).

I.

2. Pertanto, in ossequio al richiamato criterio della c.d. “ ragione più liquida ”, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene di poter procedere all’esame del secondo motivo di appello a fronte della sua evidente fondatezza.

II. – Il secondo motivo di appello.

II.

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