CGARS, sez. I, sentenza 2020-07-06, n. 202000539
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2020
N. 00539/2020REG.PROV.COLL.
N. 00472/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2017, proposto dalle signore G D G, C L G, E L G, G G L G e V L G, rappresentate e difese dagli avvocati E L e M L G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M L G in Palermo, via Jung, 12
contro
Comune di Misilmeri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2644/2016, pubblicata il 15 novembre 2016 e resa a conclusione del giudizio n. 537/2015, non notificata.
Visto l’art. 84 del decreto - legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n.27 del 24.4.2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Misilmeri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 svoltasi, ai sensi dell’art. 84 del decreto – legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n.27 del 24.4.2020, in videoconferenza, il Cons. Maria Stella Boscarino e considerati presenti, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 28/2020, per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le appellanti premettono che il Comune di Misilmeri nel 1998 aveva occupato terreni di loro proprietà, oggetto di una dichiarazione di pubblica utilità per l’esecuzione di lavori di costruzione di una rete fognaria. Ritenendo illegittimamente incoato il procedimento espropriativo, le interessate, successivamente alla notifica di un atto stragiudiziale di diffida in data 21/9/1999, avviavano, con atto di citazione notificato in data 22/6/2000, un contenzioso contro il Comune di Misilmeri, tendente ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla occupazione innanzi descritta, definito in rito (estinzione del processo per tardiva riassunzione del procedimento) dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7580/13.
Essendo, medio tempore , mutato il quadro normativo e giurisprudenziale, con l’espunzione dall’ordinamento giuridico dell’istituto della c.d. “accessione invertita”, le ricorrenti, con raccomandata ricevuta il 25/3/2014, diffidavano l’ente comunale ad adottare un provvedimento di acquisizione dei terreni al patrimonio pubblico, ovvero a ripristinare lo stato dei luoghi ante occupazione con restituzione degli stessi ai proprietari, nonché alla erogazione dell’indennizzo dovuto per la perdita della proprietà, ovvero del risarcimento del danno, ed alla corresponsione dell’indennità di occupazione.
Stante l’inerzia del Comune di Misilmeri, le ricorrenti proponevano dinanzi al TAR Sicilia ricorso iscritto al n. RG 1936/2014, che, con sentenza n. 2729/2014 del 7/11/2014, veniva accolto, con la conseguente condanna del Comune, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., a pronunciarsi sull’istanza delle ricorrenti.
2. Con ricorso n. 537/2015 R.G. proposto avanti al Tar Sicilia le ricorrenti chiesero:
- l’annullamento del provvedimento (determina n.245/AV del 4/12/2014) con il quale - in esito alla sentenza n. 2729/14 - il Comune di Misilmeri aveva rigettato la richiesta assumendosi già proprietario delle aree per averle usucapite;
- la condanna del Comune di Misilmeri al risarcimento dei danni per equivalente, nella misura del valore venale dei terreni di proprietà delle ricorrenti, illecitamente utilizzati dal Comune e irreversibilmente trasformati;
- in via subordinata, la condanna del Comune di Misilmeri alla emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001;
- in via ulteriormente subordinata la condanna del medesimo Comune alla restituzione alle ricorrenti del bene illecitamente detenuto, previa riduzione in pristino;
- in ogni caso la condanna del Comune all’indennizzo per il lungo periodo di occupazione di detti terreni.
Con ordinanza collegiale n. 170/2016 il T.A.R. Sicilia adito disponeva consulenza tecnica d’ufficio (d’ora innanzi CTU), la quale accertava che i terreni oggetto della dichiarazione di pubblica utilità derivante dall’approvazione del progetto di realizzazione della rete fognaria nella zona “Costa Principe”, avvenuta con delibera della Giunta Comunale di Misilmeri n. 490 del 30 Dicembre 1996 e, successivamente, occupati in via d’urgenza in virtù dell’ordinanza sindacale n.37 del 30 Marzo 1998, risultavano in parte occupati da sedi viarie con relativi servizi a rete per un totale di superficie di mq. 1801,20, ed in parte liberi ed inutilizzati.
Veniva altresì precisato che, dallo studio delle fotografie aeree della zona realizzate dalla SAS TD di Palermo e dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, era emerso che già alla data del Luglio 1992 l’area era attraversata da sedi viarie asfaltate.
Con la sentenza appellata la prima domanda veniva respinta perché <l’istituto della così detta “occupazione acquisitiva” è stato espunto dal nostro Ordinamento (ammesso che ne abbia mai fatto parte) e conseguentemente non potrebbe essere ritenuta fondata una domanda risarcitoria ancorata sul presupposto dell’intervenuta occupazione acquisitiva. L’indebita occupazione di un terreno privato da parte della P.A., e la sua irreversibile trasformazione per la realizzazione di un’opera pubblica, non determina alcun passaggio di proprietà in favore della P.A. e, conseguentemente viene a mancare lo stesso presupposto di fatto dell’azione risarcitoria promossa dalle ricorrenti.>.
Sulla prima domanda subordinata il TAR, sulla base della relazione di CTU, rigettava la domanda, perché fondata sul presupposto di fatto che l’occupazione dei terreni in questione, e la loro trasformazione a servizio di scopi di pubblica utilità, fossero avvenute in base alla delibera di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione della rete fognaria, laddove, invece, dalla relazione di CTU era emerso che nel momento in cui i terreni oggetto di causa erano stati impegnati per la realizzazione del progetto approvato con la delibera n. 497 del 30 dicembre 1996, gli stessi erano da tempo utilizzati, per scopi di pubblica utilità, quale strada pubblica.
Tale conclusione veniva ricavata:
1) dai fotogrammi aerei esaminati dal CTU e segnatamente dal fotogramma n. 1072 strisciata 5 della ripresa eseguita nel luglio 1992:
2) da vari interventi disposti dal Comune, negli anni precedenti, per manutenere tale strada e renderla più funzionale al suo scopo, richiamati nella documentazione della difesa del Comune e nella stessa CTU:
3) dalla considerazione che la zona, prima ancora della realizzazione della condotta fognaria, era stata oggetto di un intenso utilizzo edificatorio (in parte abusivo), in dipendenza del quale l’esistenza della strada costituiva comunque opera di urbanizzazione indispensabile.
Il giudice adito, quindi, rigettava tutte le domande delle ricorrenti.
3. Avverso la sentenza appellata vengono formulate le censure infra riassunte:
con il primo motivo si deduce che, nonostante l’espunzione dell’istituto dell’occupazione acquisitiva, si deve riconoscere il diritto al risarcimento del danno per equivalente in considerazione della perdurante occupazione de facto del terreno e dell’insistenza su di esso delle opere pubbliche realizzate dall’ente in virtù dell’avviata procedura di esproprio, solo originariamente legittima; la pronuncia deve essere dunque, sul punto, riformata.
Con la seconda censura –ripresa ed ulteriormente argomentata con il quinto motivo di appello- le appellanti, dopo aver premesso che l’esistenza di trazzere e strade non milita univocamente nel senso di una preesistente occupazione del terreno da parte dell’ente comunale, essendosi dato riscontro, sulla zona, di un’attività edificatoria irregolare, cui potrebbe ricondursi la costruzione di strade serventi gli immobili ad opera dei privati proprietari del terreno, deducono come, comunque, l’immissione nel possesso conseguita all’ordinanza di occupazione n. 37 del 30/4/1998 (giusto verbale del successivo 2 maggio) abbia mutato il titolo giuridico del possesso, rendendolo idoneo al preordinato esproprio e dunque facendo cessare l’ipotizzato (dal Tribunale) possesso sine titulo .
Si lamenta, peraltro, l’illegittimità del capo della pronuncia che ha attestato l’avvenuta occupazione del suolo da parte del Comune in epoca precedente l’ordinanza n. 37/1998, in mancanza di alcuna prova, avendo la CTU unicamente indicato l’esistenza di un rilievo fotografico che mostra l’esistenza di tratturi e strade, senza elementi dai quali possa evincersi che si trattasse di opere eseguite dal Comune. Né risulta, dagli atti di causa, che vi sia mai stata alcuna attività provvedimentale da parte del Comune intesa alla realizzazione di quelle strade.
D’altra parte, se la presa di possesso fosse intervenuta in epoca precedente all’avvio della procedura espropriativa, non vi sarebbe stata esigenza alcuna di procedere, successivamente, ad una occupazione d’urgenza degli stessi immobili per la realizzazione di (ulteriori) opere pubbliche.
Con il terzo motivo si deduce che l’occupazione illegittima delle aree di proprietà privata, protratta oltre i termini previsti per legge, dando luogo ad un illecito permanente, impedisce che il possesso sia valutabile come presupposto per usucapire la proprietà, anche ai fini della assai dubbia compatibilità con l’art. 1 del Protocollo Addizionale della CEDU.
In ogni caso, il Comune non ha mai chiarito in quale momento sarebbe intervenuta in suo favore la interversione del possesso ed in qual modo possa configurarsi la fattispecie del “pacifico ed incontestato