CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-20, n. 202400678

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-20, n. 202400678
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400678
Data del deposito : 20 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2024

N. 00678/2024REG.PROV.COLL.

N. 00079/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2024, proposto da
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



contro

Alleans Renewables Progetto 5 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 03387/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Alleans Renewables Progetto 5 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Alleans Renewables Progetto 5 s.r.l. ha domandato in data 4 novembre 2021 al Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 propedeutico a consentire la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, denominato “ GELA 98 ”, di potenza nominale pari a 98,439 MW da realizzarsi nel territorio in parte del Comune di Gela (CL), in contrada Settefarine ed esattamente nei fondi censiti in catasto ai fogli di mappa 76, 77, 115, 116 e 118 ed in parte del Comune di Butera, in contrada Pozzillo nei terreni censiti al foglio di mappa 175, particelle 27 e 121 (stazione elettrica di trasformazione S.E. RTN Butera 2) ed al foglio di mappa 176, particella 80 (Sotto Stazione Elettrica SSE).

L’area, complessivamente estesa per circa 189 ettari di terreno agricolo, sebbene non sia individuata come “ non idonea ” ai sensi del d.m. 10 settembre 2010, è contraddistinta da profili di interesse paesaggistico, secondo il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999), rientrando nell’Ambito di Paesaggio n. 11 “ Area delle Colline di Mazzarino e Piazza Armerina ” (Stazione utente e cavidotti) e n. 15 “ Area delle pianure costiere di Licata e Gela ” (impianto e cavidotti) e secondo il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta (approvato con D.A. n. 1858 del 2 febbraio 2015), ricadendo le particelle 110, 111, 112, 113 e 115 del foglio di mappa 116 del territorio gelese all’interno del paesaggio locale 16 “ Piana di Gela ” in area di livello di tutela 1, sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 134 lett. b ) ed all’art. 142 co. 1 lett. c ) D.Lgs. n. 42/2004 e le aree interessate del territorio del Comune di Butera censite in catasto al foglio 175 particelle 27 e 121 ed al foglio 176 particella 80 all’interno del paesaggio locale 10 “ Area delle Colline di Butera ” in area di indirizzo e conoscenza per la pianificazione (doc. 1 e doc. 4 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 5 maggio 2023).

Nell’ambito del procedimento la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta esprimeva, con nota assunta al prot. n. 2601 del 23 marzo 2022, parere favorevole alla realizzazione del progetto con talune prescrizioni da rispettare concernenti aspetti paesaggistici e profili di carattere archeologico.

In seguito, anche la Commissione P.N.R.R. – P.N.I.E.C. con il parere n. 61 del 16 settembre 2022 si esprimeva in senso favorevole, sebbene imponendo alla società richiedente ben 11 prescrizioni da osservare (doc. 7 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 5 maggio 2023).

Sennonché, con nota assunta al prot. 2832 del 28 febbraio 2022 il Ministero della Cultura emanava un proprio parere che, pur essendo favorevole, determinava una significativa riduzione dimensionale del progetto, esigendo, in primo luogo (punto 1.1.), la non installazione di pannelli fotovoltaici, cabine o altri impianti e opere connesse, escluse quelle previste nel sottosuolo, in tutte le aree sottoposte a tutela dal piano paesaggistico e in quelle ricadenti nella fascia di rispetto di m. 500 dall’area tutelata ex art. 136 e, poi (1.2.), la destinazione della predetta fascia di rispetto di m. 500 tutelata ex art. 136 alla realizzazione di interventi di mitigazione (doc. 1 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 5 maggio 2023).

Ritenendo le predette limitazioni pregiudizievoli per i propri interessi economici in quanto implicanti una riduzione della potenza dell’impianto di circa il 42%, la società proponeva ricorso al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, avverso il menzionato parere del Ministero della Cultura, domandandone l’annullamento perché illegittimo per i seguenti motivi: 1) incompetenza, spettando il relativo potere soltanto alla Soprintendenza regionale; 2) violazione del principio del dissenso costruttivo; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla idoneità del sito individuato per la realizzazione del progetto ai sensi del D.M. 10 settembre 2010; 4) violazione del D.Lgs. n. 199/2021; 5) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione ai contenuti di merito del parere ministeriale.

In seguito, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, esprimeva, con il decreto n. 221 del 5 maggio 2023, il giudizio di compatibilità ambientale alla realizzazione del progetto proposto dalla società in senso favorevole purché nel rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della Cultura n. 2832 del 28 febbraio 2023 (doc. 13 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 30 giugno 2023).

Dopo di che, in data 30 maggio 2023, si teneva la riunione della Conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14 ter L. n. 241/1990, nell’ambito della quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, pur confermando il parere precedentemente espresso, aderiva alle ulteriori prescrizioni indicate nel parere reso dal Ministero della Cultura (doc. 17 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato in data 11 ottobre 2023), formalizzando siffatta adesione anche in seguito con la nota di recepimento assunta al prot. 3194 del 31 maggio 2023 (doc. 14 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato il 30 giugno 2023).

Avverso il provvedimento di V.I.A. ed il parere espresso il 31 maggio 2023 la società proponeva motivi aggiunti.

Successivamente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adottava il Provvedimento unico ambientale (P.U.A.) ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. n. 152/2006 contemplante le prescrizioni imposte sia nel provvedimento di V.I.A. che nel parere reso dal Ministero della Cultura (doc. 16 fasc. T.A.R. – ricorrente, depositato in data 11 ottobre 2023).

La società, allora, proponeva ulteriori motivi aggiunti per ottenere l’annullamento anche del predetto provvedimento.

Le Amministrazioni intimate si costituivano con memoria di mero stile, in seguito formalizzando soltanto il Ministero della Cultura, con apposita memoria, la propria opposizione all’accoglimento del ricorso integrato dai motivi aggiunti.

All’esito della camera di consiglio del 7 novembre 2023, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. V, richiamando la precedente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 648/2022), definiva il giudizio con la pronuncia della sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. n. 3387/2023 pubblicata il 17 novembre 2023 di accoglimento del ricorso integrato dai motivi aggiunti in relazione al profilo assorbente dedotto con il primo motivo del ricorso introduttivo, ritenendo la competenza a pronunciarsi nell’ambito del procedimento di V.I.A. statale nella Regione Siciliana rientrante nelle attribuzioni della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali e non in quelle del Ministero della Cultura.

L’adito T.A.R., pertanto, annullava il predetto parere e tutti gli atti che ne recepivano il contenuto, nonché la nota della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta assunta al prot. 3194 del 31 maggio 2023, poiché il parere precedentemente reso con la nota assunta al prot. 2601 del 23 marzo 2022, non essendo stato formalmente revocato, aveva già esaurito l’esercizio del relativo potere e, di conseguenza, soltanto quest’ultimo parere avrebbe potuto costituire oggetto di ponderazione in sede di riedizione della Valutazione di Impatto Ambientale a titolo di effetto conformativo scaturente dall’accoglimento del ricorso integrato dai motivi aggiunti.

Con ricorso in appello notificato il 27 gennaio 2024 e depositato il successivo 29 gennaio 2024, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana domandavano la riforma della predetta sentenza, ritenendone errate le conclusioni e censurabili le motivazioni.

In data 9 febbraio 2024 si costituiva la società ricorrente riproponendo, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., i motivi dedotti in primo grado e non esaminati dall’adito T.A.R., per poi, con memoria depositata il 3 maggio 2024, opporsi all’accoglimento dell’appello in quanto inammissibile per conflitto di interessi delle

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