CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-20, n. 202300149
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 00149/2023REG.PROV.COLL.
N. 01064/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2021, proposto dai signori M G, O G, G G e M R, rappresentati e difesi dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Fiumedinisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 1994/2021, resa tra le parti, depositata il 18 giugno 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 3496/2005;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumedinisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato S T e l’avvocato G M;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato e depositato dicembre del 2005, i sig.ri D G e M R esponevano:
- di aver presentato, in data 29 agosto 2005, al Comune di Fiumedinisi, un’istanza per il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale a due elevazioni fuori terra, da costruirsi sulle particelle catastalmente identificate al foglio 18, n. 209 e n. 210;
- che il Comune di Fiumedinisi non aveva dato seguito alla predetta istanza, adottando invece due deliberazioni di consiglio comunale (d.c.c. n. 69 e n. 70 del 2005) di adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, con le quali “ venivano rimodulate e localizzate le aree di intervento delle opere da realizzare, tra cui venivano comprese le particelle nn. 209 e 210, foglio 18, di pertinenza degli odierni ricorrenti ” (pag. 5 del ricorso).
2. I ricorrenti pertanto, oltre ad agire avverso il silenzio serbato dal Comune, chiedevano anche l’annullamento delle predette deliberazioni del consiglio comunale di Fiumedinisi n. 69 del 14 settembre 2005 e n. 70 del 15 settembre 2005.
3. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti tre motivi:
i) violazione dell’art. 11 del d.p..r n. 327/2001 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990,