CGARS, sez. I, sentenza 2018-02-01, n. 201800060

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2018-02-01, n. 201800060
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201800060
Data del deposito : 1 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2018

N. 00060/2018REG.PROV.COLL.

N. 00191/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2013, proposto dalla Società Assennato Costruzioni Edilizie s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A S e G R, con domicilio eletto presso lo studio Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello, 40;

contro

Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Palermo, via De Gasperi 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - Sezione di Catania, Sez. II, n. 1671/2012, resa tra le parti, concernente diniego di rilascio di autorizzazione paesaggistica per un progetto di edificio residenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il Cons. N G e uditi per le parti l’avv. Gianluigi Mangione su delega dell’avv. G R, e altresì l'avv. dello Stato Amorizzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 La s.r.l. Assennato Costruzioni Edilizie con ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania impugnava:

- il provvedimento della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa del 22 aprile 2011 n. 6861/SOP, notificato il successivo giorno 27, con il quale era stato denegato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sul progetto relativo alla realizzazione di un edificio residenziale composto da 28 unità abitative in Ronco a Via Damone di Siracusa;

- il coevo provvedimento della stessa Soprintendenza del 22 aprile 2011, notificato anch’esso il successivo giorno 27, che aveva ordinato “… l’immediata sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 150 del D.lgs 42/04 … ”.

2 Con il ricorso venivano esposte le seguenti premesse.

La società era titolare di un contratto preliminare di compravendita e appalto sottoscritto con l’impegno di realizzare un edificio residenziale e cederne in permuta una porzione in favore della FAI Costruzioni s.r.l., proprietaria dell’area edificabile sita nel Comune di Siracusa, località Acradina (in Zona B3.2 “Tessuto edificato denso” del Piano Regolatore Generale, in Catasto al Foglio 34, particelle 131, 132, 1329). La medesima ricorrente era altresì titolare del preliminare di compravendita stipulato il 28 maggio 2010 con la Società Nadir s.r.l. e relativo al lotto di terreno, contiguo al precedente, in Catasto al Foglio 34, particella 956.

Entrambi i lotti ricadevano in una più vasta area compresa nel perimetro della proposta di vincolo paesaggistico formulata dalla Commissione Provinciale delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nel 1999, proposta alla quale non sarebbe però seguita l’approvazione mediante decreto della Regione siciliana ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1497/1939.

La ricorrente nel corso della redazione del proprio progetto aveva definito con la Soprintendenza di Siracusa i suoi aspetti più salienti (localizzazione del fabbricato, elementi architettonici, sistemazione delle aree esterne, ecc.);
aveva fatto altresì accertare, nel corso di sopralluoghi, in contraddittorio con i funzionari del servizio Beni Archeologici della Soprintendenza, l’assenza di emergenze archeologiche all’interno dei lotti da edificare.

Dopo la definizione del progetto in ogni suo aspetto, la NADIR e la FAI con istanza depositata presso il Comune il 20 dicembre 2010 ne avevano richiesto l’approvazione, con il conseguente rilascio della concessione edilizia. In pari data il progetto era stato depositato presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa per acquisire l’autorizzazione paesaggistica di sua competenza.

La Soprintendenza, nel corso dell’istruttoria, con nota del 2 febbraio 2011 richiedeva un’integrazione documentale, nonché, in via informale, la modifica di un prospetto dell’edificio. La nota veniva riscontrata il successivo 4 febbraio 2011.

La Soprintendenza, tuttavia, con nota del 1° aprile 2011 preannunciava indi l’intenzione di negare l’autorizzazione, concedendo dieci giorni per osservazioni.

Le osservazioni di parte privata venivano depositate presso la Soprintendenza il 12 aprile 2011, contestandosi il preavviso di rigetto e chiedendosi l’emissione del parere paesaggistico favorevole.

Nell’immediato nessun provvedimento dell’Amministrazione avrebbe fatto seguito.

Il 21 aprile 2011 la ricorrente e le proprietarie dei terreni comunicavano quindi alla Soprintendenza l’avvenuta acquisizione del parere favorevole sul progetto in quanto tacitamente assentito ai sensi dell’articolo 46 della L.R. n. 17/2004, essendo inutilmente trascorsi i sessanta giorni dall’avvenuta integrazione documentale.

Le richiedenti, inoltre, ritenendo trascorsi oltre 120 giorni dal deposito dell’istanza di concessione edilizia presso il Comune, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della L.R. n. 17/1994 procedevano alla comunicazione dell’inizio dei lavori, depositando perizia giurata a firma del progettista incaricato, ricevuta di versamento delle prime rate degli oneri concessori dovuti e polizza fideiussoria per la rateizzazione degli oneri residui.

La Soprintendenza, a quel punto, faceva luogo all’adozione degli atti oggetto d’impugnativa, con il primo dei quali respingeva “… le osservazioni prodotte …” esprimendo “… parere contrario al progetto …”, mentre con il secondo ordinava la sospensione dei lavori contestando la formazione dell’autorizzazione paesaggistica per silenzio-assenso, da essa ritenuto non “… invocabile nel caso di procedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 22 e 146 del D. Lgs. 42/04 ”.

3 Tutto ciò premesso, con il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. adìto venivano dedotti contro i provvedimenti impugnati quattro motivi di gravame.

4 In resistenza al gravame della soc. Assennato Costruzioni Edilizie si costituiva in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali - Area Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato controdeduceva all’impugnativa in punto di fatto e di diritto, opponendo in sintesi agli assunti di parte privata le seguenti obiezioni:

a) nella fattispecie non si sarebbe formato il silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione del 20 dicembre 2010;

b) sin dal maggio del 1999 sussisterebbe sull’area interessata un vicolo paesaggistico denominato “Mura Diogeniane”, pubblicato all’albo pretorio del Comune il 28 aprile 1999 e adottato, successivamente alla proposizione del ricorso, il 1° febbraio 2012;

c) il progetto respinto non presenterebbe significativi interventi di mitigazione dell’impatto dell’opera realizzanda sul paesaggio, frustrando in tal modo lo scopo del vincolo paesaggistico, che sarebbe quello di mantenere libera la percezione della “Balza Akradina”, costituente un bene archeologico protetto anche sotto il profilo paesaggistico;

d) l’Amministrazione, infine, nell’istruire la domanda di autorizzazione presentata dalla ricorrente avrebbe inteso tutelare il territorio nell’insieme dei valori da esso rappresentati.

5 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto con la sentenza n. 1671/2012 in epigrafe respingeva il ricorso, reputandolo infondato.

6 Seguiva avverso tale sentenza la proposizione del presente appello, con il quale il privato soccombente riproponeva le proprie domande e censure, e sottoponeva a critica gli argomenti con i quali il Tribunale le aveva disattese.

L’Amministrazione intimata resisteva anche nel nuovo grado all’impugnativa della società, della quale deduceva l’infondatezza e chiedeva il rigetto.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2017 la causa veniva una prima volta trattenuta in decisione.

Il Consiglio, nell’occasione, con ordinanza 1° giugno 2017 n. 262, ritenuto utile ai fini della decisione della controversia disporre incombenti, richiedeva dei chiarimenti all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in merito ai vincoli paesaggistico e archeologico che erano stati opposti al privato con il provvedimento di diniego oggetto di contestazione.

Segnatamente, per ciascuno dei vincoli l’Assessorato veniva richiesto “ d’indicare il relativo titolo provvedimentale costitutivo nonché la specifica localizzazione, anche in rapporto all’ubicazione dell’area interessata dal progetto della ricorrente, fornendo precisazione delle pertinenti distanze e allegando, altresì, un’adeguata planimetria dei luoghi in rilievo.

7 Dopo l’adempimento dell’incombente, all’udienza pubblica del 13 dicembre 2017 veniva dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse della società ricorrente alla decisione dell’appello, e sulla conseguente conclusione d’improcedibilità dell’impugnativa la causa è stata, infine, trattenuta definitivamente in decisione.

8 Osserva il Consiglio che alla stregua dell’inequivocabile dichiarazione espressa all’odierna udienza per la parte appellante s’impone una declaratoria d’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38, nonché 85, comma 9, del d.lgs. n. 104 del 2010.

Le spese processuali di questo grado possono senz’altro essere compensate tra le parti.

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