CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-29, n. 202400248
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Testo completo
Pubblicato il 29/03/2024
N. 00248/2024REG.PROV.COLL.
N. 01303/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2696 del 27 settembre 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso dinanzi al TAR Sicilia e la contestuale istanza cautelare, l’odierna appellante ha impugnato il decreto del Questore di Palermo datato -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con invito a lasciare volontariamente il territorio dello Stato entro 15 giorni.
2. Alla camera di consiglio del 21 settembre 2021 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previo avviso alle parti, il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
3. In particolare, con la sentenza n. 2696 del 2021, il TAR ha ritenuto infondate le doglianze sostanziali proposte dalla ricorrente in quanto “ il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno si basa sull’esistenza di un reato ostativo a carico della ricorrente, condannata in via definitiva dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 3 gennaio 2021, per i reati di cui agli articoli 517 e 474 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci;commercio di prodotti con segni falsi), quest’ultimo rientrante nell’elenco dei reati ostativi all’ingresso in Italia ai sensi dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. n. 286/1998 ”, tenuto conto che “ secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale – al quale questa Sezione aderisce – in caso di condanna per reati ostativi la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita a monte dal legislatore, non essendo quindi necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero (da ultimo, Consiglio di Stato Sez. III, 12 gennaio 2021, n. 406;24 novembre 2020, n. 7386) ”.
4. Con l’atto di appello in epigrafe, parte appellante censura la sentenza di primo grado, articolando due distinti motivi.
Con il primo motivo, deduce l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto esente da vizi la notificazione del provvedimento impugnato effettuata al difensore e non a mani proprie della ricorrente.
Con il secondo motivo, deduce che il TAR ha errato nel ritenere a forma vincolata il provvedimento di diniego impugnato avendo fatto non corretta applicazione dell’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998 in relazione al reato di cui all’art. 474 c.p., per il quale è stata pronunciata a carico dell’istante condanna penale irrevocabile, in assenza di alcuna valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero.