CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-13, n. 202201038

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-13, n. 202201038
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201038
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2022

N. 01038/2022REG.PROV.COLL.

N. 00866/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2022, proposto da
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D M, G M, T G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Palermo, via Maggiore Toselli 5;

contro

M F, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 01104/2022, resa tra le parti, ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il Cons. R D N e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Alla udienza cautelare il Collegio ha avvisato la parte presente della possibilità di definizione della lite con sentenza in forma semplificata e ha sottoposto al contraddittorio della parte la questione della inammissibilità dell’appello perché notificato alla medesima controparte e avverso la medesima sentenza non solo dopo la notifica di un primo appello, ma anche dopo la scadenza del termine di deposito del primo appello.

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