TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-04-20, n. 202201104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-04-20, n. 202201104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201104
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 01104/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01415/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1415 del 2021, proposto da F M, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L e -O-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M, T G N e G A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per l’accertamento

-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. -O-

Col ricorso in epigrafe, lamenta che l’INPS abbia omesso di applicare in suo favore i benefici di cui agli artt.

6-bis del D.L. n. 387/1987 e 1911 D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) in tema di determinazione del trattamento di fine servizio, nonostante fosse stato espressamente richiesto con istanza del 3.06.2021 inviata alla competente direzione provinciale INPS e rimasta priva di riscontro.

Più in dettaglio, il ricorrente assume che nella base di calcolo del T.F.S. avrebbero dovuto essere contemplati i sei scatti stipendiali previsti dalle citate norme (pari al 2,50% sull’ultimo stipendio), applicabili anche a coloro che (come nel suo caso) siano cessati dal servizio perché divenuti permanentemente inabili.

A sostegno della propria pretesa, il ricorrente richiama la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 124/2021.

In conclusione, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad ottenere i benefici economici sopra illustrati – previa eventuale CTU o verificazione - nonché la condanna dell’INPS a rideterminare il trattamento di fine servizio in conformità a quanto richiesto ed a corrispondere le differenze dovute, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi.

Il Ministero dell’economia e finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza si è costituito in giudizio, e con successiva memoria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che la liquidazione e il pagamento del T.F.S. sono di competenza dell’I.N.P.S., chiedendo quindi l’estromissione dal giudizio.

L’intimato INPS si è costituito in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso, e con successiva memoria ha preliminarmente eccepito che il ricorrente è stato collocato in quiescenza per dimissioni volontarie, e non per inabilità. In aggiunta l’Istituto ha: a) eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, e l’inammissibilità del ricorso, sull’assunto che il provvedimento di collocamento in quiescenza del ricorrente, emesso dall’Amministrazione di appartenenza e trasmesso all’INPS ai fini del calcolo del TFS, non ha certificato nessuna maggiorazione dell’ultimo stipendio con attribuzione di ulteriori scatti economici, per cui l’INPS non aveva, e non ha, nessuna possibilità di corrispondere una buonuscita di importo maggiore di quanto liquidato;
b) contestato la circostanza che il pensionamento del ricorrente sia avvenuto “per inabilità”, affermando piuttosto che sia avvenuto a domanda;
c) dedotto l’infondatezza del ricorso poiché la composizione dell’indennità di buonuscita può essere determinata secondo i criteri specificamente e tassativamente previsti dalla legge, senza ammettere interpretazioni estensive, e che di conseguenza al personale della Guardia di finanza non può applicarsi una norma dettata per il personale della Polizia di Stato, ma la normativa più specifica dettata dall’art.1 comma 15 bis del D.L. n. 379/87, convertito in L. n. 468/87 e successivamente sostituito dall’art.11, comma 1, L. n. 231/90;
d) in ogni caso, la pretesa avanzata con l’odierno giudizio sarebbe decaduta, in quanto non presentata entro il temine di legge (30 giugno dell’anno in cui vengono maturati i due requisiti: anagrafico e previdenziale).

All’udienza del 9 marzo 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La controversia in esame riguarda l’applicazione del beneficio economico previsto dall’art. 6 bis del D.L. 387/1987, introdotto in tema di determinazione del trattamento di fine servizio, a vantaggio degli appartenenti alle forze dell’ordine, e consistente nel riconoscimento di sei scatti stipendiali (pari al 2,50% dell’ultimo stipendio), applicabili a coloro che siano cessati dal servizio per età, per inabilità, per decesso, o a domanda.

1.- In via preliminare, il Collegio prende in esame le eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dalla difesa delle due amministrazioni resistenti.

Risulta fondata l’eccezione con riguardo al Ministero dell’Economia e Finanze, con conseguente dichiarazione di difetto di legittimazione passiva nella presente controversia;
mentre risulta infondata quella sollevata dall’INPS.

Al riguardo, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231), l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti deve essere ritualmente instaurata la controversia ” (Tar Trento 114/2021;
ma nello stesso senso si sono espressi Tar Friuli Venezia Giulia n. 401/2020, Tar Milano 2386/2021, e Tar Palermo 286/2022). In vicende analoghe, è stata coerentemente esclusa la legittimazione passiva dell’amministrazione da cui il ricorrente dipendeva (v. Tar Catania, III, 756/2022;

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