CGARS, sez. I, sentenza 2020-09-28, n. 202000814

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2020-09-28, n. 202000814
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202000814
Data del deposito : 28 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2020

N. 00814/2020REG.PROV.COLL.

N. 00857/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2017, proposto da Hotel Costa Azzurra di S B &
C. s.n.c., Gefim s.r.l., Le Tre Terre Soc. Coop., Baia Taormina Costruzioni s.p.a., F.G. Immobiliare società semplice, Ingino Golf s.a.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Atria in Palermo, via Gaetano Daita, n. 15;

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;

Sviluppo Taormina Etna s.p.a. non costituito in giudizio;

Per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 1759/2017, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art.84 del decreto legge n.18/2020 convertito con legge n.27 del 24/04/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020, tenuta con le modalità di cui al suindicato art. 84, il Cons. Giambattista Bufardeci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I soggetti nominati in epigrafe hanno impugnato in appello la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione quarta) n. 1759/2017

che ha respinto il loro ricorso proposto per l’annullamento: a) del provvedimento n. 0049546-29.9.2014 in data 29 settembre 2014 del commissario “ad acta” insediato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese;
b) dell’allegata Relazione del commissario “ad acta” n. 0138278/2014 in data 9 ottobre 2014;
c) del verbale dell’incontro in data 16 settembre 2014 tenuto dal commissario “ad acta” presso il sopra indicato Ministero.



2. Il Tribunale ha disatteso le censure delle società ricorrenti incentrate sulla presunta accettazione incondizionata del contributo in misura ridotta;
sull’erronea valutazione dei D.M. nn. 2209 del 26/2/04 e 3115 del 29/11/04, del provvedimento del Ministero prot. n. 1235973 del 17/8/04, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 17/9/04;
sul difetto di motivazione della sentenza;
sulla falsa ed erronea applicazione dell’art. 8 bis, commi 6 e 7 del d.l. 81/07 come convertito in legge 127/07.

Il Giudice di prime cure ha affermato che “ le imprese aderenti al Patto Territoriale hanno accettato in forma incondizionata il contributo in misura ridotta, salva la possibilità, qualora fossero state reperite le necessarie risorse finanziarie, di specifici provvedimenti di integrazione degli importi già concessi in via definitiva. In particolare, secondo il meccanismo normativo inizialmente previsto, le economie generatesi all’interno del Patto Territoriale sarebbero dovute essere destinate sia alla rimodulazione (con apertura a nuove istanze), sia alla copertura del contributo ulteriore spettante alle imprese che avevano regolarmente concluso il programma e che avevano accettato il finanziamento concesso in via definitiva in forma ridotta.

Tuttavia, con l’entrata in vigore dell’art.

8-bis del decreto legge n. 81/2007, convertito in legge n. 127/2007, le economie di cui si è detto sono state riservate esclusivamente a copertura degli oneri spettanti al soggetto responsabile e alla copertura di ulteriori rimodulazioni.”



3. Le società appellanti dopo avere riprodotto nel loro atto di appello il contenuto del ricorso di primo grado, hanno sostanzialmente riproposto, sia pure in maniera critica rispetto alla sentenza impugnata, gli stessi motivi già articolati con il gravame introduttivo del giudizio.

In particolare hanno messo in rilievo l’erroneità della sentenza appellata: 1) sulla presunta accettazione incondizionata del contributo in misura ridotta;
sull’erronea valutazione dei D.M. nn. 2209 del 26/2/04 e 3115 del 29/11/04, del provvedimento del Ministero prot. n. 1235973 del 17/8/04, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 17/9/04;
sul difetto di motivazione della sentenza;
2) sulla falsa ed erronea applicazione dell’art. 8 bis, commi 6 e 7 del D.L. 81/07 come convertito in legge 127/07.

In buona sostanza le ricorrenti hanno sostenuto che erroneamente il decidente in primo grado ha ritenuto che avessero accettato in forma incondizionata il contributo in maniera ridotta;
ciò, quindi, ha determinato la convinzione che gli stessi non avrebbero potuto legittimamente reclamare null’altro. Il punto riguarda la dichiarazione di accettazione sulla base del provvedimento prot. n. 1235973 del 17/8/04. Il soggetto attuatore ha fatto sottoscrivere, a ciascun interessato tra cui gli odierni appellanti, una dichiarazione sostitutiva con cui si dichiarava “ la validità del programma all’attualità e di accettare incondizionatamente la decisione assunta di ammissione pro-quota dell’iniziativa imprenditoriale del sottoscritto ed approvata nel Patto territoriale dell’Alcantara, e conseguentemente di realizzare l’intervento previsto, in ogni caso, anche con ulteriori fondi propri, oltre a quelli inizialmente previsti nell’istruttoria bancaria del Patto e fino alla concessione dell’importo mancante”.

A tal proposito le società appellanti hanno ritenuto che l’oggetto dell’accettazione incondizionata non era il contributo ridotto in quanto tale, bensì l’impegno incondizionato alla realizzazione dell’intervento anche con ulteriori fondi propri aggiuntivi a quelli inizialmente previsti nel programma.

In ordine al secondo motivo di ricorso le appellanti hanno ritenuto che la questione riguardasse la interpretazione della norma che deve essere intesa semplicemente a prevedere una diversa priorità nell’erogazione delle somme, non abrogando le norme pregresse anzi imponendo la copertura degli altri oneri comunque gravanti sul Patto Territoriale.

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