CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400282

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400282
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400282
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00282/2024REG.PROV.COLL.

N. 01068/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2023, proposto da
Mancino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9428995CD0, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S D S, A T, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Stabile F2b, Ellebi-S.T. S.r.l., Saturno Electric S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Susanna Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3305/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A., del Consorzio Stabile F2b, della Ellebi-S.T. S.r.l. e della Saturno Electric S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il Cons. M A P F e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il bando di gara DG 18-22 pubblicato sulla G.U.R.I. del 28 ottobre 2022, l’A.N.A.S. S.p.A. avviava la procedura per la selezione dell’operatore con il quale stipulare l’accordo quadro biennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla Rete Nazionale.

Il bando era suddiviso in diversi lotti.

Il R.T.I. costituito dalla Mancino S.r.l. (Mandataria), dal Consorzio Stabile Real Italy S.c.a.r.l. (Mandante) e dalla Imera s.r.l. (Mandante) (d’ora in avanti R.T.I.) presentava l’offerta per l’aggiudicazione del lotto 8 (Sicilia) – Codice CIG: 9428995CD0, risultando, all’esito delle operazioni di gara, primo in graduatoria.

Ma il successivo esame espletato sulla documentazione amministrativa (posticipato in ragione della prevista inversione procedimentale) induceva la stazione appaltante ad escludere il R.T.I. con provvedimento n. 732877 del 21 settembre 2023, poiché: a) non avrebbe indicato la misura entro la quale ciascuna impresa avrebbe assunto l’esecuzione di una determinata categoria di lavori e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui occorrerebbe essere in possesso;
b) anche a volere applicare la componente dichiarata, nessuna categoria dei lavori verrebbe eseguita al 100%;
c) la misura dei requisiti posseduti dalle società partecipanti al R.T.I. non sarebbe adeguata rispetto alla quota dei requisiti posseduti, poiché la Mancino s.r.l. non sarebbe in possesso di attestazioni SOA sufficienti per eseguire la dichiarata misura del 50% della categoria OG9, la Imera s.r.l. non sarebbe in possesso della qualificazione adeguata per l’esecuzione della dichiarata misura del 15% dei lavori appartenenti alla categoria OG10 e dei lavori della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG9;
d) la rilevata carenza delle dichiarazioni rese non sarebbe sanabile con il soccorso istruttorio, in ossequio ai principi di diritto enunciati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4927/2020.

Avverso siffatto provvedimento, la Mancino s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria dell’omonimo R.T.I costituito insieme al Consorzio Stabile Real Italy s.c. a r.l. ed alla Imera s.r.l., proponeva ricorso, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi.

Con il primo motivo si deduceva che:

1) l’art. 14 del Disciplinare di gara ammetterebbe il soccorso istruttorio proprio in casi come quello in esame per sanare le carenze di dichiarazioni rilevanti in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 48 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016;

2) la quota dichiarata da ciascuna delle società partecipanti al R.T.I. doveva ritenersi riferita non alla quota di esecuzione delle singole categorie SOA ma alla complessiva incidenza rispetto al valore complessivo dell’appalto, essendo, infatti, il siffatto criterio interpretativo l’unico in grado di ascrivere alla dichiarazione un senso compiuto, tale da coprire il 100% dei lavori in affidamento;

3) le quote di esecuzione assunte per categoria di lavori dalle singole società partecipanti al R.T.I. si evincerebbero in modo chiaro dalle dichiarazioni, considerato che per le categorie OG3, OS3, OS19, OS9 e OG9 l’indicazione dell’impresa esecutrice era indicativa dell’operatore che avrebbe eseguito i relativi lavori al 100%. Infatti, la Imera avrebbe interamente eseguito i lavori della categoria OG3, la Mancino s.r.l. avrebbe interamente eseguito i lavori delle categorie OS3 e OS19, mentre il Consorzio Stabile avrebbe eseguito i lavori di cui alle categorie OS9 e OG9.

Con riguardo ai lavori di cui alla categoria OG10 si era indicato soltanto che i lavori sarebbero stati eseguiti dalla Mancino s.r.l. e dal Consorzio Stabile Real Italy s.c. a r.l. pro quota e, anche se non espressamente chiarite, che le rispettive quote sarebbero state evincibili in virtù di un agevole calcolo matematico tendente a rispettare le proporzioni generali indicate, ed ossia il 50% la Mancino s.r.l., il 35% il Consorzio Stabile Real Italy s.c. a r.l. ed il 15% la Imera s.r.l..

Le singole categorie di lavori invece sarebbero state assunte secondo le seguenti modalità:

a) Categorie OS3 e OS 19 dalla Mancino s.r.l. al 100% per un valore economico complessivo di € 2.500.000,00;

b) Categorie OS9 e OG9 dal Consorzio Stabile Real Italy s.c. a r.l. al 100% per un valore economico complessivo di € 1.500.000,00;

c) Categoria OG3 dalla Imera s.r.l. al 100% per un valore economico complessivo di € 1.500.000,00.

Di conseguenza, la ripartizione dei lavori della categoria OG10 doveva ritenersi frazionata tra la Mancino s.r.l. ed il Consorzio Stabile Real Italy s.c. a r.l. nella rispettiva misura percentuale del 55,55% e del 44,45%.

Per raggiungere, infatti, la quota del 50% del valore complessivo dell’appalto pari ad € 5.000.000,00 la Mancino s.r.l., che già aveva assunto i lavori di cui alle Categorie OS3 e OS9 al 100% per un valore economico di € 2.500.000,00, doveva assumere una quota dei lavori della Categoria OG10 corrispondente al valore economico di € 2.500.000,00.

Lo stesso dicasi per il Consorzio Stabile Real Italy s.c. a r.l. che, dovendo raggiungere la quota del 35% del valore complessivo dell’appalto pari ad € 3.500.000,00, non poteva che assumere l’esecuzione dei lavori della Categoria OG10 per un valore economico pari ad € 2.000.000,00 pari alla differenza tra la soglia di € 3.500.000,00 da raggiungere ed il valore economico dei lavori di cui alle Categorie OS9 e OG9 già assunti per intero e pari a € 1.500.000,00.

4) La dichiarazione resa con riguardo ai requisiti posseduti reca l’indicazione di percentuali da considerare non parametrate ai lavori che ciascuna delle società avrebbe dovuto eseguire ma alle qualificazioni SOA ed alle spese da sostenere in relazione all’importo complessivo dell’appalto;

5) peraltro, l’A.N.A.S. S.p.A. non avrebbe considerato che le società avrebbero indicato nei rispettivi D.G.U.E. le SOA possedute, così dimostrando che ciascuna di esse era autonomamente abilitata ad eseguire per l’intero, cioè al 100%, l’esecuzione dei lavori di sua spettanza.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato per omessa attivazione del soccorso procedimentale, posto che non era nella circostanza necessario emendare l’offerta tecnica, essendo all’uopo sufficiente una mera precisazione preordinata a chiarirne la reale portata in relazione alla sua imputabilità al R.T.I. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5205/2023).

Con il terzo motivo si contesta l’affermazione secondo cui le società costituenti il R.T.I. non avrebbero comprovato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione della quota dei lavori assunta, poiché le attestazioni SOA prodotte dimostrerebbero proprio il contrario.

L’A.N.A.S. S.p.A. ed il Consorzio Stabile F2B, in proprio e quale mandatario delle società consorziate Ellebi-S.t. s.r.l. e Saturno Electric s.r.l., si opponevano all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. 3305/2023, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e pubblicata il 10 novembre 2023, il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. I, ha rigettato il ricorso poiché le dichiarazioni rese dal R.T.I., da un lato, sarebbero incomplete e non satisfattive dei requisiti di precisione prescritti e, dall’altro, non sarebbero sanabili in ragione di un’interpretazione restrittiva dell’art. 14 del Disciplinare di gara scaturente dal combinato disposto con il punto 7.3. del medesimo disciplinare nell’ottica del rispetto del principio di autoresponsabilità e di “ par condicio competitorum ”.

Con ricorso in appello notificato e depositato il 21 novembre 2023, la Mancino s.r.l. nella qualità domandava la riforma della predetta sentenza, previa sospensione dell’esecutività e concessione delle opportune misure cautelari, insistendo nei motivi dedotti in primo grado.

L’A.N.A.S. S.p.A. ed il Consorzio Stabile F2B, in proprio e quale mandatario delle società consorziate Ellebi-S.t. s.r.l. e Saturno Electric s.r.l., si opponevano all’accoglimento dell’appello, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2023 l’appellante rinunciava all’istanza cautelare.

Le parti in seguito depositavano delle memorie conclusive.

All’udienza pubblica del 29 febbraio 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti costituite presenti, tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

I. – Il primo motivo di appello .

I.

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