CGARS, sez. I, sentenza 2023-05-23, n. 202300355
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 00355/2023REG.PROV.COLL.
N. 01120/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1869/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Cons. Maria Immordino;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Oggetto dell’appello in epigrafe è la sentenza del TAR Sicilia- Sezione staccata di Catania (Sez. III), n. 1869/2020 che ha respinto il ricorso per l’annullamento:
-del provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, n. 0131030/2019 del 4 marzo 2019, con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la sanzione della perdita del grado a far data dal 7 giugno 2018;
e per l’accertamento:
-del diritto del ricorrente alla liquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione virtuale di € 36.558,38 in applicazione della legge n. 232/1990.
2. E’ opportuna una sintetica ricostruzione dei fatti sottesi all’odierna controversia, ai fini di una migliore comprensione della stessa.
2.1. L’odierno appellante, ex Luogotenente ha prestato servizio presso il Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza fino allo 07/06/2018, data in cui veniva disposta, con la determina del Comandante Regionale della Sicilia, adottata in data 05/06/2018, la sua cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti d’età.
In seguito, veniva avviato, in data 09/08/2018, nei confronti dello stesso un procedimento disciplinare di Stato, a seguito della sua condanna in primo grado, a tre anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 81 co.2, 319 e 321 c.p.; artt. 81 co.2, 479 c.p.; artt. 81 co. 2, art. 640 co.2 n. 1) c.p., con sentenza n.858/2014 del Tribunale di Catania, poi riformata dalla sentenza n. 2919/16 della Corte d’Appello di Catania, la quale dichiarava il “ non doversi procedere ” per l’intervenuta prescrizione dei predetti reati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29222/18, pronunciata in data 01/06/2018, ma comunicata solo in data 07/06/2018, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal militare.
Il procedimento disciplinare è stato avviato in data 09/08/2018 mediante la nota n. 438751/2018, notificata all’interessato in pari data, con la quale l’Ufficiale Inquirente contestava al militare gli specifici addebiti, ai sensi dell’art. 1376 d.lgs. 66/2010, stante che l’Amministrazione non avrebbe, infatti, potuto esercitare l’azione disciplinare finché non avesse avuto la conoscenza integrale della sentenza della Suprema Corte.
L’Ufficiale inquirente, al termine dell’istruttoria che confermava gli addebiti rivolti all’appellante, giudicava le responsabilità emerse incompatibili con lo status rivestito dallo stesso, deferendo il relativo giudizio ad una Commissione di Disciplina.
Ebbene, a seguito di ripetute rinunce da parte di tre diversi ufficiali designati quali difensori dall’incolpato, il Presidente della Commissione di Disciplina, tenuto conto dell’approssimarsi del termine di decadenza della potestà disciplinare, ha nominato un quarto ufficiale quale difensore d’ufficio, allo scopo di evitare ulteriori rinvii e di trattare il procedimento alla seduta prevista per il 28. Gennaio 2019, considerata la perentorietà dei termini previsti per il procedimento stesso.
Il procedimento disciplinare si concludeva con l’adozione, in data 04/03/2019, del provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza prot. n. 0131030/2019, con il quale veniva adottata una sanzione disciplinare di stato di natura espulsiva nei confronti dell’odierno appellante e, segnatamente, la perdita del grado di Luogotenente per rimozione, con retrodatazione degli effetti a partire dallo 07/06/2018.
3. Avverso il suddetto provvedimento l’odierno appellante adiva il TAR Sicilia- Sezione staccata di Catania, eccependo l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione che non aveva accolto la sua richiesta di differimento ai fini della la nomina di un nuovo difensore; contestando che l’effetto della perdita del grado fosse stato disposto a far data dal 7 giugno 2018, anziché dalla data del provvedimento adottato (4 marzo 2019), con la conseguenza che lo stesso avrebbe avuto diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio con applicazione del beneficio contemplato dall’art. 2 della legge n. 232/1990; ribadendo, altresì, l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 867 e 923 del decreto legislativo n. 66/2010, atteso che l’effetto della perdita del grado non poteva ripercuotersi sulla posizione acquisita dall’interessato nella sua qualità di congedato per anzianità; osservando, tra l’altro, che gli effetti dei provvedimenti di perdita del grado non possono influire sull’intervenuta cessazione del servizio anche ai sensi dell’art. 924, primo comma, del decreto legislativo n. 66/2010; riaffermando, altresì, che al momento della cessazione dal servizio non era soggetto a procedimento penale, poiché questo si era concluso con la sentenza della Corte di Cassazione in data 1 giugno 2018, né era sottoposto a procedimento disciplinare, che è stato, infatti, avviato circa due mesi dopo.
3.1. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha depositato il 25 giugno 2019 una relazione del Comando Interregionale dell’Italia sud-occidentale n. 0358668/2019 contestando quanto eccepito dal ricorrente e, in particolare ha chiarito che, se il collocamento in congedo del ricorrente è rimasto invariato in ordine alla sua decorrenza, è, in ogni caso, mutata la sua causa ai fini giuridici per effetto dell’intervenuta perdita del grado per rimozione e ciò ai sensi dell’art. 867, co. 5°, del decreto legislativo n. 66/2010, la cui “ ratio ” consiste nell’ evitare che la cessazione dal servizio possa eludere gli effetti sfavorevoli di un giudizio penale o disciplinare, come affermato dalla giurisprudenza.
4. Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso basandosi, in primo luogo sulla disposizione di cui all’art. 1370, secondo comma, d.lgs. n. 66/2001, ai sensi del quale, “ il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza Armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio ”. Con la conseguenza che, se come è avvenuto nella fattispecie de qua, laddove l’incolpato scelga un ufficiale che per motivi diversi declina l’incarico, l’Amministrazione ha il dovere di nominare un difensore d’ufficio, fatta salva la facoltà del militare soggetto a procedimento disciplinare di indicarne un altro a propria scelta in sostituzione di quello nominato d’ufficio. La ratio è rinvenibile nella circostanza che, in caso diverso, i procedimenti disciplinari potrebbero non concludersi mai entro il termine prescritto, potendo, infatti, l’incolpato nominare ufficiali che non possano o che non siano in