CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400580

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-23, n. 202400580
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400580
Data del deposito : 23 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2024

N. 00580/2024REG.PROV.COLL.

N. 00259/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2023, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F S e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;
Legione Carabinieri “Sicilia” - Comando Provinciale di Palermo, Legione Carabinieri “Sicilia” - Stazione di -OMISSIS-, Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Cammarata, Legione Carabinieri “Sicilia” - Stazione di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per la riforma della sentenza resa tra le parti in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 03327/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Carabiniere -OMISSIS- veniva arruolato nell’Arma dei carabinieri il 12 dicembre 2018, in qualità di carabiniere effettivo in ferma volontaria quadriennale e, come ogni militare neo-arruolato, veniva sottoposto al normale iter addestrativo presso la Scuola allievi carabinieri di Campobasso. Promosso carabiniere in ferma volontaria, veniva stato destinato alla Legione carabinieri “Sicilia” che, lo assegnava, in prima battuta alla Stazione dei carabinieri di -OMISSIS-, dove permaneva dall’11 novembre 2019 al 4 aprile 2022 e poi a quella del Comune di -OMISSIS-.

2. La presente vicenda processuale origina dal fatto che l’odierno appellante veniva deferito all’autorità giudiziaria militare e ordinaria sulla scorta della denuncia sporta da altro carabiniere, per il reato di “furto militare, aggravato e continuato” poiché, il 16 e 18 settembre 2021, all’interno della Stazione dei carabinieri di -OMISSIS-, avrebbe sottratto a quest’ultimo la somma di € 15,00 (quindici), nonché materiale per l’igiene personale e per la pulizia.

3. Avviata la formale inchiesta disciplinare in ragione delle citate accuse, l’Ufficiale inquirente, nella sua relazione finale, riteneva fondati gli addebiti contestati.

4. Il signor -OMISSIS-, pertanto, veniva deferito al giudizio della Commissione di disciplina che, nella seduta del 3 maggio 2022 lo giudicava con voto espresso all’unanimità, “non meritevole di permanere in f.v. e di conservare il grado”.

Il giudizio veniva condiviso, in data 18 luglio 2022, dalla Direzione generale per il personale militare che, conseguentemente, disponeva l’invio degli atti al Comando generale per l’adozione del relativo provvedimento disciplinare.

Al termine dell’attività istruttoria il Comando generale, con la determinazione n. 377123/D-1-10 del 1° agosto 2022, comminava nei confronti del carabiniere -OMISSIS- la cessazione dalla ferma per grave mancanza disciplinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 951, co. 1 e 1357, co. 1, let. c) del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.).

5. Il provvedimento del Comando generale dell’arma dei carabinieri veniva impugnato innanzi al competente T in uno con gli atti propedeutici.

Con il ricorso venivano dedotti i vizi di violazione e falsa applicazione di legge (in particolare, agli artt. 1352, 1355 e 1357 del C.O.M. e agli artt. 1, co. 1 e 3 della L. 241/1990, per assenza e contraddittorietà della motivazione) e di eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

6. Nel processo di primo grado si costituiva l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.

7. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso.

8. Ha proposto appello la parte soccombete con motivi che ricalcano le argomentazioni difensive già sottoposte allo scrutinio del primo giudice ulteriormente approfondite mediante la critica alla motivazione della sentenza che non si condivide.

9. Anche nel presente grado di giudizio si è costituta l’amministrazione per chiedere la

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