CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202400187
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Pubblicato il 13/03/2024
N. 00187/2024REG.PROV.COLL.
N. 01048/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2022, proposto da “Italia Nostra Onlus”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale della Sicilia, Regione Siciliana – Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
“Senza Confine s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;Associazione Interculturale Comunità Euro Afro Asiatica del Turismo, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
“Senza Confine s.r.l. in liquidazione giudiziale”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 1027 dell’11 aprile 2022, non notificata, pronunciata nei giudizi riuniti di primo grado n.r.g. 429/2019 e n.r.g. 1281/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa - Regione Siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana - Regione Siciliana - Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana e della società “Senza Confine s.r.l. in liquidazione giudiziale”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il consigliere G A e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Italia Nostra Onlus ha appellato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, previa riunione, ha rigettato, i ricorsi n.r.g. 429/2019 e n.r.g. 1281/2021, proposti dalla stessa Associazione, per chiedere, quanto al primo ricorso (n.r.g. 429/2019), l’annullamento: a) dell’avviso di gara dell’Agenzia del demanio Direzione Regionale della Sicilia, in data 27 marzo 2017, n. 402/R.I., per la concessione dell’area demaniale “Ex-Piazza d’Armi”;b) della concessione di valorizzazione n. 208 in data 29 novembre 2017;c) del nulla-osta n. 21439 in data 21 dicembre 2017;d) dei pareri della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di cui alla nota in data 19 giugno 2017, n. 7346, e in data 23 febbraio 2018, n. 1624;e) del decreto del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 3249 in data 11 luglio 2017;f) della deliberazione della Commissione Unica per Ortigia di cui al verbale in data 20 marzo 2018, n. 887;g) del permesso di costruire n. 25/2018 CS in data 4 aprile 2018;quanto al secondo ricorso (n.r.g. 1281/2021) l’annullamento: a) del permesso di costruire n. 42/2021 in data 26 febbraio 2021 rilasciato dal Comune di Siracusa;b) del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico n. 3662 in data 10 novembre 2020 del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, nonché la nota, oggetto del ricorso gerarchico, della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa n. 4098 in data 4 maggio 2020.
2. Si richiamano i fatti posti dalla originaria ricorrente a fondamento del ricorso n.r.g. 429/2019, come ricostruiti dal primo giudice:
- l’Agenzia del Demanio ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della concessione di valorizzazione dell’area di proprietà dello Stato denominata “ex-Piazza d’Armi”, Caserma Abela di Siracusa, ex art. 3 del decreto legge n. 351/2000, convertito in legge n. 410/2001, per un periodo di tempo da sei a dodici anni;
- all’esito delle operazioni di gara è risultata aggiudicataria provvisoria l’Associazione interculturale euro - afro-asiatica del Turismo, la quale ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa n. 7346 in data 19 giugno 2017 e l’autorizzazione dell’Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali giusta decreto n. 3249 in pari data;
- in data 28 novembre 2017 è stato sottoscritto il contratto di concessione;
- il progetto è stato sostanzialmente innovato con la previsione di una struttura priva del carattere della temporaneità da adibire a chiosco-bar-ristoro della clientela;
- sono sopraggiunti i pareri favorevoli della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali n. 1624 in data 23 febbraio 2018 e n. 3368/ES in data 9 maggio 2018, nonché il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Siracusa n. 25 in data 4 aprile 2018, alla luce, tra l’altro, del verbale n. 887 in data 20 marzo 2018 della Commissione unica per Ortigia, con la previsione espressa della preventiva acquisizione dell’autorizzazione del Genio Civile;
- in data 1° giugno 2018 la società “Senza Confine”, cui la concessionaria aveva affidato la gestione del bene, ha inoltrato segnalazione certificata di inizio attività n. 1444 inerente ad una variante al permesso di costruire n. 25/2018, che è stata autorizzata dall’Amministrazione;
- in data 17 aprile 2018 hanno avuto inizio i lavori, che sono stati ultimati nei mesi di giugno e luglio 2018;
- l’autorizzazione del Genio Civile n. 102248 in data 7 maggio 2018 è sopraggiunta dopo l’avvio dei lavori.
2.1. L’Associazione ha proposto plurimi motivi di gravame sintetizzati dal primo Giudice (pagine 4-6 della sentenza) nei punti indicati con le lettere a);b);c);d), e);f);g);h);i);l);m);n);o);p);q);r). ;
2.2. Il primo Giudice, anche con riferimento al ricorso n. 1281/2021, ha richiamato i fatti che l’Associazione ha dedotto a fondamento della controversia:
- con sentenza n. 62/2020 il T.a.r. ha rigettato il ricorso proposto avverso gli atti adottati dalle competenti Amministrazioni (Comune e Soprintendenza) per il ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle difformità riscontrate nell’esecuzione delle opere da parte della controinteressata “Senza Confini S.r.l.” rispetto alle soluzioni progettuali che erano state approvate;
- in data 13 aprile 2020 la controinteressata ha presentato istanza di permesso di costruire relativa al progetto di modifica della copertura del punto di ristoro all’interno dei piazzali del Castello Maniace e con nota in data 4 maggio 2020 la Soprintendenza ha rilasciato l’autorizzazione per la realizzazione delle opere riferendosi al solo ripristino dell’altezza massima consentita;
- in data 4 agosto 2020 l’Associazione Italia Nostra Onlus ha presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Soprintendenza e con decreto n. 3662 in data 10 novembre 2020, mai comunicato, l’Assessorato regionale per i beni culturali e l’identità siciliana ha respinto l’impugnazione, ritenendo che il provvedimento contestato si fosse uniformato alle prescrizioni contenute nella sentenza n. 62/2020;
- con provvedimento n. 118135 in data 20 agosto 2020 il Comune di Siracusa ha comunicato il preavviso di diniego sull’istanza di permesso di costruire presentata dalla società in quanto la pratica risultava priva dell’autorizzazione in sanatoria della Soprintendenza con riferimento a tutte le difformità accertate con il verbale di violazione urbanistica e che erano state oggetto dell’ordinanza di demolizione, ritenuta legittima dal Tribunale con la menzionata sentenza n. 62/2020;
- in data 4 settembre 2020 la controinteressata ha trasmesso una nuova richiesta di permesso di costruire relativa al mantenimento delle opere difformi dal permesso di costruire n. 25/2018 e al ripristino dell’altezza massima consentita in relazione al punto di ristoro;
- in data 10 settembre 2020 il Comune ha trasmesso gli elaborati progettuali alla Soprintendenza, la quale, con nota in data 5 novembre 2020, ha confermato il contenuto delle precedenti note, non assumendo determinazioni in merito al mantenimento delle opere difformi dal permesso di costruire;
- in data 26 febbraio 2021 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria in questa sede impugnato per il mantenimento delle opere eseguite in difformità dal permesso di costruire e per l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’altezza massima consentita in relazione al punto di ristoro esistente.