CGARS, sez. I, sentenza 2020-05-08, n. 202000275
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Pubblicato il 08/05/2020
N. 00275/2020REG.PROV.COLL.
N. 00868/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2019, proposto dal signor
S B, rappresentato e difeso dall’avvocato D P e dall’avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agrigento non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 406/2019, resa in data 20 marzo 2019 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sul ricorso iscritto al n.r.g. 292/2015, pubblicata in data 9 maggio 2019 e notificata, munita di formula esecutiva, in data 20 maggio 2019 presso la sede istituzionale del Comune di Agrigento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’articolo 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 il Cons. A C Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-il signor Bernardo Salatore ha proposto ricorso, ex articolo n.112 cpa chiedendo l’attuazione di quanto disposto, relativamente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia con la sentenza n. 406/2019 resa in data 20 marzo 2019;
-nel dispositivo della sentenza oggetto dell’ottemperanza si legge: “Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio del doppio grado nella misura di euro 3.000, oltre IVA e CAP.”;
-La superiore sentenza, munita della formula esecutiva, veniva notificata
all’Amministrazione resistente in data 20 maggio 2019”;
-in data 27 aprile 2020 il difensore del signor Bernardo ha depositato dichiarazione di cessata materia del contendere perché, successivamente all’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, il Comune di Agrigento ha provveduto a pagare le spese di lite discendenti dal giudicato in favore del professionista, giusta delega all’incasso del titolare;
-contestualmente si chiede di dichiarare la soccombenza virtuale del Comune di Agrigento con la conseguente condanna alla spese del presente procedimento:
-non si ravvedono le condizioni per dichiarare la soccombenza virtuale del Comune di Agrigento, tenuto conto anche della non sempre immediata disponibilità finanziaria degli Enti locali