Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-01-16, n. 201900406
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Pubblicato il 16/01/2019
N. 00406/2019REG.PROV.COLL.
N. 07476/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7476 del 2015, proposto da
Poste Italiane s.p.a, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, M F, con domicilio eletto presso la Direzione Affari Legali in Roma, viale Europa n. 190;
contro
A G, rappresentato e difeso dagli avvocati A A B, G C', con domicilio eletto presso l’avv. Sara Moretti in Roma, via Cecilio Stazio 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1263/2015, resa tra le parti, concernente accesso a documenti richiesti con la istanza del 10 febbraio 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati M F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente atto di appello, Poste Italiane s.p.a, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 1263 del 27 maggio 2015, che ha accolto il ricorso proposto da A G, dipendente a tempo determinato di Poste Italiane s.p.a. dal 1 luglio al 31 ottobre 2014, per l’accesso agli atti richiesti con istanza del 10 febbraio 2015, in particolare, fascicolo personale, estratto del libro unico del lavoro dell’unità produttiva dell’Area logistica territoriale Lombardia- recapito di Carate Brianza, con completa delle indicazioni delle generalità dei dipendenti in organico, delle relative mansioni svolte, delle relative qualifiche e del reparto di applicazione degli stessi, in riferimento al periodo 1 gennaio 2014 – 31 ottobre 2014 e completo del foglio presenza;estratto del libro unico del lavoro indicante il numero del personale assunto a tempo determinato e di quello assunto a tempo indeterminato nel solo settore postale universale al 1 gennaio 2014;documento di valutazione del rischio dell’unità produttiva dell’Area logistica territoriale Lombardia- recapito di Carate Brianza. La richiesta di accesso era motivata al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, che consentiva a Poste Italiane s.p.a. di assumere lavoratori a tempo determinato nei limiti del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato e di esercitare le azioni a tutela dei lavoratori a tempo determinato
La sentenza di primo grado ha ritenuto ingiustificata l’esibizione parziale dei documenti richiesti disposta da Poste Italiane con comunicazione del 25 febbraio 2015 e ha, altresì, condannato Poste Italiane s.p.a al pagamento delle spese giudizio.
Nell’atto di appello è stata dedotta l’avvenuta ostensione degli atti, con la comunicazione del 25 febbraio 2015, con cui era stata fissata la data dell’ 11 marzo 2015 (in cui il G non si è presentata) per l’accesso al fascicolo personale, al libro unico del lavoro riferito al suo nominativo alle comunicazioni relative alle assunzioni a tempo determinato inviate alle Organizzazioni sindacali provinciali di categoria, per la visione del documento valutazione rischi relativo alla sede di applicazione;a tale comunicazione era stato, inoltre, allegato un documento relativo all’organico aziendale e al numero dei dipendenti a tempo determinato di Poste Italiane s.p.a. alla data del 1 gennaio 2014, ritenuto non sufficiente dal giudice di primo grado.
E’ stato poi formulato un motivo d’appello relativo alla violazione dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, non essendo applicabile alla società Poste Italiane s.p.a. la disciplina del diritto di accesso, e riguardando la documentazione richiesta pretese relative all’ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, finalizzate all’azione per la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
Si è costituito in giudizio A G, contestando la fondatezza dell’appello, come ribadito nella memoria depositata in vista della udienza pubblica.
In vista dell’udienza pubblica, la difesa della società Poste Italiane ha depositato in giudizio la nota del 18 giugno 2015 con cui aveva inviato al difensore del G la documentazione relativa al prospetto dell’organico del centro recapiti di Carate Brianza, al contratto di lavoro a tempo determinato, ai cartellini e cedolini relativi al G, al prospetto relativo al contingentamento del 15% per l’anno 2014;ha poi dedotto, depositando attestazioni dei Tribunali di Roma e Milano, che il dipendente non ha comunque successivamente esercitato alcuna azione per la conversione del rapporto a tempo determinato, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’accesso.
Alla udienza pubblica del 6 dicembre 2018 l’avvocato delle Poste Italiane s.p.a. ha dichiarato di non avere più interesse alla proposizione dell’appello e il presente giudizio è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio, in base alla dichiarazione resa in udienza dal difensore dell’appellante, di non potere che dichiarare il presente appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione della difesa ricorrente deve essere, infatti, qualificata, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., come rinuncia priva delle prescritte formalità, che può valere alla stregua di un fatto o di un comportamento della parte o delle parti da cui il giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
In considerazione della particolarità della situazione in fatto possono essere compensate le spese del presente grado di giudizio.