CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100530

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100530
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202100530
Data del deposito : 14 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2021

N. 00530/2021REG.PROV.COLL.

N. 00282/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2018, proposto da:
Laboratorio Analisi Dott. R.M. D'Angelo &
C. S.a.s., Laboratorio Analisi Dott. Luigi Vitale &
C. S.a.s., Laboratorio Analisi Dott. Andrea Zichichi &
C. S.a.s., Laboratorio di Ananlisi Dott.Ssa Giuseppina Loiacono &
C. S.a.s., Sanilab di Clemente Anna &
C. Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G L M in Palermo, via Fiume n.6;

contro

Azienda sanitaria provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Maria Carini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione siciliana - Assessorato regionale della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato domiciliato per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale 6;

nei confronti

Laboratorio Analisi Cliniche Baiata S.r.l., Centro Radiologia Campione, Consorzio Laboratori Riuniti Alcamo A.R.L. non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 02076/2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e della Regione siciliana - Assessorato regionale della salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 44/2021, il Cons. Antonino Caleca;

Considerato presente, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, l'avvocato Francesca Maria Carini per l’Asp di Trapani;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Le parti indicate in epigrafe sono strutture sanitarie accreditate per l’erogazione, a carico del servizio sanitario regionale, di prestazioni di specialistica ambulatoriale, per la branca di analisi clinica, in favore degli assistiti del servizio sanitario regionale, nell’ambito della provincia di Trapani



2. Oggetto del presente procedimento è la quantificazione e la gestione delle somme destinate alle strutture appellanti ad opera dell’Asp in seguito alla quantificazione della spesa sanitaria per l’anno 2012 e della ripartizione della stessa tra le varie provincie.



3. Parte appellante, infatti, si rivolgeva al giudice amministrativo per dedurre i vizi in cui, a suo dire, era incorsa nella gestione delle somme l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani chiedendo l’annullamento dei seguenti atti:

- contrattazione tra ASP di Trapani e le strutture sanitarie ricorrenti per la sottoscrizione del contratto-budget 2012 e la relativa istruttoria;

-contratto-budget 2012 sottoscritto dalle strutture ricorrenti;

-di ogni altro atto di determinazione del budget 2012, compresa la convocazioni da parte della ASP delle strutture ricorrenti per la sottoscrizione del contratto in esecuzione dei dd.a n.. 825 e 1629 del 2012;



4. Le parti chiedevano anche il riconoscimento del diritto:

a) a contrattare il budget di propria pertinenza, secondo le regole proprie del procedimento amministrativo, secondo una corretta applicazione della L. n. 241/90 e L.R. n. 10/91;

b) a vedersi riconosciuto un legittimo ed adeguato tetto di spesa ed ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell'anno 2012 e negli anni precedenti, senza sconti tariffari, senza il limite dei dodicesimi, considerando il budget al netto delle ritenute previdenziali, con facoltà e non obbligo di applicare la tariffa sociale.



5. Venivano dedotti i seguenti motivi a sostegno della richiesta di annullamento:

1) illegittimità della procedura per violazione della l. n. 241 del 1990 e conseguentemente della l. reg. n. 10 del 1991 e contraddittorietà, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, non potendo asseritamente considerarsi tale la convocazione delle OO.SS., nonché per mancanza degli elementi essenziali ai sensi dell’art. 8 della l. generale sul procedimento e la sottrazione delle possibilità di partecipazione;
2) violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 e della l. reg. n. 10 del 1991, eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria e di motivazione ;3) violazione dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 28, co. 6, l. reg. n. 2 del 2002, dell’art. 25, l. reg. n. 4 del2003, dell’art. 24, l. reg. n. 2 del 2007, de decreto dell’Assessore della Sanità n. 2835 del 2007, del. D.a. n. 1128/09 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget e l’attribuzione di premialità, violazione dell’art. 25, l. reg. n. 5 del 2009, poiché il budget sarebbe stato assegnato senza istruttoria e senza operare un collegamento con le potenzialità della struttura e le esigenze effettive della popolazione;
4) Violazione e falsa applicazione del D.A. 825/2012 e del D.A. 1629/2012. Difetto di procedimento- mancanza di istruttoria;
5) Violazione dell’art. 25 l.r. n. 5/2009. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 commi 8 e 9 della l. n. 549/1995, dell’art. 1, comma 32 della l. n. 662/1996, dell’art. 32 comma 8 della l. n. 449/1997 sotto altro profilo. Eccesso di potere. Vizio del procedimento. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche. Ulteriore violazione dell’art. 32, comma 8 della l. n. 449/1997. Violazione del principio di libera scelta. Violazione dell’art. 3

l. 241/1990. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies, co. 2 del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1, co. 169 della l. n. 311/2004;6) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Violazione degli artt. 21-novies l. n. 241/1990 e dell’art. 21-bis della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi. Violazione art. 11 delle preleggi. Eccesso di potere (difetto ed erroneità di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, perplessità) violazione del giusto procedimento;
7) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.

8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Falsa applicazione del nono comma dell’art. 24 della l.r. n. 2/2007. Mancata applicazione delle linee guida n. 1/1995 pubblicate in GURS del 29/06/1995 n. 150. Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 25 della l.r. 16/4/2003 n.

4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28, co. 6 della l.r. n. 2/2002. Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 24 della legge finanziaria regionale n. 2/2007. Violazione dell’art. 41 e 97 della Cost. Violazione della l. n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248/2008. Illegittimità derivata. Risarcimento del danno;
8) Illegittima previsione di non remunerabilità delle prestazioni rese extra budget;
9) Illegittima previsione dell’obbligo di erogare prestazioni extra budget con tariffa sociale superato il budget;
10) Illegittima applicazione degli sconti tariffari previsti dalla finanziaria 2007;11) Illegittima inclusione dei contributi previdenziali nel budget assegnato;
12) Eccesso di potere. Violazione del contratto. Violazione dell’art.

8-quinquies del d.lgs. n. 229/1999. Illegittimità delle clausole inique, vessatorie e tra queste quella che prevede la costituzione della riserva del 50% delle risorse attribuite a ciascuna struttura per l’abbattimento delle liste di attesa delle strutture pubbliche e quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
13) Illegittima previsione della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.

8-quinquies d.lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502/1992;14) Illegittimità derivata, poiché l’assegnazione del budget per l’anno 2012 si fonda sul presupposto che il budget 2011 sia quello assegnato nel relativo contratto, che però sarebbe inadeguato.



6. Nel procedimento di primo grado si costituivano l’Assessorato regionale siciliano alla salute e l’Asp di Trapani per chiedere il rigetto del ricorso.



7. Il Tar adottava una sentenza sfavorevole per la parte ricorrente ritenendo infondati tutti i motivi rappresentati con il ricorso introduttivo e gli ulteriori scritti difensivi e condannando la ricorrente al rimborso delle spese processuali a favore delle parti pubbliche costituite.



8. Il Tar ha in via preliminare precisato che “il petitum della presente controversia – anche ai fini della sussistenza della giurisdizione del presente giudice - deve essere inteso come diretto all’annullamento dell’insieme procedimentale che ha portato all’individuazione delle prestazioni erogabili/remunerabili, a caduta dall’ultimo atto (il contratto, per la sua valenza asseritamente autoritativa), la determinazione del budget a livello provinciale ed i decreti assessoriali presupposti (nonché gli altresì presupposti contratti e provvedimenti inerenti la determinazione per gli anni precedenti)”.

Chiede, tuttavia, la parte istante anche il riconoscimento del diritto a contrattare secondo le regole del procedimento amministrativo e ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nel 2012, senza sconti tariffari, senza il limite dei dodicesimi, considerando il budget al netto delle ritenute previdenziali, con facoltà di applicazione la tariffa sociale.”

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi