TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-08-22, n. 201702076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-08-22, n. 201702076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702076
Data del deposito : 22 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2017

N. 02076/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00483/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2017, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Teocrito, 48;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'esecuzione

della sentenza del T.A.R. Sicilia-sezione di Catania, n. 3039/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 3039/2016 questo TAR, in parziale accoglimento del ricorso recante n.r.g. 905/2015 ha condannato l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea a restituire al ricorrente, previa riduzione in pristino, l’immobile corrispondente alle originarie particelle 9 e 268 e a risarcire il danno per l’occupazione illegittima a far data dal 20 aprile 2010, ovvero, in alternativa, ad acquisire il bene e a risarcire il danno derivante dall’occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, salva ogni altra ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso”.

Con il ricorso in esame, il ricorrente - dopo aver precisato che l’amministrazione intimata non ha né appellato né eseguito la decisione - ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe con nomina di commissario acta.

L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio, rappresentando di aver già avviato la procedura volta ad ottemperare il giudicato per cui è causa, nominando una Commissione di Valutazione riguardo alla scelta della soluzione economicamente più vantaggiosa per l'Assessorato che si sarebbe espressa per l'acquisizione del bene con risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima.

Alla camera di consiglio del 19 luglio 2017 la causa è stata trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, atteso che allo stato non risulta adottato alcun atto, da parte dell’Assessorato intimato, che configuri una concreta esecuzione della sentenza indicata in epigrafe.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, dovendo quindi ordinarsi all’amministrazione resistente, di dare esecuzione alla predetta sentenza secondo i criteri ivi enunciati, entro il termine che - tenuto conto della fattispecie e dei provvedimenti che dovranno essere adottati - viene fissato in centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Va, invece, respinta, poiché inammissibile per violazione del ne bis idem, la richiesta di parte ricorrente, secondo cui l’Amministrazione dovrebbe tener conto delle relazioni di consulenza tecnica di cui al giudizio di divisione ereditaria, già formulata nel ricorso r.g. n. 905/2015 ed espressamente rigettata dalla sezione nella decisione di cui si chiede l’esecuzione;
in questa sede può essere precisato che ai fini dell’individuazione del valore di mercato per ciascun anno di occupazione del fondo in questione l’amministrazione dovrà fare ricorso a criteri e valori oggettivi (desumibili anche da banche dati ufficiali), tenendo conto innanzitutto del regime urbanistico dei suoli, della presenza di eventuali vincoli e zone di rispetto, nonché della conformazione, estensione e tipo di coltura presente sul fondo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Segretario Generale della Regione Siciliana - con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata data esecuzione alla sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti come sopra declinati, dietro presentazione di specifica istanza dell'interessato, entro l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla ricezione della predetta istanza, all'uopo compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio riconosce altresì una somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilita nella misura degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento per l’illegittima occupazione con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l’ottemperanza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

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