CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300679

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202300679
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300679
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 00679/2023REG.PROV.COLL.

N. 00298/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 3131 del 23 novembre 2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il Cons. G C e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso dinanzi al TAR Lazio, ritualmente notificato e depositato, l’odierno appellante ha lamentato l’illegittimità del provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in data -OMISSIS-, aveva disposto la revoca del finanziamento concessogli ai sensi della legge n. 662 del 1996, intimando il pagamento della somma complessiva di € 190.895,82 a titolo di sorte capitale, interessi e maggiorazione del 5% ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d. lgs. 31 marzo 1998, n.123, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, per maturata prescrizione del preteso credito.



2. Costituitosi in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale del TAR Lazio - poiché il provvedimento impugnato, sebbene emanato da un’autorità nazionale, era destinato a produrre effetti soltanto in un’area circoscritta della Regione Siciliana - con ordinanza n.-OMISSIS- depositata il 5 agosto 2019, il citato TAR ha accolto l’eccezione processuale sollevata dal Ministero dello Sviluppo Economico, declinando la propria competenza in favore del TAR Sicilia - Catania, dinanzi al quale il ricorrente ha quindi riassunto tempestivamente il giudizio.



3. Con ordinanza-OMISSIS- del 12 settembre 2019 il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.



4. Presentato appello cautelare, con ordinanza -OMISSIS- questo Consiglio ha riformato l’ordinanza di primo grado ai soli fini della sollecita fissazione del merito.



5. Con la sentenza n. 3131 del 23 novembre 2020 il TAR Sicilia – Catania ha respinto il ricorso dell’odierno appellante, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in relazione alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione del provvedimento di concessione del contributo, mentre lo ha accolto in relazione al dedotto profilo di erroneo calcolo degli interessi. Con la medesima sentenza il TAR ha quindi compensato le spese di lite.



6. Con l’appello in epigrafe, l’appellante censura la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e la sospensione dell’efficacia, nella parte in cui ha accertato la infondatezza della eccezione di prescrizione, nonché per il capo relativo alla regolazione delle spese di lite.



7. Si è costituto per resistere al gravame il Ministero dello Sviluppo Economico, deducendo l’infondatezza dei motivi di appello.



8. Con ordinanza -OMISSIS-del 16 aprile 2021 questo Consiglio ha respinto per carenza del requisito del fumus boni iuris l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.



9. In prossimità dell’udienza di discussione del merito del proposto gravame parte appellante ha depositato ulteriori scritti difensivi per illustrare le proprie tesi e replicare alle tesi avversarie.

10. All’udienza del 22 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Con il primo motivo di appello, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha giudicato infondata l’eccezione di prescrizione, per decorso del termine ordinario decennale, dell’azione di ripetizione, esercitata dall’Amministrazione, avente ad oggetto le somme erogate in seguito alla concessione del contributo di euro 132.729,42 per un’attività agrituristica finalizzata all’incremento del reddito della preesistente azienda agricola del beneficiario.

Deduce, in particolare, che il TAR avrebbe errato nel ritenere che il termine decennale di prescrizione decorresse, ai sensi dell’art. 2935 c.c., soltanto dalla data della comunicazione all’appellante dell’impugnato decreto di revoca, prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, dovendosi il dies a quo farsi coincidere con il momento in cui l’Amministrazione avrebbe dovuto avere contezza della causa di revoca. Ciò sarebbe avvenuto, per l’appellante, nell’aprile 2005, quando è stata trasmessa all’Amministrazione la concessione edilizia -OMISSIS- del 2004 avente ad oggetto “ ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato esistente e costruzione di nuovo fabbricato per civile abitazione sito in c.da -OMISSIS- ”.

11.1. Osserva preliminarmente il Collegio che la sentenza appellata ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’odierno appellante rilevando che “ il termine di prescrizione per la pretesa ripetizione delle somme corrisposte al ricorrente a titolo di contributo non può decorrere prima della comunicazione del provvedimento di revoca impugnato, tanto più che quest’ultimo è stato adottato per ragioni sopravvenute consistenti negli accertati e non contestati inadempimenti degli obblighi che il beneficiario si era impegnato a rispettare per il mantenimento del beneficio ottenuto ”. Decorrendo la prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”, secondo il giudicante di prime cure “ siffatto momento coincide nella fattispecie con la comunicazione dell’impugnato provvedimento di revoca del finanziamento erogato ”.

11.2. Il motivo di appello non può essere condiviso dal Collegio, sebbene la motivazione della decisione gravata debba essere corretta ed integrata nei termini che seguono.

11.3. E’ documentato agli atti del giudizio che:

- con il decreto dirigenziale del -OMISSIS- del Ministero dello sviluppo economico è stata disposta la revoca del contributo di euro 132.729,42 concesso all’appellante con il D.M. -OMISSIS-del 23 maggio 2001 recante approvazione del Patto territoriale agricolo “ -OMISSIS- ”;

- il programma di investimenti ammesso al contributo prevedeva la costruzione di un fabbricato di mq. 491 (sei camere per un totale di 12 posti letto e locale cucina-ristorazione per 65 coperti) nonché l’ampliamento di un fabbricato preesistente, da destinarsi all’attività agrituristico-ricettiva;

- il predetto decreto di revoca trova fondamento nel contenuto della “ Relazione sullo stato finale ”, redatta da Unicredit S.p.a., nella qualità di soggetto istruttore, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, con la quale sono state accertate significative irregolarità ostative alla ammissibilità del contributo, segnatamente l’ultimazione dell’investimento oltre i termini previsti dall’art. 12, comma 3, lett. e), del D.M. 320 del 2000, l’insussistenza del requisito della regolarità urbanistica, edilizia e di destinazione d’uso dell’immobile costruito con concessione edilizia -OMISSIS-/2004 in quanto destinato a “ civile abitazione ” e non ad attività agrituristica, mancato utilizzo dei beni soggetti ad agevolazione nel prescritto periodo d’obbligo come previsto dall’art. 12, comma 3, lett. b), del D.M. 320 del 2000;

- in particolare, la Relazione ha evidenziato che l’intervento soggetto ad agevolazione avrebbe dovuto essere ultimato entro il 4 aprile 2005, mentre la data di effettiva ultimazione è stata quella dell’11 dicembre 2007, così come dichiarato dal beneficiario del contributo;
ha inoltre evidenziato che con dichiarazione sottoscritta dall’odierno appellante in data -OMISSIS- e trasmessa alla “ Società convenzionata per l’istruttoria per il tramite del Soggetto responsabile del Patto territoriale per l’Agricoltura -OMISSIS- ”, è stato comunicato che l’iniziativa oggetto della agevolazione sarebbe “ entrata a regime ” in data 11 dicembre 2009;

- dopo la ricezione della predetta Relazione, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. -OMISSIS- del 23 novembre 2017, ha provveduto a comunicare all’appellante, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento di revoca del contributo concesso ai sensi della legge n. 662 del 1996.

11.4. Ciò posto, risulta nella specie per tabulas che le plurime cause di revoca dell’agevolazione sono state accertate e comunicate all’Amministrazione procedente con la Relazione di Unicredit S.p.a., trasmessa al Ministero dello sviluppo economico in data -OMISSIS-.

11.5. Come è noto l’art. 2935 c.c. stabilisce che “ La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”, enunciando un principio generale che rimette all’interprete di individuare il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale in relazione al momento in cui il titolare del diritto aveva l’onere di esercitarlo: solo da questo momento l’inerzia del titolare può quindi assumere rilevanza e condurre alla estinzione del diritto ex art. 2934, comma 1, c.c.

Alla luce della citata norma codicistica si palesa pertanto priva di pregio la tesi dell’appellante, secondo cui la prescrizione nel caso di specie decorreva dalla data di completamento dell’intervento oggetto dell’agevolazione contributiva (-OMISSIS-), giacché – da un lato – le cause di revoca di cui alla motivazione del provvedimento del -OMISSIS- sono plurime e soltanto una coincide con il mancato rispetto del termine di ultimazione dell’intervento, dall’altro, il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione per il recupero delle somme indebitamente erogate non può che farsi decorrere dal momento in cui l’Amministrazione procedente ha acquisito formale e compiuta conoscenza delle cause di revoca, poi poste a fondamento del provvedimento di revoca.

E tale momento, in ossequio alle già richiamate risultanze documentali, coincide con quello di ricezione della Relazione di Unicredit S.p.a., recante l’esito degli accertamento compiuti dal soggetto istruttore deputato ai controlli sul programma ammesso ad agevolazione, anche sulla base delle formali comunicazioni eseguite dal destinatario dell’agevolazione.

Poiché la Relazione è stata trasmessa al Ministero dello sviluppo economico in data -OMISSIS-, soltanto da tale data è iniziato il decorso del termine decennale di prescrizione.

Detto termine è stato poi interrotto con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca effettuata dall’Amministrazione procedente in data 23 novembre 2017 (ricevuta dal destinatario in data 5 dicembre 2017).

Ne discende con evidenza che alla data di adozione del decreto di revoca dell’agevolazione recante, all’articolo 2 ( Recupero delle agevolazioni erogate ) l’ordine di restituzione, entro sessanta giorni, delle somme corrisposte a titolo di contributo, il termine prescrizionale decennale non era decorso.

11.5. Solo per completezza espositiva occorre aggiungere che la suesposta conclusione non si pone in contrasto con le pronunce della Corte di cassazione menzionate nella motivazione della sentenza di primo grado.

In particolare, per Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603, richiamata dal TAR, il termine di prescrizione della pretesa restitutoria di un contributo erogato da una pubblica amministrazione non può farsi risalire al momento della originaria erogazione in favore del beneficiario, bensì – ove la causa della revoca risieda nella falsità delle attestazioni rese dal privato a sostegno della domanda di agevolazione – al momento dell’accertamento della causa di revoca in cui si manifesta il carattere indebito della erogazione.

Diversamente opinando, e ritenendo che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione debba sempre coincidere con la data del provvedimento di revoca dell’agevolazione, si perverrebbe alla conclusione, per alcuni versi paradossale, di rimettere la decorrenza del termine ad una scelta unilaterale dell’amministrazione procedente, che potrebbe – pur in possesso di tutti gli elementi istruttori e di conoscenza per attivare l’autotutela e recuperare il contributo pubblico – ritardare l’adozione della revoca con l’obiettivo di posticipare la decorrenza della prescrizione.

11.6. Dall’accertata infondatezza del primo motivo, discende anche quella del secondo, non residuando margini per la modifica del capo sulle spese del giudizio di primo grado, considerata la persistente soccombenza dell’odierno appellante.

12. In definitiva, con le suesposte precisazioni ed integrazioni della motivazione della sentenza di primo grado, l’appello va integralmente respinto.

13. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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