CGARS, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300156
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 00156/2023REG.PROV.COLL.
N. 01063/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2021, proposto dai signori M G, O G, G G e M R, rappresentati e difesi dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Fiumedinisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Siciliana-Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
della Mabel Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 1995/2021, resa tra le parti, depositata il 18 giugno 2021, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2164/2008;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumedinisi e della Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022, il consigliere M P e uditi per le parti l’avvocato S T e l’avvocato G M;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il 20 settembre 2008 e depositato il 25 settembre 2008, il sig. D G e la sig.ra M R esponevano:
- di aver presentato al Comune di Fiumedinisi, in data 30 agosto 2005, un’istanza per il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato rurale a due elevazioni fuori terra, da costruirsi sui terreni catastalmente identificate al foglio n. 18, particelle n. 209 e n. 210;
- di aver ricevuto, in data 11 luglio 2008, la notifica del decreto dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente n. 477 del 28 maggio 2008, di approvazione della variante al programma innovativo in ambito urbano, denominata “ contratto di quartiere II-Vivi Fiumedinisi ”, adottata dal consiglio comunale di Fiumedinisi con le deliberazioni n. 42 e n. 42 del 2 agosto 2007, in variante allo strumento urbanistico approvato con precedente decreto dirigenziale n. 342 del 22 marzo 2006.
2. I ricorrenti pertanto impugnavano:
a) il decreto dirigenziale dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente-Dipartimento regionale urbanistica n. 477 del 28 maggio 2008, di approvazione della proposta di variante allo strumento urbanistico già approvato con decreto dirigenziale del medesimo Assessorato n. 342 del 22 marzo 2006;
b) le presupposte delibere del consiglio comunale di Fiumedinisi n. 42 e n. 43, entrambe del 2 agosto 2007, di adozione della menzionata proposta di variante.
3. Il ricorso introduttivo di primo grado era articolato nei seguenti due motivi:
i) violazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere;
ii) violazione dell’art. 1 della legge n. 1/1978 e dell’art. 14 della legge n. 109/1994.
4. Nel giudizio di primo grado venivano altresì proposti sette ricorsi per motivi aggiunti, con i quali sono stati impugnati i seguenti atti e provvedimenti:
i) l’ordinanza dirigenziale n. 2 del 4 agosto 2008, con la quale il Comune di Fiumedinisi ha disposto la sospensione dei lavori (primo ricorso per motivi aggiunti);
ii) la delibera n. 247 del 29 dicembre 2008, di approvazione del progetto definitivo “ per la realizzazione di un parcheggio interrato sotto campo sportivo inserito nell’ambito del programma innovativo in ambito urbano. Contratto di quartiere II – Vivi Fiumedinisi ” (secondo ricorso per motivi aggiunti);
iii) la convenzione stipulata tra il Comune di Fiumedinisi e la società Mabel cooperativa edilizia (terzo ricorso per motivi aggiunti);
iv) l’approvazione, con concessione edilizia n. 27/2008 del 16 dicembre 2009, del progetto edilizio definitivo relativo alla costruzione di 16 alloggi sociali e della connessa dichiarazione di pubblica utilità (quarto ricorso per motivi aggiunti);
v) la comunicazione della determinazione della indennità di esproprio ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. n. 327/2001 della cooperativa edilizia Mabel, per l’esecuzione delle opere di cui al programma “ Contratto di quartiere II –