CGARS, sez. I, sentenza 2015-11-20, n. 201500664

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2015-11-20, n. 201500664
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201500664
Data del deposito : 20 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00983/2014 REG.RIC.

N. 00664/2015REG.PROV.COLL.

N. 00983/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2014, proposto da D C e G R, rappresentati e difesi dall'avv. A F V, con domicilio eletto presso Carmela Mangalaviti in Palermo, Via Agrigento 51;

contro

Comune di Motta Sant'Anastasia, in persona del sindaco pro-tempore;

Ufficio Elettorale Centrale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

A C, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, Via F. Cordova 76;

A B, D N, G Urzì, Ivan Alfio Pellegrino, Maria Di Mauro, Antonina Di Mauro, Gaetano Vitale, Maria Giovanna Alecci, Antonino Luca, Danilo Festa, Giuseppina Egle Giardinaro, Maria Santina Schillaci, Candida Fassiolo, Natale Consoli, Mario Testa, Daniele Greco, Carmelo Occhipinti, Annalisa Puglisi, Antonella Santagati, Concetto Roccasalva;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sicilia - sez. staccata di Catania, sezione III n. 2910/2014, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale nonché di A C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il Cons. V N e uditi per le parti gli avvocati A. F. Vitale e l'avvocato dello Stato Pollara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Così come ricostruito dal TAR «In data 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Motta Sant’Anastasia per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Alla tornata elettorale si presentavano, quali candidati Sindaci, i Sig.ri C A, C D, Festa Danilo, Roccasalva Concetto, Giuffrida Angelo Ercole, Scuderi Salvatore Maria e Amato Giovanni Carlo.

L’Ufficio Centrale delle Elezioni, con verbale del 30.05.2014, proclamava eletto alla carica di Sindaco del Comune il Dott. C A, collegato alle liste "Il Sole", "Articolo 4" e "Il Quadrifoglio" per avere lo stesso riportato il maggior numero di voti validi per l'elezione del Sindaco (pari a 1.485).

Il secondo candidato più votato, in base al superiore verbale, risultava il Sig. C D con 1.472 voti, collegato alle liste "Il Megafono-Lista Crocetta", "Scelta Giovane", "Renzi Adesso", "Rivoluzione Mottese", "Motta nel cuore" e "Innova Piano Tavola".

I ricorrenti in via principale lamentano che:

a) sarebbero stati attributi illegittimamente al candidato Sindaco proclamato eletto, Dott. C A, n. 69 voti che invece andavano correttamente conteggiati quali preferenze di lista e per il Consiglio Comunale ovvero soltanto come preferenze di lista;

b) sarebbero stati illegittimamente non attribuiti e/o annullati al secondo candidato più votato (C D) n. 195 voti.

A dire dei ricorrenti la corretta attribuzione dei voti escluderebbe che il Dott. C potesse risultare eletto Sindaco del Comune intimato, essendo il Signor C D il candidato maggiormente votato.

In via subordinata, i ricorrenti lamenta(va)no alcune irregolarità verificatesi durante le operazioni di scrutinio.

Pertanto, in via istruttoria chiedono la verifica di tutte le schede valide e di quelle nulle in tutte le sezioni elettorali (dalla n. 1 alla n. 9) e che sia demandato al verificatore di accertare la corrispondenza tra i dati elettorali tratti dalle tabelle di scrutinio e dai verbali delle singole sezioni e quelli risultanti dalle preferenze effettivamente espresse dal corpo elettorale per il tramite della scheda di voto.

Infatti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, da un lato le segnalazioni provenienti da rappresentanti di lista presenti al momento dello spoglio dimostrerebbero che nelle tabelle di scrutinio sarebbero stati riportati in favore del Sindaco eletto un numero di voti maggiore rispetto a quello risultante dal numero di schede scrutinate;
dall’altro, in seno alle tabelle sezionali, sarebbero stati trascritti in danno del candidato Sindaco non eletto (C D) un numero di voti inferiore a quello risultante dal numero di schede scrutinate.

Pertanto i ricorrenti chiedono, in via principale:

1) la correzione del risultato elettorale e l’attribuzione al candidato C D di tutti i voti illegittimamente non attribuiti ed annullati nonché l’annullamento di tutti i voti illegittimamente attribuiti al candidato Sindaco eletto;

2) la proclamazione a Sindaco del comune di Motta Sant’Anastasia, previo annullamento della proclamazione alla carica di sindaco del Dott. C (avvenuta in data 30 maggio) nonché di tutti gli altri provvedimenti impugnati ivi compreso il verbale di programmazione dei Consiglieri comunali, del signor C D avendo lo stesso riportato il maggior numero di voti.

In subordine, laddove in sede di verificazione si riscontrassero i vizi dedotti in ricorso relativamente alla sezione n. 4, i ricorrenti chiedono di annullare il risultato delle operazioni elettorali nella suddetta sezione disponendo la rinnovazione dell’operazioni di voto».

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso considerando le censure proposte in parte infondate e, per il resto, inammissibili.

Gli interessati proponevano appello avverso la sentenza del TAR e, nel giudizio di impugnazione, si costituivano i controinteressati che proponendo nuovamente le censure avanzate in via incidentale innanzi al primo giudice.

All’udienza pubblica del 24 settembre 2015 l’appello passava in decisione.

DIRITTO



1. Va preliminarmente affermato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Elettorale perché nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo parte necessaria è il Comune e non già l’amministrazione statale cui appartengono gli organi preposti alle operazioni;
tali ultimi organi sono per loro natura neutrali e temporanei e non sono parti necessarie del giudizio relativo al verbale di proclamazione degli eletti. La legittimazione passiva, infatti, è riconducibile solo all’ente locale interessato, il quale si appropria del risultato elettorale e vede riverberarsi su di sé gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti.



2. Prima di esaminare nel merito l’appello, giova ricordare che, di recente, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr., in particolare, C.d.S., A.P., 20 novembre 2014, n. 32) ha affrontato numerose questioni in materia elettorale.

Per l’adunanza plenaria l'onere di esporre i motivi specifici su cui si fonda il ricorso elettorale deve essere valutato con rigore attenuato, posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi che possono essere imprecise o non esaurienti;
pertanto il suddetto onere si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime.

Passando al profilo probatorio, il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio per cui nel processo amministrativo vige il principio dispositivo con metodo acquisitivo che impone ai ricorrenti di fornire non la prova della fondatezza delle pretese dedotte, bensì semplici elementi indiziari in merito all'esistenza dei vizi denunciati, in base ai quali il giudice, ritenutane l'attendibilità, eserciterà i poteri istruttori previsti dal codice del processo amministrativo.

Alla luce di tali principi è stato poi detto che nel ricorso elettorale l'osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente. In tale contesto la testimonianza e la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, entrambe garantite, sia pure nella diversa entità della pena, dall'eventuale responsabilità per reati di falso, assumono rilevanza probatoria sostanzialmente equivalente.

I mezzi di prova vanno tuttavia calibrati in modo diverso perché nell'ambito del contenzioso sulle operazioni elettorali, occorre tenere distinte le due seguenti situazioni: la prima, riguardante il caso in cui il ricorso sia volto a contestare il contenuto del verbale delle operazioni elettorali, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti;
la seconda, relativa al caso in cui il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio elettorale siano il frutto di una errata (e perciò illegittima) applicazione della normativa che regola le operazioni in questione. Con riferimento al primo caso, il verbale delle operazioni elettorali, essendo un atto pubblico, ha forza fidefacente, validamente contrastabile soltanto mediante l'esperimento della querela di falso: pertanto, nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio rilasciate, ai sensi d.P.R. n. 445 del 2000, dai rappresentanti di lista. Nel secondo caso, invece, poiché si sottopone al g.a. non la veridicità di un atto pubblico, bensì il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale, il giudizio del g.a. non potrebbe essere condotto senza l'esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l'acquisizione mediante l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d'ufficio.

Infine occorre ricordare che un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo;
un ricorso recante motivi specifici, infatti, può ugualmente risultare esplorativo ogniqualvolta emerga, ad una valutazione riservata al giudicante, che con esso miri a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, fermo restando, peraltro, che la finalità strumentale del gravame deve essere stabilita sulla base di elementi oggettivi, quali la dimensione quantitativa delle schede contestate, il numero delle sezioni elettorali interessate in rapporto al numero degli elettori coinvolti nella tornata sottoposta al vaglio giurisdizionale, potendo darsi il caso che la contestazione, in giudizio, di alcune migliaia di schede non evidenzi finalità esplorativa di sorta (laddove, ad esempio, l'elezione abbia coinvolto un'ampia platea di elettori) e che, per contro, lo stesso ammontare di voti implichi, in altri contesti, una rinnovazione pressoché integrale di uno scrutinio (quando il voto abbia riguardato un ente di modesta dimensione demografica).

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