CGARS, sez. I, sentenza 2019-03-06, n. 201900210
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Pubblicato il 06/03/2019
N. 00210/2019REG.PROV.COLL.
N. 00875/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2014, proposto dall’Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Palermo, via Villareale, n. 6;
contro
A C, rappresentata e difesa dall'avv. F R, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa, in Palermo, via F. Cordova, n.76;
nei confronti
Azienda Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Arena in Palermo, via Massimo D'Azeglio, n.8;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II n. 1968/2014, concernente l’accertamento del diritto all’ equiparazione di personale universitario a quello ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A C e di Azienda Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati F R, Alessandra Carrubba su delega dell’avvocato G L e l'avv. dello Stato Lidia La Rocca.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte appellante contesta la sentenza del TAR Sicilia – Catania, sez. II n. 1968/2014, che ha riconosciuto il diritto dell’originaria ricorrente, dipendente universitaria con la qualifica di funzionario tecnico, VIII livello, ad essere equiparata economicamente, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 e dell’allegato D del D.I. 2 novembre 1982, all’ ex X livello del personale USL.
2. Giova premettere che l’odierna appellata, dipendente dell'Università degli Studi di Messina con la qualifica di funzionario tecnico dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria (VIII qualifica funzionale), ha adito il TAR Catania per l’accertamento, con conseguente condanna dell’Università di Messina e dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitaria di Messina "Gaetano Martino" (da ora l’A.O.U. “G. Martino” ), del suo diritto al pagamento delle differenze retributive (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali), alla stessa dovute ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, delle tabelle di equiparazione di cui al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, del decreto del Rettore n. 700 del 19 marzo 1986, secondo cui al personale universitario non medico - che presti servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e le Unità Sanitarie Locali - spetta la corresponsione di un'indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico a quello del personale ospedaliero di pari mansioni e anzianità.
2.1.Mediante motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche la comunicazione n. 2552/02 del 16 maggio 2002 dell’A.O.U. “G. Martino” e la deliberazione n. 725 del 7 maggio 2002, con cui il Direttore Generale dell’Azienda annullava la precedente deliberazione n. 1482 del 26 maggio 1999, che aveva dichiarato il diritto dello stesso all'equiparazione economica con il personale ospedaliero in possesso del IX livello retributivo.
2.2.Costituitasi in giudizio, l’A.O.U. “G. Martino” eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo, in subordine, che il ricorso fosse respinto nel merito.
Anche l'Università degli Studi di Messina, costituitasi in giudizio, insisteva sulla infondatezza del ricorso.
3. Il TAR adito, con la sentenza oggi impugnata, dichiarava il ricorso, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo successivo al 30 giugno 1998, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a.;lo accoglieva, invece, per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, condannando l'Università degli Studi di Messina alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con equiparazione della posizione economica del ricorrente a quella del dipendente della Unità Sanitaria Locale in possesso del X livello.
4.Avverso l'anzidetta sentenza, l'Università degli Studi di Messina ha proposto ricorso in appello, in data 13.10.2014, fondato su un unico motivo.
4.1.In particolare, secondo l’Università, la decisione sarebbe frutto di una erronea (ricostruzione e) interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie, essendo le figure ospedaliere di farmacista, veterinario, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista statistico, sociologo collaboratori incluse nel ruolo sanitario (v. art. 2 d.P.R. 761/1979) ed essendo richiesti per lo svolgimento delle relative funzioni, oltre alla laurea, anche la prescritta abilitazione all’esercizio della professione.
4.2. L’A.O.U. “G. Martino” ha aderito all’appello, chiedendone l’accoglimento.
4.3.L’appellato, di contro, ha ribadito nel merito il proprio diritto alle differenze retributive a titolo di indennità c. d. De Maria ai sensi della normativa di settore, sollevando in rito, la questione di improcedibilità dell’appello.
4.4. La causa è stata posta in decisione nel corso dell’udienza pubblica del 27.09.2018.
5.Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
5.1.Va preliminarmente esaminata la questione di improcedibilità dell’appello in epigrafe, sollevata dall’appellato nelle memorie difensive del 23.07.2018 per controdedurre all’appello in epigrafe.
A sostegno della ritenuta improcedibilità, l’appellato afferma che l’A.O.U. “G. Martino” nell’agosto 2015 ha adempiuto “spontaneamente” al versamento di quanto richiesto dallo stesso con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonostante il TAR adito con la sentenza appellata avesse condannato soltanto l’Università degli Studi di Messina al pagamento delle differenze retributive richieste, così riconoscendo il difetto di legittimazione passiva della A.O.U. “G. Martino”.
5.2. L’Azienda, diversamente, sostiene che il TAR non si è pronunciato sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva che la stessa aveva sollevato nel primo grado del presente giudizio. Sicché non è sostenibile l’assunto secondo cui dalla condanna dell’Università discenda, quale conseguenza, il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda medesima. E che il pagamento è stato eseguito, non spontaneamente, bensì perché l’appellato aveva agito per l’ottemperanza, ex art. 112, comma 2, c.p.a., della sentenza n. 1968/2014 e che, in ogni caso, con la delibera dell’agosto 2015, il “dovuto è stato corrisposto per evitare ulteriore aggravio di spesa, con espressa riserva di ripetizione delle somme che dovessero risultare erogate senza titolo all'esito dell'impugnazione proposta al C.G.A”;vale a dire, a seguito di una sentenza di merito definitiva che accerti se il provvedimento impugnato sia o meno legittimo.
Osserva, inoltre, l’Azienda, smentendo ulteriormente l’affermazione secondo cui l’adempimento da parte sua sarebbe avvenuto “spontaneamente”, che lo stessa parte appellata, nell’affermare, genericamente, la sopravvenienza di tale circostanza, con conseguente carenza di interesse alla coltivazione dell’appello, oltre a non specificare l’importo nel concreto corrispostogli, non ha indicato, né ha prodotto in giudizio, l’atto o il cedolino (ad esso noti) con cui l’Azienda avrebbe provveduto a tanto.