CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-28, n. 202200149
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Pubblicato il 28/01/2022
N. 00149/2022REG.PROV.COLL.
N. 00549/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2019, proposto da
S A, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via Villareale n. 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02516/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2022, tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a., il Cons. A C;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il professore S A chiede l’annullamento della sentenza n. 2516 del 28 novembre 2018 resa dalla seconda sezione dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo.
2. La sentenza costituisce un ulteriore tassello di una vicenda processuale che ha visto più pronunciamenti giurisdizionali e che è stata ricostruita nei termini che seguono nella sentenza di questo Consiglio n. 620 del 2015.
3. Il Prof. S A, ordinario di diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Motorie, veniva collocato a riposo, a decorrere dal 1 novembre 2013, per raggiunti limiti di età.
A norma dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 503/1992, come modificato dall’art. 72 del D.L. 112/2008 e dei principi stabiliti con la sentenza n. 83/13 della Corte Costituzionale, l’odierno appellante in data 31 luglio 2013, chiedeva all’Università di essere trattenuto in servizio per un ulteriore biennio, peraltro dando seguito alla precedente deliberazione del 24 maggio 2013 con la quale il Consiglio di facoltà di scienze motorie lo aveva sollecitato a presentare la domanda ed invitato gli organi accademici ad accoglierla nel superiore interesse “sia della Facoltà di Scienze Motorie sia di tutti i settori scientifici che si occupano dello sport e dell’attività motoria umana sotto il profilo giuridico che sono venuti a convergere nel Dipartimento di Scienze giuridiche, della Società e dello Sport.”
Non essendo intervenuto nessun riscontro da parte dell’Ateneo l’interessato impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza.
Successivamente, con nota 30 ottobre 2013 prot. 66302, l’Ateneo comunicava al prof. A il rigetto della sua istanza;unitamente gli veniva altresì comunicato il decreto rettorale n. 268 del 4 febbraio 2013 che aveva disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1 novembre 2013, nonché la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 17 settembre 2013 e la precedente deliberazione del 23 luglio 2013 con la quale erano stati stabiliti i criteri per il trattenimento in servizio del personale universitario.
Tutti gli atti venivano impugnati dall’interessato con ricorso per motivi aggiunti, che ne chiedeva l’annullamento previa sospensione cautelare dei medesimi, istanza accolta dal TAR con l’ordinanza 741 del 22 novembre 2013.
In pendenza del ricorso – e precisamente in data 26 marzo 2014 - l’Università depositava la deliberazione del C.d.A. n. 40 del 25 febbraio 2014, con la quale, pur avendo rivalutato l’istanza del prof. A, anche alla luce, a giudizio dell’appellante, dell’ordinanza del TAR n. 741/13, deliberava tuttavia che “non sussistono esigenze organizzative e funzionali che impongano il trattenimento in servizio del docente”.
La deliberazione n. 40/14 veniva impugnata dall’interessato con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, unitamente alla nota 3 marzo 2014 prot. 15084 di trasmissione della predetta deliberazione.
La domanda cautelare connessa al secondo ricorso per motivi aggiunti veniva accolta dal TAR con l’ordinanza n. 375 del 9 maggio 2014.
Per l’esatta ricostruzione dei fatti è opportuno riportare, fin da ora, il testo della prima ordinanza cautelare resa dal T appena richiamata.
L’ordinanza cautelare, la n. 741 del 2013, ha ad oggetto i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti
I provvedimenti vengono sospesi sulla base della seguente motivazione:
“ritenuto, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, che il ricorso per motivi aggiunti presenti apprezzabili profili di fondatezza, posto che i criteri stabiliti dall’Università, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 della l. 240/2010, appaiono sostanzialmente elusivi della pronuncia e della ratio che sta alla base della medesima (consentire il trattenimento il servizio nel biennio successivo alla scadenza del limite di età anche dei professori universitari, previa valutazione discrezionale del datore di lavoro), per le ragioni debitamente esposte in ricorso e sintetizzabili nella circostanza che essi, anziché considerare la “ particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati e specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi” (art. 72 del d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008), si fondano sulla mera esistenza di ipotesi ictu oculi irrealistiche e che non sembrano corrispondere né all’”efficiente andamento dei servizi” né alla “ particolare esperienza professionale acquisita in ambiti specifici”, prescindendosi del tutto dalla valutazione dello spessore professionale del professore coinvolto e dall’apporto che questi possa apportare, in termini scientifici, all’Ateneo (valutazione questa che sarebbe rientrata nella discrezionalità dell’Amministrazione, se supportata da idonei preventivi criteri);
- ritenuto altresì, in ordine alla presunta carenza di interesse al ricorso in ragione della mancata tempestiva impugnazione del decreto rettorale che aveva disposto il collocamento a riposo del ricorrente, che nelle more della vigenza dell'art. 25, l. n. 240 del 2010, i professori universitari non erano legittimati a presentare alcuna domanda di prolungamento del servizio nel termine fissato dall'art. 16, d.lgs. n. 503 del 1992 ;e pertanto, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 09/05/2013 le loro situazioni giuridiche non potevano ritenersi consolidate, sicché è del tutto tempestiva l’impugnativa presentata all’esito della decisione sulla domanda di trattenimento in servizio, presentata il 31 luglio 2013 (all. 3 );