CGARS, sez. I, sentenza 2019-08-21, n. 201900763

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-08-21, n. 201900763
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900763
Data del deposito : 21 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/08/2019

N. 00763/2019REG.PROV.COLL.

N. 00968/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 968 del 2014, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angiolella Bottaro in Palermo, via Piersanti Mattarella, 1;

contro

Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via De Gasperi, 81;

Sezione Circoscrizionale dell'U.P.L.M.O. di Capo D'Orlando non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 01152/2014, resa tra le parti, concernente passaggio dalla classe prima alla classe seconda delle liste di collocamento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Nazareno Pergolizzi su delega di S L, l'avv. dello Stato Stefano Vivacqua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. – Con la sentenza, di estremi indicati in epigrafe, qui gravata, il T ha respinto il ricorso n. 2498 del 1998 proposto dal signor G A, già iscritto nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale del Comune di Capo d’Orlando ed inserito in un progetto di lavori socialmente utili, avverso provvedimenti del marzo 1998 con cui si disponeva il passaggio dalla classe I alla classe II della relativa iscrizione nelle liste di collocamento, in quanto titolare di impresa individuale, e gli veniva comunicata l’impossibilità di esser assegnato a progetti L.S.U. e la cancellazione dalla lista di mobilità.

Il ricorrente aveva avanzato due motivi, lamentando, con il primo, che in violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 non gli fosse stato consentito di partecipare al procedimento e, con il secondo, che i provvedimenti fossero stati assunti sulla base di presupposti di fatto inadeguati, dal momento che la circolare assessoriale 25 marzo 1997, n. 255/97, di cui contestava la violazione, espressamente prevedeva che “l’iscrizione agli albi non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all’iscrizione non corrisponde l’esercizio della relativa attività professionale ”.

Il T ha ritenuto, quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di “declassamento”, che tale violazione formale non costituiva elemento sufficiente a determinare la caducazione del provvedimento impugnato, dovendosi, in un’ottica sostanziale, verificare se la partecipazione al procedimento, avente natura certamente vincolata, avrebbe in concreto inciso sul relativo esito;
ciò che il T ha escluso, respingendo anche il secondo motivo, il quanto il ricorrente risultava (anche per non contestazione) effettivamente iscritto come titolare di un’impresa individuale e non risultava aver mai effettuato, neppure al limitato fine della produzione in giudizio quale dimostrazione dell’utilità della sua partecipazione, la dichiarazione prevista dall’invocata circolare e soggiungendo che la natura stessa dell’attività di iscrizione (rivendita di carburanti) deponeva in senso contrario alle tesi di ricorso.

L’appellante contesta l’erroneità della statuizione deducendo, quanto alla sua mancata partecipazione al procedimento, che la normativa di riferimento, nella formulazione vigente nel 1998, imponeva il rigoroso rispetto dell’obbligo di preavviso, eccettuati i soli, diversi casi espressamente esclusi dalla legge, ed anche la giurisprudenza era all’epoca attestata sulla necessità, ogniqualvolta l’amministrazione intendesse emanare un atto di secondo grado, incidente su posizioni giuridiche originate da precedente atto, della previa comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 e ciò indipendentemente dal carattere discrezionale o vincolato dell’atto, atteso che la pretesa partecipativa riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti su cui fondare la determinazione dell’amministrazione. Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dal T, la partecipazione dell’interessato poteva essere decisiva, avendo l’amministrazione agito su presupposti errati, in quanto ricorrevano le condizioni indicate dalla circolare assessoriale n. 255/1997, poiché all’iscrizione non corrispondeva alcun effettivo e sostanziale esercizio dell’attività professionale;
nel caso di specie, stante l’atteggiamento documentalmente ostruzionistico dell’amministrazione intimata, sarebbe bastata una semplice istruttoria per confermare che il signor A, in quegli anni, non esercitava l’attività di iscrizione ed aveva regolarmente prodotto l’autocertificazione prevista dalla invocata circolare.

L’appellante propone altresì domanda di risarcimento danni.

Si è costituita l’amministrazione intimata. L’appellante ha dimesso memoria e l’amministrazione memoria di replica, in cui insiste sull’iscrizione del signor A alla C.C.I.A.A. di Messina e sul carattere vincolato dell’attività amministrativa.

II. – Il Collegio ritiene che l’appello merita accoglimento limitatamente alla censura di violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 di cui al primo motivo del ricorso di primo grado, mentre la domanda risarcitoria va dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questo secondo grado di giudizio.

Gli impugnati provvedimenti di declassamento dell’iscrizione nelle liste di collocamento e decadenza dall’assegnazione a progetti di lavori socialmente utili risalgono al marzo 1998 e devono essere valutati alla luce della normativa illo tempore vigente, che rigorosamente imponeva, con eccezioni che qui non rilevano, di informare dell’avvio del procedimento il relativo destinatario, per consentirgli di accedere agli atti e fornire eventuali controdeduzioni e non contemplava la possibilità dell’amministrazione di fornire a posteriori la prova dell’ineluttabilità della determinazione adottata, introdotta a livello normativo solo nel 2005 mediante la previsione dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990. E, d’altra parte, non può dirsi che l’amministrazione abbia comprovato che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso in caso di attivazione del contraddittorio con l’interessato. In presenza della segnalata previsione della circolare n. 255/97 (che richiama e rispecchia il disposto dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 501/1996, convertito con modificazioni in l. n 608/1996, nella parte in cui modifica il testo dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 299/1994, convertito in l. n. 451/1994) secondo cui l’iscrizione agli albi non costituisce impedimento all’impegno in lavori socialmente utili ove l’interessato attesti con dichiarazione ai sensi della l. n. 15 del 1968 il mancato esercizio dell’attività, l’incontestata circostanza dell’iscrizione dell’odierno appellante alla camera di commercio non risulta necessariamente risolutiva, non potendosi escludere che, se reso partecipe del procedimento, l’interessato avrebbe potuto evitare la decadenza rappresentando il mancato esercizio dell’attività di iscrizione e fornendo o integrando o rendendo in debita forma (autocertificativa) le occorrenti dichiarazioni, e così apportando elementi fattuali che avrebbero dovuto essere valutati dall’amministrazione, se del caso richiedendo integrazioni documentali, con esito non scontato. Al riguardo, la tesi, esposta nella memoria di replica dell’amministrazione, che l’attestazione di “non esercizio” dell’attività professionale avrebbe dovuto essere contestuale all’iscrizione all’albo - oltre a non trovare il preteso conforto nel tenore della richiamata circolare, che non fornisce alcuna indicazione sulla tempistica di tale dichiarazione, semmai desumibile dal contesto in cui la previsione è inserita, riferito all’accesso alla misura e così ai progetti di l.s.u. finanziati - costituisce una sorta di sostituzione in valutazioni non ancora compiute dall’amministrazione nella debita sede procedimentale.

La sentenza gravata deve, quindi, essere riformata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso, che va accolto.

Essa merita, invece, conferma nella parte in cui respinge il secondo motivo di ricorso, considerato che la mancata produzione della dichiarazione attestativa ai sensi della l. n. 15/1968 contemplata dalla circolare n. 255/97 non consente di ritenerne accertata la predicata violazione.

Ne deriva che l’annullamento degli atti gravati lascia salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Si ravvisano, in considerazione delle particolarità della vicenda, del carattere procedimentale della violazione riscontrata e della parziale (quanto alla domanda risarcitoria) reciproca soccombenza i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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