CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400177
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 00177/2024REG.PROV.COLL.
N. 00953/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Katia Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Catania, Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 00196/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Catania e del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel erbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisone l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento prot. Cat. 6F/Cont/P.A.S.I./2015, notificato il 15 luglio 2015, della Questura di Catania di revoca della licenza di porto fucile precedentemente rilasciatagli.
2. Il questore di Catania motivava la revoca sul presupposto che il signor -OMISSIS- si sarebbe reso protagonista di taluni episodi di rilevanza penale in quanto ascrivibili nell’ambito delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt.660 e 612 bis c.p., secondo la denuncia sporta dalla ex compagna nella qualità di persona offesa.
3. Il ricorrente a sostegno del ricorso innanzi al competente T.A.R. deduceva un unico motivo - il vizio di eccesso di potere da difetto di motivazione e carenza di istruttoria - censurando le valutazioni dell’amministrazione resistente in ordine all’asserita insussistenza del requisito della buona condotta in capo allo stesso.
4. La sentenza del T.A.R. respingeva il ricorso in ragione del rilievo che, in materia di armi, nel nostro ordinamento non sono tutelate posizioni di diritto soggettivo e la p.a. gode di ampia discrezionalità nel formulare i giudizi relativi alla sussistenza del requisito della buona condotta, indispensabile per certificare l’affidabilità del soggetto che chiede di portare le armi
5. Ricorre in appello la parte soccombente in primo grado riproponendo, in chiave di critica alla sentenza appellata, le tesi già proposte e sviluppate in primo grado, deducendo un solo motivo di censura: “violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. - violazione del principio di proporzionalità - eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione”.
6. Nel presente grado di giudizio l’amministrazione appellata si è costituita solo formalmente.
7. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato il provvedimento del Questore di Catania impugnato.
9. Il provvedimento di revoca della licenza del porto fucile è basato sulla querela presentata nel febbraio del 2015 dalla ex compagna dell’appellante (-OMISSIS-) da cui è scaturita l’iscrizione nel registro degli indagati di quest’ultimo per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori).
Nell’atto del Questore in esame, infatti, si legge che “la querelante ha dichiarato di essere stata più volte minacciata dal -OMISSIS- e di aver patito molestie a mezzo del telefono nonché oggetto di comportamenti persecutori”.
Si aggiunge nella motivazione del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile che “…la parte offesa ha consegnato all’ufficiale di P.G. una registrazione relativa ad una telefonata intercorsa tra il titolare della licenza e un’amica della donna, nella quale il -OMISSIS- ha minacciato l’intenzione di “andare a sparare” alla persona ospitante la querelante».
10. Rileva il Collegio che i fatti richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato e posti a base del giudizio negativo sulla sussistenza del requisito della buona condotta in capo all’appellante non hanno trovato conferma all’esito dell’attività di indagine del Pubblico ministero, immediatamente successiva alla querela-denuncia, il quale si