CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400177

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-07, n. 202400177
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400177
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2024

N. 00177/2024REG.PROV.COLL.

N. 00953/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato K G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura Catania, Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 00196/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Catania e del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel erbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Viene in decisone l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento prot. Cat. 6F/Cont/P.A.S.I./2015, notificato il 15 luglio 2015, della Questura di Catania di revoca della licenza di porto fucile precedentemente rilasciatagli.



2. Il questore di Catania motivava la revoca sul presupposto che il signor -OMISSIS- si sarebbe reso protagonista di taluni episodi di rilevanza penale in quanto ascrivibili nell’ambito delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt.660 e 612 bis c.p., secondo la denuncia sporta dalla ex compagna nella qualità di persona offesa.



3. Il ricorrente a sostegno del ricorso innanzi al competente T.A.R. deduceva un unico motivo - il vizio di eccesso di potere da difetto di motivazione e carenza di istruttoria - censurando le valutazioni dell’amministrazione resistente in ordine all’asserita insussistenza del requisito della buona condotta in capo allo stesso.



4. La sentenza del T.A.R. respingeva il ricorso in ragione del rilievo che, in materia di armi, nel nostro ordinamento non sono tutelate posizioni di diritto soggettivo e la p.a. gode di ampia discrezionalità nel formulare i giudizi relativi alla sussistenza del requisito della buona condotta, indispensabile per certificare l’affidabilità del soggetto che chiede di portare le armi



5. Ricorre in appello la parte soccombente in primo grado riproponendo, in chiave di critica alla sentenza appellata, le tesi già proposte e sviluppate in primo grado, deducendo un solo motivo di censura: “violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. - violazione del principio di proporzionalità - eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti - eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione”.



6. Nel presente grado di giudizio l’amministrazione appellata si è costituita solo formalmente.



7. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



8. L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato il provvedimento del Questore di Catania impugnato.



9. Il provvedimento di revoca della licenza del porto fucile è basato sulla querela presentata nel febbraio del 2015 dalla ex compagna dell’appellante (-OMISSIS-) da cui è scaturita l’iscrizione nel registro degli indagati di quest’ultimo per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori).

Nell’atto del Questore in esame, infatti, si legge che “la querelante ha dichiarato di essere stata più volte minacciata dal -OMISSIS- e di aver patito molestie a mezzo del telefono nonché oggetto di comportamenti persecutori”.

Si aggiunge nella motivazione del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile che “…la parte offesa ha consegnato all’ufficiale di P.G. una registrazione relativa ad una telefonata intercorsa tra il titolare della licenza e un’amica della donna, nella quale il -OMISSIS- ha minacciato l’intenzione di “andare a sparare” alla persona ospitante la querelante».

10. Rileva il Collegio che i fatti richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato e posti a base del giudizio negativo sulla sussistenza del requisito della buona condotta in capo all’appellante non hanno trovato conferma all’esito dell’attività di indagine del Pubblico ministero, immediatamente successiva alla querela-denuncia, il quale si è determinato, compiute le necessarie attività investigative, a chiedere al G l’archiviazione del procedimento iscritto a carico dell’appellante in data 19 febbraio 2015, prima dell’adozione del provvedimento impugnato.

10. La richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Siracusa offre una ricostruzione dei fatti, accertati, che esclude il dato fattuale posto a base del provvedimento del Questore impugnato: al signor -OMISSIS- non sono ascrivibili comportamenti che possano essere qualificati come minacce o molestie.

Si legge nel provvedimento della Procura che si è in presenza di “ di atti che rientrano nella fisiologia della fine di relazione sentimentale, soprattutto in presenza di minori”.

Specifica il Procuratore che le dichiarazioni “ accusatorie provenienti dalla -OMISSIS- (che) in alcuni passaggi, appaiono anche intrinsecamente contraddittorie ”.

Le perplessità sul punto rilevate dalla Procura avrebbero trovato indiretta conferma, in seguito, nel fatto che il Tribunale per i minorenni di Catania, nel provvedimento del 17 settembre 2020, in esito al procedimento ex artt. 330, 333 e 336 c.c., evidenzierà che “ la psicologa del Ser.t. di -OMISSIS-, che da circa un anno ha in carico la madre del minore, -OMISSIS- -OMISSIS- (quest’ultima affetta da “Disturbo dell’umore”, aggravato dall’uso di sostanze alcooliche) in data 22/08/2020 ha notiziato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- della condizione di pregiudizio in cui si trovava il minore -OMISSIS- -OMISSIS-;
la madre del minore, soggetto fragile, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, aveva rinchiuso il figlio in uno sgabuzzino, inveendo contro lo stesso … occorre, pertanto procedere nei confronti della madre, -OMISSIS-, per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale … con prescrizione di mantenerlo collocato presso il padre …»

10.1. Anche la registrazione della telefonata consegnata dalla querelante agli investigatori viene attentamente esaminata dalla Procura della Repubblica pervenendo alla conclusione che “«neanche la telefonata asseritamente registrata da un’amica della -OMISSIS- … conferisce solidità all’ipotesi accusatoria, posto che le esternazioni del propalante (che la -OMISSIS- individua nell’indagato) andrebbero eventualmente contestualizzate, ascoltando l’intera chiamata e trascrivendone il contenuto in modo da poterne apprezzare l’eventuale portata intimidatoria. Portata che, peraltro, nel caso di specie si potrebbe già escludere atteso che la chiamata non era diretta ad alcuno dei soggetti destinatari della potenziale minaccia».

Conclude il P.M. affermando che “la modestia degli episodi descritti in denuncia porta ad escludere non soltanto l’integrazione della condotta prevista dall’art. 612 bis c.p. per la sussistenza del reato, ma anche degli eventi pretesi dalla previsione normativa”.

Non è privo di rilievo annotare che l’indagine penale non si è arresterà con la semplice richiesta di archiviazione proposta dal P.M.

In seguito all’opposizione formulata dalla persona offesa, il G, compiuta una conducente istruttoria relativa alla valenza indiziante della registrazione della telefonata consegnata dalla querelante, con il decreto che accoglie la richiesta di archiviazione del 3 marzo 2017, epoca successiva al provvedimento impugnato, riterrà provato che “ i messaggi telefonici e whatsapp, circoscritti temporalmente alla fase di separazione, non contengono minacce né offese gravi e si spiegano soprattutto a causa della preoccupazione dell’indagato - talvolta esasperata dalla fine della relazione - per il figlio minore”.

11. Ritiene il Collegio che il difetto di istruttoria dedotto dall’appellante trovi condivisibile fondamento, in via principale, sul rilievo che il provvedimento impugnato non dia atto e non valuti le conclusioni cui perviene, in punto di fatto, la Procura della Repubblica di Siracusa nell’adottare il provvedimento con cui chiede l’archiviazione del procedimento inscritto a carico dell’appellante.

11.1. È noto al Collegio il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che ribadisce l’assoluta autonomia dei giudizi formulati dal giudice penale e dalla p.a., anche in materia dia armi.

Ma è certamente indispensabile che i giudizi, pur differenti, poggino su dati fattuali che si ritengano univocamente accertati. Ancora più esplicitamente, non è conforme al principio di ragionevolezza che caratterizza l’ordinamento giuridico nel suo complesso ritenere che “fatti” che il giudice penale con provvedimento definitivo ritiene insussistenti possano essere ritenuti invece provati e posti a fondamento del giudizio prognostico negativo formulato dalla p.a.

Nella presente fattispecie il provvedimento che revoca la licenza di porto di fucile afferma che “la querelante ha dichiarato di essere stata più volte minacciata dal -OMISSIS- e di aver patito molestie a mezzo del telefono nonché oggetto di comportamenti persecutori”.

Nel provvedimento più volte citato del Pubblico ministero si afferma che al signor -OMISSIS- non sono ascrivibili comportamenti che possano essere qualificati come minacce o molestie.

Stesso insanabile contrasto si rileva in merito alla valenza da assegnare alla registrazione della telefonata consegnata dalla querelante agli investigatori, come già evidenziato nella presente motivazione.

11.2. Ribadisce il Collegio che l’insuperabile difetto di istruttoria è dovuto al fatto che il provvedimento impugnato omette di dare rilevo e valutare quanto accertato in sede penale, ignorando, anche formalmente, il provvedimento adottato dalla Procura della Repubblica in epoca antecedente all’emissione del provvedimento del Questore.

In punto di fatto occorre precisare che la signora -OMISSIS- presentava la querela valorizzata nel provvedimento impugnato il 6 febbraio 2015, la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Ragusa è del 19 febbraio 2015 mentre il provvedimento del Questore con cui viene revocata la licenza di porto di fucile e il relativo libretto è del 5 maggio 2015, notificato in data 16 luglio 2015.

12. La sentenza di primo grado valorizza, per respingere il ricorso, il fatto che il provvedimento della Procura, in un passaggio motivazionale, abbia qualificato il comportamento dell’appellante “riprovevole”.

Ritiene il Collegio che un giudizio meramente etico (i comportamenti dell’appellante, scrive il P.M., “ seppur riprovevoli, non traducendosi in minacce e offese gravi, non paiono assumere rilievo sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. ”), non può legittimare, da solo, un giudizio prognostico negativo relativo al pericolo di abuso delle armi.

Il giudizio meramente etico (2 non traducendosi in minacce e offese gravi” ) non è idoneo a far venire meno il requisito della buona condotta di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.

Il Collegio condivide il principio più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa che Il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi deve essere considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma lo stesso, ribadisce il Collegio, deve essere comunque ancorato ad elementi di fatto che devono trovare specifica e corretta indicazione nel provvedimento della p.a al fine, anche, di consentirne il pieno scrutinio in sede giurisdizionale.

13. In conclusione il motivo addotto a sostegno del ricorso è fondato e, conseguentemente, il gravame deve essere accolto e deve essere annullato il provvedimento del Questore di Catania impugnato in primo grado.

14. Con decreto n. 21/2021 della competente Commissione presso questo Consiglio l’appellante è stato ammesso, provvisoriamente, al patrocinio a spese dello Stato.

L’ammissione deve dichiararsi, ora, definitiva.

15. Il difensore dell’appellante ha depositato in data 17 novembre 2023 istanza per la liquidazione dei compensi.

Il Collegio: visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
ritenuto, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto, all’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che è congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il doppio grado di giudizio, quantificata in euro 4.000,00 oltre agli oneri per IVA e CPA, procede alla liquidazione del compenso complessivamente quantificato nella cifra sopraindicata.

16. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate con il dispositivo.

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