TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-01-22, n. 202100196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-01-22, n. 202100196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100196
Data del deposito : 22 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2021

N. 00196/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02281/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di IA (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2281 del 2015, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Lo Presti, domiciliato ex lege presso la Segreteria del Tar IA, via Istituto Sacro Cuore, n. 22;



contro

il Ministero Interno - -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, presso i cui uffici siti in IA, via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato ex lege;



per l’annullamento:

del provvedimento prot. n. Cat. 6.F/CONT/P.A.S.I./2015, notificato il 15 luglio 2015, con il quale il -OMISSIS- ha revocato la licenza di porto di fucile ed il relativo libretto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;

Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;

Visti i relativi adempimenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con provvedimento prot. Cat. 6F/Cont/P.A.S.I./2015, notificato il 15 luglio 2015, la -OMISSIS- revocava a-OMISSIS- la licenza di porto fucile precedentemente rilasciatagli poiché il medesimo si sarebbe reso protagonista di taluni episodi di rilevanza penale in quanto ascrivibili nell’ambito delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt.660 e 612 bis c.p., secondo la denuncia sporta dalla ex compagna nella qualità di persona offesa.

Con ricorso notificato ai sensi dell’art. 41 c.p.a. il 30 settembre 2015 al Ministero dell’Interno - -OMISSIS- presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, ai sensi dell’art. 11 R.D. 1611/1933, e depositato ai sensi dell’art. 45 c.p.a. presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di IA, il 27 ottobre 2015, unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza di merito ai sensi e per gli effetti degli artt. 55 co. 4 e 71 c.p.a., il ricorrente impugnava il predetto provvedimento, domandandone l’annullamento per eccesso di potere da difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio con atto di mera forma.

Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Collegio ordinava alle parti la produzione del provvedimento impugnato, munito di relata comprovante la data di perfezionamento della comunicazione dello stesso.

La -OMISSIS- ottemperava all’ordinanza collegiale.

Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 celebratasi ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.



DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso formulato si tende a censurare le valutazioni dell’Amministrazione resistente in ordine all’asserita insussistenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente.

È un dato ormai acquisito, per costante giurisprudenza, che nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alle situazioni di detenzione e porto d’armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all' art. 699 c.p. e all' art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 (T.A.R. Umbria, Perugia , sez. I , 30/07/2019, n. 425; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I , 28/06/2019, n. 514; T.A.R. Piemonte, Torino , sez. II , 08/04/2016, n. 434; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I , 27/10/2014, n. 993; Consiglio di Stato , sez. III , 14/09/2011 , n. 5132 ).

Come anche di recente ribadito, in “materia di armi nel nostro ordinamento non sono tutelate posizioni di

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