CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-10, n. 202201021
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Pubblicato il 10/10/2022
N. 01021/2022REG.PROV.COLL.
N. 01004/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2021, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
contro
Capopassero S.r.l., non costituito in giudizio;
Fallimento della Società Capopassero S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Filippo Cordova, 95;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Fallimento della Società Capopassero S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Direzione del Genio Militare della Marina di Augusta, Ufficio Demanio, con atto del 31 ottobre 2018, ha diffidato la Capopassero S.r.l. a restituire il bene immobile sito in località Spiaggia Pizzuta, nel Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), lasciandolo libero da persone e cose entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvertendo che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto allo sgombero coattivo con l’assistenza della Forza Pubblica.
La Società ha proposto ricorso avverso tale atto dinanzi al T per la Sicilia, Sezione staccata di Catania e, a seguito dell’intervenuto fallimento, il giudizio è stato riassunto dal Curatore.
La Sezione Terza del T C, con la sentenza n. 1821 del 3 giugno 2021, ha così provveduto:
- ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alla questione relativa alla intervenuta usucapione;
- ha accolto il ricorso per il resto e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato.
Di talché, il Ministero della Difesa ha interposto il presente appello, articolato nei motivi di seguito riassunti:
Violazione e falsa applicazione art. 7 c.p.a. Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Extrapetizione. Violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., 34 comma 1, c.p.a. e 39 c.p.a.
L’Amministrazione, con la nota in contestazione, avrebbe invitato il privato a sgomberare spontaneamente l’area, avvertendo del possibile esercizio dei poteri di autotutela esecutiva e dell’uso della forza pubblica ai sensi dell’art. 823, comma 2, c.c.
Il T C, pur declinando la giurisdizione quanto alla questione di intervenuta usucapione, avrebbe erroneamente ritenuto che l’oggetto del giudizio fosse costituito dal cattivo uso del potere di autotutela previsto dall’art. 823, secondo comma, c.c.
Il giudice di primo grado, conseguentemente, avrebbe travisato la causa petendi del giudizio, pronunciando su una domanda mai proposta.
Il T avrebbe deciso principaliter su una questione di diritto, degradando il titolo di appartenenza del bene conteso da demaniale a disponibile, con una pronuncia che valicherebbe i limiti esterni della potestas iudicandi attribuita dall’art. 7 c.p.a., per cui il giudizio avrebbe dovuto essere devoluto alla giurisdizione ordinaria.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 35 c.p.a.
La sentenza gravata sarebbe altresì erronea laddove ha qualificato la nota in data 31 ottobre 2018 come atto di autotutela in senso stretto e non di mera diffida endoprocedimentale.
Travisamento dei fatti. Prova della demanialità del bene. Violazione e falsa applicazione dell’art. 826, comma 2, c.c. Sulla inconfigurabilità della sdemanializzazione tacita, in astratto e in concreto. Illogicità.
Il T avrebbe errato a ritenere non provata la demanialità dell’area, affermando che non sussiste una destinazione concreta al pubblico del bene.
In particolare, tra le opere destinate alla difesa nazionale, di cui all’art. 822 c.c., andrebbero annoverate le opere funzionali al servizio delle comunicazioni militari, tra cui le linee telegrafiche e telefoniche, le stazioni radio, merceologiche e radar, con le relative pertinenze.
Il compendio immobiliare in discorso, definito “Ex stazione radiogoniometrica” non potrebbe essere classificato in modo diverso rispetto a quello di demanio militare e, quindi, di demanio necessario, di origine artificiale, dello Stato.
La sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui afferma, in sostanza, che l’area sarebbe stata sdemanializzata in forma tacita o, comunque, sottratta al vincolo di destinazione pubblica per fatti concludenti.
Non essendo stato attivato alcun procedimento amministrativo di “sclassifica” del bene, nessuna volontà di escludere la demanialità dell’area potrebbe essere altrimenti desumibile.
La sdemanializzazione di un bene, ad ogni buon conto, potrebbe avvenire tacitamente in virtù di atti o fatti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo.
Tale contegno non potrebbe attribuirsi all’Amministrazione;né potrebbe sostenersi che dall’occupazione sine titulo del bene discenderebbe la perdita della demanialità e della titolarità pubblica del bene.
Il Fallimento della Capopassero S.r.l. ha contestato la fondatezza delle argomentazioni contenute nell’appello, concludendo per il rigetto dello stesso.
All’udienza pubblica del 15 giugno 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.