TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-03, n. 202101821

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-03, n. 202101821
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101821
Data del deposito : 3 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2021

N. 01821/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2019, proposto da
Capopassero S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ivan Randazzo in Catania, Via Nicola Coviello 27;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

a) della nota M_D MGMILAU0010296 in data 31 ottobre 2018 cui la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha diffidato l’interessata “a restituire… il bene immobile sito in località Spiaggia Pizzuta nel Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), iscritto in catasto al foglio di mappa n. 42, particelle n. 1499-1500-1501-1504-1505-1506-1508-1509-1511-1517- 1518, …entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla notifica” dell’atto;
b) ove occorra, delle note GENIODIFE n. 0023406 in data 18 settembre 2018 e

MARIGENIMIL

Augusta n. 0007438 in data 8 agosto 2018);
c) della nota M_D GGEN REG2018 0014776 del 5 giugno 2018, citata nel corpo della nota. M_D MGMILAU0005412 dell’8 giugno 2018 e nel verbale del 13 settembre 2018, parimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 12 maggio 2021 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) la nota M_D MGMILAU0010296 in data 31 ottobre 2018 cui la Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta ha diffidato l’interessata “a restituire… il bene immobile sito in località Spiaggia Pizzuta nel Comune di Portopalo di Capo Passero (SR), iscritto in catasto al foglio di mappa n. 42, particelle n. 1499-1500-1501-1504-1505-1506-1508-1509-1511-1517- 1518, …entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla notifica” dell’atto;
b) ove occorra, le note GENIODIFE n. 0023406 in data 18 settembre 2018 e

MARIGENIMIL

Augusta n. 0007438 in data 8 agosto 2018);
c) la nota M_D GGEN REG2018 0014776 del 5 giugno 2018, citata nel corpo della nota. M_D MGMILAU0005412 dell’8 giugno 2018 e nel verbale del 13 settembre 2018, parimenti impugnati.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è proprietaria di un vasto compendio immobiliare, contraddistinto al catasto terreni del Comune di Pachino al foglio 31, particella 410, con annesso fabbricato;
b) l’area relativa alla Chiusa Gerrano è stata occupata dalla Marina Militare e tale occupazione, a far data dall’anno 1974, è divenuta illecita, non essendosi perfezionato il procedimento espropriativo;
c) l’Amministrazione, tuttavia, ha successivamente emanato il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;
d) durante il menzionato periodo di occupazione illecita la Marina Militare ha rappresentato l’esigenza di prendere possesso di una porzione limitata dell’area di Spiaggia Pizzuta (già trasferita alla ricorrente) per la realizzazione del programma di ammodernamento della Rete Radar Costiera (RRC);
e) la ricorrente ha provveduto alla riconsegna dell’area, come risulta dal verbale in data 5 luglio 2017;
f) la restante parte dell’area di Spiaggia Pizzuta è oggetto di alcune iniziative imprenditoriali della ricorrente, la quale ha manifestato l’intenzione di acquistarne la proprietà, dichiarandosi disponibile a corrispondere il relativo prezzo piuttosto che avviare una defatigante causa giudiziaria al fine di far accertare l’intervenuto acquisto dell’area per usucapione (come risulta dalla nota n. 83/01/18 in data 26 luglio 2018);
g) l’Amministrazione, invece, con il citato provvedimento M_D MGMILAU0010296 in data 31 ottobre 2018 ha ingiunto la restituzione dell’intera area di Spiaggia Pizzuta.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la ricorrente ha acquistato per usucapione la proprietà dell’immobile, in quanto il possesso è stato trasferito nell’anno 1972 in vista della permuta con l’area di Chiusa Gerrano e da allora l’interessata si è comportata, in relazione al bene di cui trattasi, “uti dominus”;
b) la cosiddetta autotutela esecutiva costituisce una prerogativa che, in ossequio alla riserva di legge di cui agli artt. 23 e 97 della Costituzione, è esercitabile esclusivamente nel caso di beni appartenenti al demanio, ovvero, a tutto concedere, con riferimento ai beni del patrimonio indisponibile;
c) in subordine, deve osservarsi che l’Amministrazione non ha ancora esitato la richiesta, formulata dalla ricorrente in ripetute occasioni, di cessione a titolo oneroso dell’immobile;
d) al riguardo occorre considerare che, anche in ragione dell’attuale destinazione urbanistica (D3 - insediamenti commerciali e di rimessaggio;
P - parcheggio;
E - agricola) è dubbio che l’Amministrazione della Difesa possa utilizzare l’area per scopi militari.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso e ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.

A seguito dell’intervenuto fallimento della ricorrente, il curatore ha proseguito il giudizio.

Con memoria in data 7 gennaio 2021 l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) con atto di consegna in data 26 giugno 1972 il sedime in argomento è stato consegnato alla società, nell’ambito di una progettata operazione di permuta con scopo transattivo che prevedeva la consegna alla Marina Militare del compendio attualmente denominato VI N.C.R. in contrada Torrefano, località Chiusa Gerrano nel territorio del Comune di Pachino;
b) la permuta non si è mai perfezionata;
c) con sentenza n. 1107/2016, confermata dal giudice di appello con decisione n. 229/2018, il T.A.R. di Catania ha disposto che l’Amministrazione restituisse il terreno occupato in Contrada Torrefano, ovvero provvedesse alla sua acquisizione e a risarcire il danno;
c) l’Amministrazione ha provveduto ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001;
d) con l’accettazione degli indennizzi previsti nell’ambito del procedimento di acquisizione avvenuta in data 31 luglio 2018, la ricorrente ha rinunciato ad ottenere, in cambio della cessione del bene ubicato in Contrada Torrefano, la proprietà del bene ubicato in località Spiaggia Pizzuta e non ancora restituito, poiché l’operazione di permuta, come già indicato, non ha avuto esito positivo;
e) non può, quindi, seriamente dubitarsi che la società detenga ed occupi “sine titulo” il bene demaniale in Contrada Spiaggia Pizzuta, senza avere corrisposto alcun canone o indennizzo per l’occupazione;
f) l’Amministrazione ha in più occasione cercato - senza successo - di recuperare bonariamente l’immobile;
g) indipendentemente dai profili di difetto di giurisdizione che emergono nel caso di specie in relazione alla domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà del bene pubblico, è certamente infondata l’eccezione di usucapione formulata dalla ricorrente, in ragione del chiaro regime cui sono sottoposti i beni demaniali (art. 823, primo comma, c.c.);
g) il passaggio di un bene demaniale al patrimonio disponibile è il risultato di un procedimento amministrativo che culmina con l’emanazione del cosiddetto decreto di “sclassifica” e nel caso in esame alcuna fase di tale complesso procedimento è mai stata avviata, per cui il bene deve ritenersi ancora appartenente al demanio dello Stato;
h) in via subordinata, si osserva che il provvedimento impugnato, in quanto mera diffida a restituire il bene, non incide sulla sfera giuridica del destinatario e, pertanto, presenta natura endoprocedimentale;
i) la scelta operata dall’Amministrazione non è in alcun modo sindacabile e la ricorrente non può pretendere di decidere se un bene demaniale debba essere “sclassificato” e cessare dall’uso cui è naturalmente destinato.

Con memoria in data 7 aprile 2021 la parte ricorrente ha, in sintesi, osservato quanto segue: a) è proprio il tenore della consegna intervenuta in data 26 giugno 1972 a far concludere nel senso della natura disponibile del bene in questione, non emergendo dalla descrizione dello stesso alcuna utile indicazione circa la destinazione all’uso pubblico propria dei beni demaniali (nel verbale si afferma: “dal punto di vista agricolo, soltanto una esigua parte della sua estensione, all’estremità nord può considerarsi seminativo, la rimanente maggiore estensione è solo suscettibile di magro pascolo”);
b) per affermare che un bene appartenga al patrimonio indisponibile, è indispensabile che esso sia di proprietà all’Amministrazione e sia concretamente destinato al pubblico servizio;
c) la natura demaniale del compendio immobiliare di località Spiaggia Pizzuta è tutt’altro che pacifica, a nulla rilevando la qualificazione impressa al bene dall’Autorità Militare;
d) quand’anche l’area fosse originariamente sussumibile nel novero dei beni demaniali, certamente oggi non lo è più, per l’uso che da oltre un quarantennio ne fa “uti dominus” la società ricorrente;
e) la perdita del requisito della demanialità, come affermato dalla giurisprudenza, non necessita di un procedimento amministrativo, il quale presenta, eventualmente, natura dichiarativa;
f) la volontà dell’Amministrazione è stata chiaramente intesa a sottrarre il bene all’uso pubblico, non solo per lo spirito che animava il previsto accordo (permuta di un bene per un altro), ma anche per l’inequivoco disinteresse che l’Amministrazione ha dimostrato nei confronti della restituzione del compendio immobiliare per lunghissimo tempo;
g) oggetto di contestazione non è la scelta dell’Amministrazione in ordine alla destinazione del bene, ma il “modus” relativo al suo esercizio, anche in relazione al mancato riscontro alla proposta di acquisto avanzata dalla società in diverse occasioni.

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

E opportuno in primo luogo precisare che, come osservato dall’Amministrazione resistente, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione quanto alla questione di natura strettamente proprietaria (se, cioè, il bene di cui trattasi appartenga all’Amministrazione, ovvero sia stato acquisito per usucapione dalla parte ricorrente), in quanto la materia appartiene alla cognizione del giudice ordinario (cfr., fra le tante, T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 15/2020 e T.A.R. Liguria, Genova, I, 16 gennaio 2020, n. 29), innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, c.p.a.

Rientra, invece, nella giurisdizione del giudice amministrativo la questione relativa al legittimo o illegittimo esercizio, nel caso di specie, dei poteri di autotutela di cui all’art. 823, secondo comma, c.c.

Al riguardo appare indubbio al Collegio che l’Amministrazione, con l’impugnata nota M_D MGMILAU0010296 in data 31 ottobre 2018, abbia inteso esercitare i poteri amministrativi sopra indicati, in quanto nel provvedimento è contenuto l’esplicito avvertimento che, nel caso di inadempimento, si sarebbe potuto procedere allo sgombero coattivo con l’assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle relative spese, nelle forme previste dal vigente disposto normativo per i beni appartenenti al demanio pubblico dello Stato di cui all’art.822 c.c..

Come è noto, i poteri di autotutela di cui all’art. 823, secondo comma, c.c. possono essere esercitati in relazione ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibile (sul punto, cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 51/2020 e Consiglio di Stato, VI, n. 5934/2019).

Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire la piena prova della demanialità del bene, ovvero della sua appartenenza al patrimonio indisponibile.

Non risulta, invece, che il terreno di cui trattasi appartenga al demanio necessario.

Per quanto attiene, poi, alla sua appartenenza al demanio eventuale, occorre osservare che, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. Unite, n. 16831/2002), affinché possa essere conferito ad un bene di proprietà dello Stato, delle Province o dei Comuni non appartenente al demanio necessario il carattere di bene del demanio eventuale o del patrimonio indisponibile, è necessario che al bene stesso sia data effettiva ed attuale destinazione al pubblico servizio.

Tale effettiva ed attuale destinazione non sussiste, in quanto il bene è stato consegnato alla ricorrente, sebbene nell’ambito di un’operazione che non ha poi avuto buon esito, in data 26 giugno 1972.

Deve anche osservarsi che, come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22569), la sdemanializzazione può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione e in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare la particolare destinazione pubblica del bene.

Solo nel caso di beni la cui destinazione all'uso pubblico derivi da una determinazione legislativa, la declassificazione deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario che postuli la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile poi, della demanialità (Cass. Civ., Sez. II, 22 settembre 2020, n. 19814).

Nel caso di specie, quindi, sussiste la prova che il bene rientri nel demanio dello Stato, né nel suo patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826 c.c., essendo esso detenuto da lungo tempo dalla parte ricorrente e in concreto destinato alla svolgimento della propria attività o, comunque, al perseguimento dei propri interessi economici.

Ne consegue che il ricorso appare fondato per l’assorbente rilievo che nel caso di specie l’Amministrazione non avrebbe potuto far ricorso ai poteri di autotutela contemplati dal codice civile, non sussistendo la prova che l’immobile in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile.

L’eventuale recupero della disponibilità materiale del bene, pertanto, deve avvenire, a giudizio del Collegio, nelle forme ordinarie di diritto comune.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto alla questione relativa all’intervenuta usucapione e va accolto per il resto, con conseguente annullamento dell’impugnata nota M_D MGMILAU0010296 in data 31 ottobre 2018, mentre non occorre disporre l’annullamento degli altri atti, che sono stati impugnati per evidenti ed esplicite finalità tuzioristiche e che hanno chiaramente natura endoprocedimentale.

In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.

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