CGARS, sez. I, sentenza 2019-09-10, n. 201900786

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-09-10, n. 201900786
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900786
Data del deposito : 10 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2019

N. 00786/2019REG.PROV.COLL.

N. 00992/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 992 del 2014, proposto dal Comune di Francofonte in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. E N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L D C in Palermo, via n. Morello, 40;



contro

Veolia Water Technologies Italia s.p.a. (già Siba s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. costituito con l’impresa Abramo geom. Francesco ed il Consorzio Nazionale Servizi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aliquo', con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. prof. S P L, in Palermo, via G. Giusti, 45;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sicilia di Catania, sez. IV^, n.2576 del 2.10.2014;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Siba s.p.a.

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2018 il conigliere C M d M e uditi per le parti gli avvocati Ignazio Scuderi su delega di E N, e S P L su delega di Giuseppe Aliquò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del 27.6.1991, il Comune di Francofonte approvava il progetto-appalto per i lavori di costruzione del depuratore dei reflui urbani e dei relativi collettori di adduzione e di scarico, e per la successiva gestione triennale, presentato dal raggruppamento temporaneo d’imprese costituito dalla Società EMIT (poi SIBA s.p.a., ed oggi VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA s.p.a.) con l’impresa Abramo Geom. Francesco e il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l. (d’ora innanzi denominato, per brevità, “r.t.i. Siba/Veolia”, ovvero “gruppo Siba/Veolia”, ovvero “raggruppamento”), nonché i verbali della Commissione aggiudicatrice.

Il progetto generale dell’impianto prevedeva una spesa di £. 5.224.105.302, mentre quello di primo stralcio una spesa di £. 2.395.870.343.

Nelle more dell’ottenimento dei necessari finanziamenti integrativi, con contratto stipulato in data 6.5.1992, il Comune intimato affidava al r.t.i. Siba/Veolia la realizzazione del primo stralcio dell’appalto in questione.

In data 28.4.1993 l’Amministrazione procedeva alla consegna dei lavori.

Il tempo di esecuzione era convenuto in dodici mesi, decorrenti dall’avvenuta consegna, con scadenza del termine - quindi - al 27.4.1994.

Con istanza del 18.5.1993 il gruppo Siba/Veolia chiedeva per la prima volta al Comune la corresponsione di maggiori somme asserendo che le stesse erano dovute a titolo di “revisione prezzi” .

Nel corso dell’appalto la Stazione appaltante redigeva due perizie di variante tecniche e suppletive, in dipendenza delle quali le parti sottoscrivevano - in data 30.5.1994 e 9.1.1995 - i relativi atti di sottomissione.

Con nota prot. 52293/9 del 18.11.1994 il r.t.i. Siba/Veolia chiedeva all’Amministrazione di attivarsi per ottenere il finanziamento delle somme necessarie per dare corso alla gestione triennale . Detto finanziamento, però, non veniva erogato; e, conseguentemente, si determinava una situazione di stallo e precontenziosa, protrattasi per alcuni anni, durante i quali l’Amministrazione non forniva risposta e l’opera - rimasta priva di manutenzione (il cui onere ai sensi del sopra richiamato art. 23 del disciplinare d’appalto era a carico della Stazione appaltante) - finiva con il subire danneggiamenti a causa dell’incuria, di atti vandalici e del degrado derivante dal decorso del tempo e dalla mancata utilizzazione dell’impianto.

In occasione della conferenza dei servizi convocata per il giorno 11.8.1997, il Comune di Francofonte si dichiarava pronto ad affidare al r.t.i. Siba/Veolia, resosi disponibile, i lavori di ripristino già approvati con delibera di G.M. n. 278 del 31.7.1997; e dopo una ulteriore fase interlocutoria, con lettera del 7.8.2002, il predetto gruppo formulava una proposta transattiva che però non conseguiva utili risultati.

Con nota del 29.6.2005 il gruppo Siba/Veolia reiterava la domanda con la quale il 18.5.1993 aveva chiesto al Comune la corresponsione di quanto asseritamente dovutogli a titolo di revisione-prezzi .

Infine, con atto notificato l’11.11.2005, il r.t.i. Siba/Veolia costituiva in mora l’Amministrazione, assegnandole, ai sensi dell’art. 1454 Codice civile, un termine di trenta giorni per adottare ogni provvedimento inteso alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo propedeutico al ripristino delle parti ammalorate e all’avviamento dell’impianto, nonché al riconoscimento e alla determinazione del compenso revisionale maturato in dipendenza dei lavori eseguiti . E con la medesima intimazione avvisava il Comune intimato che, decorso inutilmente il termine assegnato, avrebbe ritenuto risolto il vincolo contrattuale e “maturato” il silenzio-rifiuto in ordine alla richiesta di liquidazione del compenso revisionale , con le consequenziali azioni in sede giudiziaria.

Il Comune reagiva alle richieste:

- sia con l’atto di diffida del 30.11.2005 (R.A.R. n.22281), con cui contestava al raggruppamento la mancata consegna delle opere;

- che, successivamente, con la nota del 12.12.2006 con cui comunicava al gruppo Siba/Veolia l’avvio del procedimento di rigetto della domanda volta ad ottenere la corresponsione del compenso revisionale .

Infine con provvedimento del 18.1.2007 il Comune ha definitivamente respinto la domanda di revisione-prezzi.

2. Con ricorso notificato in data 8.3.2007 il raggruppamento ha impugnato innanzi al TAR il predetto provvedimento di diniego.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Francofonte ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e comunque l’intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato nei suoi confronti; e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

3. Con la sentenza n.2576 del 2.10.2014 il TAR Sicilia di Catania, Sez.IV^ - respinte le eccezioni preliminari del Comune - ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di concludere entro tre mesi il procedimento volto alla corresponsione del compenso revisionale e compensando le spese fra le parti.

4. Con l’appello in esame, il Comune ha impugnato la predetta sentenza e ne chiede l’annullamento o comunque la riforma per i motivi indicati nella successiva parte della presente decisione, dedicata alle questioni di diritto.

Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande giudiziali ed eccezioni.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in decisione.



DIRITTO

5. L’appello del Comune è fondato sotto i profili di cui al terzo ed al quarto mezzo di gravame.

Il Collegio ritiene necessario, prima di affrontare le assorbenti questioni poste con i due motivi sopra indicati, soffermarsi sui primi due mezzi di gravame - con i quali vengono dedotte due questioni pregiudiziali - al fine di statuire anche su essi.

5.1. Con il primo mezzo e con il secondo profilo del secondo mezzo di gravame - che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro identità (e comunque connessione) argomentativa - l’Amministrazione comunale appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza, deducendo che erroneamente il Giudice di primo grado non ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione .

La doglianza non merita accoglimento.

Il Comune di Francofonte si duole del fatto che il T.A.R. di Catania abbia respinto l’ eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Secondo la prospettazione del Comune appellante il Tribunale avrebbe dovuto

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