CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-27, n. 202200629

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-05-27, n. 202200629
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200629
Data del deposito : 27 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2022

N. 00629/2022REG.PROV.COLL.

N. 00574/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2019, proposto da G B, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. A C in Palermo, via E. Notarbartolo, 44;

contro

il Comune di Lampedusa e Linosa, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di B C, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR Sicilia (Sezione Seconda) n. 504/2019, resa tra le parti, concernente sgombero di suolo pubblico e rimozione di opera abusiva (sbarra di ferro).

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lampedusa e Linosa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Marco Buricelli nell'udienza di smaltimento del 24 maggio 2022, svoltasi da remoto ai sensi del combinato disposto di cui al comma 4-bis dell’art. 87 c.p.a. e all’art. 13-quater disp. att. c.p.a., e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con la sentenza impugnata, il Tar Sicilia ha respinto il ricorso proposto dal signor G B, contro il Comune di Lampedusa e Linosa, resistente, e nei confronti della signora Caterina Busetta, interveniente “ad opponendum”, per ottenere l’annullamento della determinazione comunale n. 870/2015 di sgombero di suolo pubblico e rimozione di opere abusive, con riferimento alla corte catastalmente identificata in una porzione (di mq 107) della p.lla 243 (coincidente con la ex p.lla 2203 -strade pubbliche) - foglio di mappa 18. Tale area –si legge nelle premesse della sentenza impugnata- consiste in una corte ed è attualmente inclusa nella particella 243 di proprietà privata, comprendente anche un manufatto e un vano.

La vicenda in fatto, e le censure di legittimità, sono state riassunte dal Tar come segue: “…il ricorrente ha esposto:

-di essere comproprietario di un immobile in Lampedusa, via Stazzone, n. 8, identificato catastalmente al foglio di mappa 18, p.lla 243;

-che l'immobile di sua proprietà consisterebbe in un manufatto di antica costruzione (dammuso) e una parte interrata, costituita da una grotta e collegata al manufatto;

-che tale grotta interrata sarebbe stata "acquistata" (dal) (genitore dell'odierno ricorrente) dalla madre … con una scrittura privata, alla quale non sarebbe mai seguito l'atto pubblico per intervenuto decesso del dante causa;

-che, successivamente, la grotta sarebbe stata oggetto di donazione (dal genitore) ai due figli (tra cui l'odierno ricorrente) con atto pubblico del 1° marzo 1994;

-che nel 2005, ritenendosi proprietario dell'area indicata (grotta e relativa area di pertinenza, inclusa la corte contesa), procedeva al frazionamento della corte, catastalmente compresa fino a quel momento - secondo il ricorrente per errore - nella particella 2203 "strade pubbliche" di proprietà comunale;
la corte diveniva così parte della particella catastale 243 privata;

-che con la determinazione dirigenziale impugnata, il Comune ordinava lo sgombero dell'area pubblica occupata e la rimozione delle opere abusivamente poste sulla stessa (in particolare sbarra in ferro che ne ostruiva l'accesso).

Il ricorso (veniva) articolato in tre motivi, rubricati (I) "violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss L. n. 24/1990", (II) "eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento", (III) "eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e insufficiente istruttoria".

4. … interven(iva) in giudizio ad opponendum B C, allegando di abitare nell'immobile frontistante quello del ricorrente e di avere più volte denunciato l'occupazione abusiva di porzione della strada pubblica da parte (del ricorrente) e l'illegittimo accatastamento avvenuto ed eccependo l'inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato alla stessa quale unica controinteressata.



5. Il comune di Lampedusa e Linosa (si costituiva e deduceva) in particolare che:

-(il ricorrente) non possedeva alcun titolo di proprietà della porzione di terreno contesa;

-non corrispondeva al vero il fatto che l'area fosse stata concessa dal Comune al (ricorrente) come "corte pertinenziale", come invece dallo stesso dichiarato ai vigili urbani in data 11.8.2014;

-la sentenza di usucapione prodotta dal ricorrente ai vigili urbani era relativa a un immobile diverso (identificato con le particelle 30 e 52) da quello conteso ed era resa nei confronti di un diverso soggetto, seppur omonimo e parente del ricorrente…

-il Comune avrebbe effettuato opere edilizie sui luoghi…consistenti nella realizzazione e nel rivestimento a pietra viva di muretti di delimitazione dell'area…” .

In diritto, la sentenza rilevava, preliminarmente, che “il privato contesta l'ordinanza di sgombero eccependone l'illegittimità per motivi procedimentali (1° motivo) e per l'insussistenza dei presupposti di fatto per l'adozione del provvedimento (2° e 3° motivo) poiché il Comune avrebbe erroneamente ritenuto il bene oggetto dell'ordinanza di sgombero come appartenente al proprio patrimonio, anziché a quello del ricorrente. Non vi è invece alcuna domanda di accertamento della proprietà del bene, né alcuna domanda restitutoria…

(Il Tar giudicava sussistente) la giurisdizione del giudice amministrativo, che può delibare in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. amm., la questione circa la proprietà del bene conteso, per poi vagliare i motivi di legittimità formulati, alla luce di quanto condivisibilmente argomentato” dal CGA con le sentenze nn. 401/2016 e 18/2018, secondo cui, ove il privato impugni una ordinanza di sgombero, contestando la natura demaniale del bene, al fine di eccepire l’illegittimità dell’atto emesso per la insussistenza dei presupposti di fatto a sostegno della adozione dell’atto medesimo, va riconosciuta come esistente la giurisdizione del giudice amministrativo il quale, in sede di giurisdizione di legittimità, può compiere una delibazione in sede incidentale ai sensi del citato art. 8 del c.p.a. sulla demanialità del bene, o meno.

Nella specie, dagli atti di causa si ricava che la domanda formulata dal ricorrente ha ad oggetto l’annullamento di una ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino adottata dalla p.a. .

Nel merito, il Tar ha respinto:

-rilevando, quanto alla censura procedimentale, basata sulla omessa preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, che il ricorrente, a prescindere dall’avvio di avvio del procedimento, inteso formalisticamente, “era comunque al corrente degli accertamenti in corso sulla proprietà dell'area in esame e sull'edificazione abusiva, in ragione della comunicazione circa i numerosi esposti presentati dalla vicina di casa (interveniente “ad opponendum”) e della presenza dell’interessato in occasione degli accertamenti svolti dalla polizia municipale in data 12 agosto 2014”, sì che tale omissione, pur sussistente sul piano formale, doveva considerarsi priva di incidenza ai fini di causa “poiché l’interessato (era) stato comunque posto in condizione di fornire il suo apporto partecipativo all’amministrazione comunale”. Quest’ultima ha adottato un atto che, nel suo contenuto, non poteva essere diverso da quello in concreto emanato, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990;

-in ordine al secondo motivo di ricorso, cruciale, basato sulla erroneità dei fatti, e ciò sull’assunto per cui, in tesi, la proprietà dell’area “non era comunale, bensì del privato Brignone”, il Tar, in via incidentale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del c.p.a., al termine di una analisi accurata degli atti e documenti di causa (su cui v. p. 11. sent.), ha condiviso le considerazioni formulate dalla p.a. a sostegno della persistente proprietà pubblica dell’ “area contesa (di mq 107), consistente nella corte pertinenziale della part. 243 –ex part. 2203 strade pubbliche”. L’impugnata ordinanza di sgombero, là dove indica che “non risultano atti notarili o sentenze in merito comprovanti l’effettiva proprietà del suolo conteso”, e che “l’area in questione, pur non assolvendo di fatto finalità di sede stradale, si presenta ben delimitata”, è coerente con le risultanze dei titoli vantati dal privato;

-infine (v. p. 12. sent.), non vi è contrasto alcuno tra la ordinanza di sgombero e le valutazioni contenute nella relazione tecnica comunale del 19 agosto 2014, dalla quale risulta che non vi sarebbe certezza circa la titolarità dell’area. Nella sentenza si motiva evidenziando che, nella relazione, il tecnico comunale “si limita a ricostruire la vicenda catastale e amministrativa dell'area contesa. Ogni valutazione sulla titolarità dell'area (peraltro resa solo in termini di dubbio) non può affatto ritenersi vincolante per il Comune, poiché trattasi di valutazione giuridica, non di competenza del tecnico, che si è limitato a suggerire l'opportunità di richiedere un parere legale sul punto…”: dal che, la infondatezza anche della deduzione di contraddittorietà del provvedimento finale di sgombero rispetto a tale relazione tecnica, poiché il Comune ha congruamente motivato, da un punto di vista giuridico, circa la mancanza di titolarità del privato sull'area.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi