CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400315
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Pubblicato il 24/04/2024
N. 00315/2024REG.PROV.COLL.
N. 00889/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2023, proposto da
Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Cordova 95;
contro
Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato M L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1676/2023, resa tra le parti, 22 maggio 2023, n. 1676, con cui era dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto per l'annullamento del silenzio – rigetto formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione amministrativa formulata dalla Società allora ricorrente con nota prot. n. PR2 2022 960 del 15 dicembre 2022 ed in pari data trasmessa a mezzo pec.
e era respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto per sentir dichiarata l’illegittimità del diniego di accesso opposto dal Comune con nota prot. n. 1209 del 2 marzo 2023 e per l’effetto, perché fosse ordinato al Comune di esibire la documentazione richiesta;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2024 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso in appello descritto in epigrafe, l’istante, premesso di essere aggiudicataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio dell’ARO del Comune di Vittoria, per la durata di anni sette, e che il relativo contratto era sottoscritto l’8 ottobre 2021, espone che il capitolato speciale d’appalto prevedeva (art. 6) “ servizi base a corpo ” (Titolo I) e “ servizi base a misura ” (Titolo II), e tra questi ultimi, l’A16 relativo a « Scerbatura, spazzamento, eliminazione piante invadenti le carreggiate, zappettatura rotonde, incroci, etc. e scerbatura, spazzamento, pulizia dei viali, riduzioni alberature, sagomatura aiuole, negli edifici pubblici quali scuole, uffici comunali, Canile di c.da Carosone, Depuratore di c.da Mendolilli, etc .».
Espone, ancora, che tra le parti è sorta questione circa la natura di tale servizio, e più in generale circa le modalità di determinazione del corrispettivo dovuto per i servizi a misura. Così, con nota prot. n. 14768 del 7 aprile 2022 il Comune, in risposta ad un quesito (nota del 4 aprile 2022) precisava che “ Come si evince dalla tabella allegata, i servizi pur denominati a misura, risultano stimati in termini di manodopera e dimensionati a corpo;per misura si intende il numero di interventi previsti nell'anno in CSA e non già il dimensionamento degli stessi che rimane a corpo. Pertanto gli obiettivi da raggiungere nell'esecuzione del servizio in oggetto prescindono dal personale impiegato e devono essere completamente realizzati. Alla luce delle superiori considerazioni, nell'elaborazione del SAL, si dovrà tenere conto di quanto previsto in CSA e i servizi attivati a misura saranno contabilizzati solo alla verifica di regolare esecuzione, secondo quanto previsto nella tabella allegata”.
Afferma, dunque, parte istante, che la nota avrebbe rinviato ad una tabella contenente il computo metrico estimativo del servizio A16, tuttavia non allegata.
Per tale ragione, con nota prot. n. PR2 2022 253 dell’8 aprile 2022 l’istante rappresentava che: “La tabella … non era nota all’epoca della formulazione dell’offerta, né era nota l’interpretazione fornita dalla stazione appaltante, secondo la quale i servizi de quo sono stati definiti “a corpo”, e pagati “a misura”, secondo la parte d’opera effettivamente resa ”.
Pertanto, ai fini dell’esercizio della tutela della propria posizione, l‘istante, con nota prot. n. PR2 2022 960 del 15 dicembre 2022 chiedeva al Comune di accedere alla documentazione (computo metrico estimativo), da cui deriverebbe la predetta tabella.
Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, l’odierna appellante proponeva ricorso.
Nelle more del giudizio di primo grado, interveniva il diniego esplicito (nota prot. n. 1209 del 2 marzo 2023), che era impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.
Con la sentenza appellata, il primo giudice, dunque, dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, respingeva il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che l’Amministrazione avesse rappresentato in sostanza l’inesistenza dell’atto richiesto e che la citata nota avesse precisato il ‘criterio’ di determinazione del servizio contraddistinto dalla voce A16.
Con l’appello in esame, l’istante contesta la parte della sentenza attinente all’ambiguità della risposta data dalla nota in argomento nella parte in cui si afferma che: - non esisterebbe un computo metrico estimativo dei servizi a misura (da cui estrarre copia conforme all'originale);
tale documento non risulterebbe tra gli elaborati del progetto approvato con delibera n. 80 del 23 dicembre 2019, altrimenti sarebbe stato allegato anche agli atti di gara;
e tuttavia, ancora, che qualora esistesse un computo metrico interno, utilizzato come stima anche sommaria dei costi da porre a base di gara, esso comunque sarebbe un documento non ufficiale (non approvato) e quindi non suscettibile di accesso agli atti;
sicché la tabella allegata alla nota prot. n. 14768/gen del 7 aprile 2022 determinerebbe solo in misura proporzionale la voce A16 al solo scopo di consentirne l'inserimento parziale negli stati di avanzamento.
Si è costituito il Comune evidenziando l’inammissibilità dell’appello.
Alla camera di consiglio del 17 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Osserva il Collegio, che ai fini della decisione della presente controversia, deve prendersi in esame la giurisprudenza formatasi in tema di accesso agli atti interni.
Rispetto ad essi, la giurisprudenza ha ammesso l’accesso già nella vigenza della originaria stesura della l. n. 241/90, riconoscendone l’ammissibilità con riguardo a documenti rappresentativi di mera attività interna dell’Amministrazione, ritenendo irrilevante che essi siano stati o meno utilizzati ai fini dell’attività con rilevanza esterna.
Va, altresì, ricordato che – quanto alla definizione di “ documento amministrativo ” ai sensi dell’art. 22, comma 2, l. n. 241/90, il Consiglio di Stato ha affermato che “giacché l’art. 22, 2° comma, della legge n. 241 del 1990, statuisce espressamente che, nella nozione di documenti amministrativi, che formano oggetto del diritto di accesso, rientra “qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa ” (Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2005, n. 658).
A ciò deve aggiungersi che deve considerarsi l’attività amministrativa deve ritenersi retto dal generale principio di trasparenza.
Vale ricordare, a riguardo che, in sede comunitaria, è ammesso l’accesso ai documenti preparatori delle decisioni, dovendo invece essere interpretate in senso restrittivo le eccezioni al diritto di accesso che derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti (Tribunale dell’Unione europea, sez. IV, 22 maggio 2012, causa T-344/2008 EnBW Energie BadenWürttemberg AG