CGARS, sez. I, sentenza 2019-10-10, n. 201900889
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Pubblicato il 10/10/2019
N. 00889/2019REG.PROV.COLL.
N. 00890/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2015, proposto da A A, G A, rappresentati e difesi dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per a Regione Siciliana, in Palermo, via F. Cordova , n.76;
contro
Comune di T, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M B, in Palermo, Piazzale del Fante, n. 22;
nei confronti
F B, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Palermo, via F. Cordova, n.76;
Vertical project s.r.l. non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 524/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2019 il Cons. G V e uditi per le parti l’avv. Salvatore Giambò su delega dell’avv. S M e l’avv. Ignazio Scuderi su delega dell’avv. M S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti con ricorso introduttivo impugnavano l’ordinanza sindacale n. 27 del 9 novembre 2012, notificata il successivo 12 novembre 2012, con la quale il Sindaco del Comune di T ordinava agli allora ricorrenti “ nella qualità di comproprietari del costone roccioso, nonché del piano soprastante, in catasto al foglio n. 6 particella 51 di provvedere, entro sessanta giorni all’esecuzione dei lavori di disgaggio dei massi rocciosi e conseguente messa in sicurezza del costone ” con l’avvertimento “ che non provvedendo nel termine sopra assegnato al disgaggio dei massi rocciosi e conseguente messa in sicurezza del costone, tutti i lavori necessari verranno eseguiti dall’Ufficio, ponendo le spese a carico della SS.LL. ”.
2. In particolare gli originari ricorrenti esponevano dinanzi al Tar che, con nota del 11 ottobre 2012, il sig. Bilardo Francesco aveva rappresento al Comune di T che, a seguito di un incendio verificatosi il 29 settembre 2012, il costone roccioso soprastante la propria abitazione, sita in T località Campogrande zona Capricci, era rimasto sprovvisto di vegetazione e, pertanto, aveva chiesto all’ente di adottare i provvedimenti di competenza, al fine di eliminare il potenziale pericolo.
2.1. A seguito di un primo sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco in data 25 ottobre 2012 ed un secondo in data 5 novembre 2012 da parte del Comandante del Distaccamento Forestale di Patti e del Capo del Settore Ufficio tecnico del Comune di T, il Sindaco di T (accertato “ l’effettivo pericolo che potrebbe derivare al fabbricato del suddetto sig. Bilardo a causa della presenza di grossi massi lungo il prospiciente costone, entrambi resi instabili a seguito degli ultimi incendi che hanno distrutto la macchia mediterranea e la contemporanea presenza di crepe e fenditure che consentono l’infiltrazione di grossi quantitativi di acqua piovana proveniente la pianura soprastante”, previa evacuazione provvisoria della famiglia del sig. B F “ al fine della salvaguardia della privata e pubblica incolumità”), ai sensi dell’art. 54 comma II del d.lgs. 267/2000, emetteva l’ordinanza sindacale n°27 del 9 novembre 2012, con la quale ordinava ai ricorrenti l’esecuzione (entro 60 giorni) dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, a pena dell’esecuzione d’ufficio in danno degli stessi.
3. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi di diritto:
I) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto dei presupposti: difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti;
II) Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 7 della L. 241/90: mancata notifica dell’atto di avvio del procedimento;
III) Violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 54 n. 4 d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto dei presupposti.
3.1. Successivamente con ricorso per motivi aggiunti il sig. Aveni impugnava:
- la determina n. 15 del 19 febbraio 2013, notificata il successivo 27 febbraio 2013, con la quale il Funzionario responsabile del III settore del Comune di T affidava alla ditta “Vertical Project s.r.l.” l’esecuzione degli interventi necessari per l’eliminazione della situazione di pericolo di cui all’ordinanza sindacale n. 27 del 9 novembre 2012;
- l’ordinanza sindacale n. 7 del 15 marzo 2013, notificata il successivo 18 marzo 2013, con la quale il Sindaco del Comune di T, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del d.lgs. 267/2000, ordinava ai ricorrenti di consentire l’accesso al Capo Ufficio tecnico del Comune di T, nonché alla Vertical Project s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , “limitatamente ai tempi necessari per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso in c.da Capricci, quantificati in giorni dodici lavorativi”.