CGARS, sez. I, sentenza 2022-06-16, n. 202200692
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00692/2022REG.PROV.COLL.
N. 00548/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2021, proposto da
F F, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2625/2020, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il pres. R D N e uditi per le parti gli avvocati come specificato in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ appellata la sentenza del Tar Sicilia – Catania, 14.10.2020 n. 2625 non notificata.
Con decreto presidenziale 26.4.2022 è stata fissata la presente udienza ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. ed è stata rilevata d’ufficio la tardività dell’appello, con argomenti da cui non c’è ragione di discostarsi nella presente decisione.
2. In vista dell’udienza odierna parte appellante ha proposto una lettura dell’art. 328 c.p.c. diversa da quella indicata nel citato decreto presidenziale, in base alla quale l’erede della parte colpita da morte dopo la pubblicazione della sentenza, avrebbe sempre il pieno termine lungo di impugnazione pari a sei mesi.
Il Comune di Aci Reale in vista dell’udienza odierna, con memoria depositata l’8.6.2022, ha chiesto dichiararsi la tardività e comunque la infondatezza dell’appello.
3. L’appello è irricevibile.
3.1. Dato che la sentenza appellata risulta pubblicata il 14.10.2020 e non notificata, il termine lungo per appellare scadeva il 14.4.2021. L’appello risulta spedito per la notificazione in data 27.4.2021 e quindi dopo la scadenza del termine lungo semestrale.