TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-10-14, n. 202002625

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-10-14, n. 202002625
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002625
Data del deposito : 14 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2020

N. 02625/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01985/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C F e M A, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicolò D'Alessandro e M G, con domicilio eletto presso lo studio Nicolò D'Alessandro in Catania, Piazza Lanza 18/A;

contro

Comune di Acireale, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22;

per l'annullamento

a) dell’ordine di demolizione del Comune di Acireale n. 53 in data 28 febbraio 2001;
b) del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, notificato agli interessati unitamente al verbale n. 420/2001/A.E. in data 10 novembre 2003 (mediante deposito nella Casa Comunale).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acireale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 ottobre 2020 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione del Comune di Acireale n. 53 in data 28 febbraio 2001.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue;
a) i ricorrenti, in relazione all’immobile di cui trattasi, hanno presentato domanda di sanatoria nel mese di febbraio 1985;
b) l’Amministrazione, tuttavia, ha rigettato l’istanza con provvedimento in data 11 marzo 1996, sul rilievo che la costruzione fosse stata realizzata, in epoca successiva al 31 dicembre 1976 all’interno della fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) in base al principio “tempus regit actum”, il Comune è tenuto ad individuare esattamente l’epoca in cui è intervenuto l’abuso;
b) nel caso di specie l’Amministrazione ha fatto applicazione della disciplina di cui alla legge n. 47/1985, mentre avrebbe dovuto più correttamente utilizzare le previsioni di cui alla legge n. 1150/1942, inviando la prescritta diffida e acquisendo il necessario parere della Sezione Urbanistica Regionale;
c) non è stata effettuata una necessaria ponderazione dell’interesse pubblico in contrapposizione a quello privato al mantenimento del manufatto;
d) in ogni caso è ragionevolmente prevedibile la sanatoria complessiva dell’intera lottizzazione abusiva in cui ricade l’edificazione di cui trattasi.

I ricorrenti hanno, poi, proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, notificato agli interessati unitamente al verbale n. 420/2001/A.E. in data 10 novembre 2003 (mediante deposito nella Casa Comunale).

Le censure di cui ai motivi aggiunti possono sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento impugnato risulta illegittimo in via derivata avuto riguardo alle doglianze esposte in seno al ricorso introduttivo;
b) l’Amministrazione, in ossequio al disposto dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, avrebbe dovuto sospendere il procedimento amministrativo volto alla repressione dell’illecito edilizio sino al 31 marzo 2003.

Il Comune di Acireale, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’immobile è stato realizzato su terreno acquistato in data 10 febbraio 1978 e nel contratto di compravendita era stata puntualmente specificata l’inedificabilità del terreno medesimo in forza dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, il quale vieta l’edificazione nella fascia di terreno di 150 metri dalla battigia;
b) avverso il diniego di sanatoria è stato proposto ricorso straordinario, che è stato dichiarato improcedibile;
c) ne consegue che il presente ricorso è inammissibile;
d) nel merito, il vincolo di inedificabilità, che risulta immediatamente precettivo anche per i privati, deve applicarsi per tutte le costruzioni edificate in epoca successiva al 31 dicembre 1976;
d) quanto alla presunta violazione dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, in base all’art. 31, secondo comma, del D.P.R. n. 380/2001, il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione a demolire determina l’immediato trasferimento - “ipso iure” - della costruzione abusiva al patrimonio comunale.

I ricorrenti hanno ribadito le argomentazioni poste a sostegno della proprie domande con memoria in data 4 settembre 2020 e in data 1 ottobre 2020 hanno presentato una ulteriore memoria, non scrutinata dal Collegio in quanto tardiva.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate, potendo, quindi, prescindersi dall’esame dei profili di inammissibilità denunciati dal Comune resistente.

Il diniego di sanatoria risulta essersi definitivamente consolidato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.

Come affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Stato, VI, n. 1892/2019), dalla natura di illecito permanente dell'abuso edilizio deriva l'applicazione del regime vigente al momento in cui l'Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione, senza che sia ravvisabile la violazione del principio di irretroattività.

Inoltre, il complessivo procedimento di repressione degli abusi edilizi non è caratterizzato da termini perentori e il potere repressivo del Comune non si consuma con il decorrere del termine di conclusione del procedimento, né con il trascorrere di un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’illecito, venendo in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le ultime, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020;
Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020;
Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019;
nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9).

Può anche aggiungersi che il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende, altresì, superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020;
T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020;
T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020;
T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019).

Quanto, infine, alla sospensione dei procedimenti per l’applicazione di sanzioni amministrative, essa discende dall’intervenuta presentazione della domanda di condono e dalla pendenza del relativo procedimento, mentre, nel caso di specie, la richiesta di sanatoria era già stata rigettata al momento in cui l’ordine di demolizione e il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza sono stati emanati, come era stata parimenti definita la relativa vicenda giudiziaria con la pronuncia di inammissibilità di cui al parere n. 668/00 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nell’Adunanza dell’11 luglio 2000, come riferito dal Comune resistente e non specificamente contestato dagli interessati.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

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