CGARS, sez. I, sentenza 2022-06-22, n. 202200746
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Pubblicato il 22/06/2022
N. 00746/2022REG.PROV.COLL.
N. 00005/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2022, proposto dal sig. G M, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territorio della Regione Siciliana, in persona del dirigente generale pro tempore , il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Regione Siciliana, in persona del Commissario pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
il Comune di Oliveri, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 1404/2021, resa tra le parti, depositata il 3 maggio 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1009/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territorio della Regione Siciliana e del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Regione Siciliana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022, il consigliere Michele Pizzi, nessuno presente per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello notificato il 6 dicembre 2021 e depositato il 3 gennaio 2022, il sig. G M ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1404 del 2021 che, declinando la propria giurisdizione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante – a seguito di trasposizione dal ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana – avverso:
a) l’ordinanza del commissario per la liquidazione degli usi civici n. 40865 del 3 ottobre 2017, di acquisizione, ai sensi dell’art. 26, comma 8, della legge regionale n. 10/1999, al patrimonio del Comune di Oliveri dei “ beni immobili ricadenti nel demanio civico, arbitrariamente occupati da Merlin Giuseppe […], identificati catastalmente come porzione della particella 169 del foglio 7 […]”;
b) il d.d.g. n. 1224 dell’11 ottobre 2017 del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana, di approvazione de plano della predetta ordinanza.
2. Nel ricorso di primo grado il sig. M aveva esposto che:
- con decreto commissariale n. 37562 del 22 febbraio 2012 era stato nominato l’istruttore demaniale per il Comune di Oliveri, con il compito di provvedere al completamento dell’individuazione e delimitazione cartografica del demanio;
- il predetto perito aveva delimitato il demanio civico del Comune di Oliveri, individuando le particelle che si collocano esclusivamente nei fogli di mappa catastale n. 6 e n. 7;
- in data 7 febbraio 2013 il Sindaco del Comune di Oliveri aveva disposto l’affissione di un avviso sull’albo pretorio, recante l’invito “ ai possessori di terre rientranti nei confini del demanio civico di presentare, entro il termine di giorni 45, domande di legittimazione o dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate, che saranno esaminate ai sensi degli artt. 9, 10 e 24 della legge 16/06/1972 n. 1766, dell’art. 26 L.R. 27/04/1999, n. 10 dell’art. 5 L. 23/12/2000 n. 28 ” (pag. 6 del ricorso di primo grado);
- l’istruttore demaniale era stato quindi incaricato di verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione della legittimazione di un’occupazione arbitraria di demanio civico del Comune di Oliveri, come da richiesta della ditta G M del 14 febbraio 2013, relativa ad una porzione di territorio ricadente nel foglio 7, particella n. 3, del predetto Comune;
- la domanda di legittimazione era stata respinta in quanto il predetto terreno (esteso per 7.700 mq) non era stato arbitrariamente occupato dal sig. M, essendovi un regolare contratto di affitto, della durata di nove anni, stipulato nell’anno 2001 con il Comune di Oliveri (per 6.000 mq), e considerato che la rimanente parte del terreno (per 1.700 mq) era stata arbitrariamente occupata a partire dalla stipula del contratto e non da data antecedente al 31 dicembre 1987;
- era stata quindi notificata l’ordinanza del commissario liquidatore degli usi civici n. 40865 del 3 ottobre 2017, con la quale era stata disposta l’acquisizione al patrimonio del Comune di Oliveri dei beni immobili fino a quel momento occupati dal sig. G M.