CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400596

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400596
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400596
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 00596/2024REG.PROV.COLL.

N. 00293/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2022, proposto dal sig. AN LO e dalla sig.ra NI LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2543/2021, resa tra le parti, pubblicata il 9 settembre 2021, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2447/2017;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regione dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Maria Beatrice Miceli, su delega dell’avvocato Stefano Polizzotto, e l’avvocato dello Stato Lidia La Rocca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato l’11 ottobre 2017 e depositato il 25 ottobre 2017, il sig. AN LO e la sig.ra NI LO esponevano:

- di essere proprietari di un fabbricato situato nel Comune di Agrigento, villaggio Mosè, viale Leonardo Sciascia, catastalmente identificato al foglio 165, particelle n. 1014 e n. 1015, realizzato con concessione edilizia n. 59/2002, previo nulla della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento prot. n. 2744 del 16 aprile 2002, pervenuto ai ricorrenti nell’anno 2003 a seguito di donazione;

- che l’immobile de quo ricade nella zona B di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1968, c.d. “Gui-Mancini”, recante ˂ Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d’uso e dei vincoli di inedificabilità˃ , e al decreto ministeriale del 7 ottobre 1971, c.d. “Misasi-Lauricella”, recante modifiche del suddetto decreto ministeriale 16 maggio 1968;

- di aver realizzato, in aderenza al fabbricato, una tettoia in legno di mq 352,50, chiedendone successivamente la compatibilità paesaggistica con istanza presentata alla Soprintendenza, che ne aveva accertato la suddetta compatibilità con provvedimento prot. n. 1214 del 3 febbraio 2006;

- di aver proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Sicilia avverso il silenzio serbato dal Comune di Agrigento sull’istanza di sanatoria della menzionata tettoia;

- che, a seguito dell’accoglimento del predetto ricorso, il Comune di Agrigento aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 91 del 21 settembre 2007, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;

- che, a seguito di ulteriore istanza presentata dai ricorrenti, il Comune di Agrigento, con provvedimento prot. n. 339 del 16 ottobre 2008, aveva autorizzato i ricorrenti ad eseguire i lavori di cambio di destinazione d’uso da abitazione ad attività commerciale, nonché la chiusura della tettoria in struttura precaria;

- che la menzionata Soprintendenza, con provvedimento prot. n. 8330 del 16 settembre 2016, aveva autorizzato i ricorrenti ad eseguire opere di completamento sull’immobile in questione;

- di aver presentato alla medesima Soprintendenza, in data 13 febbraio 2017, una richiesta di autorizzazione paesaggistica per il progetto di ampliamento dell’immobile in questione, ˂ utilizzando i parametri urbanistici della zona B3.4 del P.R.G. vigente, mediante la chiusura della tettoia, per la quale era stata rilasciata la compatibilità paesaggistica n. 1214 del 3.02.2006, e il completamento dello stesso in tutte le sue parti con finiture idonee al contesto in cui è inserito e all’uso a cui è destinato […]˃ (pag. 5 del ricorso);

- che la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento – dopo aver comunicato il preavviso di diniego con provvedimento prot. n. 4193 del 2 maggio 2017 - con il successivo provvedimento n. 6176 del 28 giugno 2017 aveva espresso parere negativo di compatibilità paesaggistica sul progetto de quo , ˂ sostenendo che la chiusura della tettoia avrebbe creato un organismo completamente diverso rispetto al quale era stata rilasciata compatibilità paesaggistica e la chiusura della tettoria risulterebbe incompatibile con il regime di tutela dell’area dove insiste l’immobile ˃ (pag. 5 del ricorso).

2. I ricorrenti quindi impugnavano:

a) il provvedimento della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento prot. n. 6176 del 28 giugno 2017;

b) il preavviso di diniego della medesima Soprintendenza prot. n. 4193 del 2 maggio 2017;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi