CGARS, sez. I, sentenza 2019-01-17, n. 201900030

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2019-01-17, n. 201900030
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 201900030
Data del deposito : 17 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2019

N. 00030/2019REG.PROV.COLL.

N. 00587/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2018, proposto da
D F, rappresentato e difeso dagli avvocati M D P, C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D P M in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 23;

contro

Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Palermo, non costituiti in giudizio;

Ufficio Territoriale del Governo Catania, Regione Siciliana - Presidenza, Regione Sicilia - Assemblea Regionale, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via Alcide De Gasperi, 81;

nei confronti

Gianina Ciancio, Francesco Cappello, Jose Marano, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via E. Notarbartolo, 5;

Angela Foti, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 01598/2018, resa tra le parti, concernente elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gianina Ciancio e di Francesco Cappello e di Jose Marano e di Ufficio Territoriale del Governo Catania e di Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Sicilia - Assemblea Regionale e di Ufficio Territoriale del Governo Palermo e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati M D P, Giovanni Immordino su delega di Carmelo Giurdanella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Il 5.11.2017 si svolgeva la competizione elettorale per l’elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana e per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana.

I risultati, per quanto di suo interesse, sono stati contestati dal signor D F, candidato nella circoscrizione elettorale di Catania per la lista “Cento Passo per la Sicilia – Claudio Fava Presidente”, che con il ricorso di primo grado ha chiesto l’annullamento:

- del verbale di proclamazione degli eletti all'Assemblea Regionale Siciliana, nel collegio di Catania, disposta dal Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, ai sensi dell'art. 2 bis e dell'art. 55 della legge regionale siciliana n. 29/1951, adottato il 28.11.2017, non conosciuto e mai comunicato;

- del verbale di ammissione delle liste al medesimo organo elettivo alle elezioni del 5 novembre 2017, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale siciliana n. 29/1951;

- dei provvedimenti di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente rispettivamente alla Commissione centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania (nota prot. 7650/17U del 22.11.2017) e all' Ufficio centrale regionale per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'ARS (nota del 24.11.2017).

II. La controversia è imperniata sulla tesi che i candidati delle liste controinteressate, ivi compresi quelli poi dichiarati eletti, avrebbero dovuto essere esclusi prima della competizione elettorale ( rectius cancellati dalle lista ed eventualmente esclusa l’intera lista) a prescindere da una loro effettiva posizione di incandidabilità, per non aver presentato la dichiarazione di cui all’art. 9 d.lgs. n. 235/2012, ossia espressamente dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dal d.lgs. n.235 del 2012, essendosi limitati a presentare il modello di “dichiarazione di accettazione” della candidatura predisposto dal “Servizio elettorale” della Regione siciliana - modello che i candidati venivano invitati a sottoscrivere al momento dell’accettazione della candidatura – il quale faceva riferimento non già alle situazioni di incandidabilità previste dal d.lgs. n. 235 del 2012, ma solamente a quelle descritte dall’art.15, comma 1, della l. n. 55 del 1990.

Secondo il ricorrente, la dichiarazione, nella specie irrimediabilmente inficiata dall’erroneo riferimento al parametro normativo, non si presentava come semplicemente incompleta, bensì come mancante, per omessa dichiarazione dell’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa più recente, e l’omessa dichiarazione del requisito non sarebbe colmabile dall’assenza in concreto delle anzidette cause.

III. L’art.7 d.lgs. 31.12.2012 n. 235, stabilisce che “ non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della giunta regionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ”.

La norma in questione stabilisce altresì:

- che “ l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla ”;

- e che “ l’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse ”.

L’art. 9 d.lgs. n. 235 del 2012 prescrive (tra l’altro) inoltre:

- che “ in occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 ”;

- e che “ gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità ”.

IV. In relazione all’elezione in discorso era accaduto che, al fine di superare perplessità e dubbi, con un comunicato ufficiale consultabile nel sito istituzionale, il 5.10.2017 (e cioè un mese prima della data fissata per le elezioni), l’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione pubblica chiarisse che la formula della dichiarazione da sottoscrivere era quella di cui al modello predisposto, ma che gli Uffici elettorali avrebbero dovuto esercitare i poteri di verifica al fine di accertare non soltanto la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai candidati (e dunque l’assenza, in capo ad essi, delle cause di incandidabilità di cui alla l. n.55 del 1990), ma anche l’assenza delle cause di incandidabilità previste dal (sopravvenuto) d.lgs. n.235 del 2012.

Secondo la modulistica fornita dall’Amministrazione regionale, molti candidati, quindi, sottoscrivevano la dichiarazione (ossia si limitavano a dichiarare) “ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. ” (anziché fare specifico riferimento alle condizioni descritte dalla normativa sopravvenuta).

Gli Uffici elettorali circoscrizionali, conformandosi alle direttive del competente Assessorato regionale, ammettevano i candidati alla competizione elettorale.

Dai controlli effettuati, successivamente allo svolgimento delle elezioni, non erano emerse cause di incandidabilità.

Il signor Festa, a seguito di istanza di accesso del 15.11.2017, riscontrato che alcuni candidati ed in particolare tutti i candidati della Lista “Movimento 5 Stelle” avevano presentato dichiarazione di accettazione della candidatura, senza esplicita dichiarazione riferita alla condizioni ostative ex legge Severino, con reclamo del 20.11.2017, chiedeva di invalidare le preferenze espresse per candidati che avevano omesso la dichiarazione prevista dalla legge Severino e di proclamare gli eletti secondo corretta quantificazione del dato elettorale.

Ma l’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania ha rigettato il reclamo e non ha attribuito alcun seggio alla lista del ricorrente.

V. Con la sentenza qui gravata, il T.A.R., dichiarando di prescindere da questioni di rito sollevate dalle parti o rilevabili d’ufficio, attesa la ravveduta infondatezza del ricorso, lo ha respinto.

VI. Con l’appello in esame il soccombente, che ribadisce l’affermata sussistenza della propria legittimazione e dell’interesse ad agire, chiede la riforma della pronuncia, che contesta in punto di rito, dolendosi dell’applicazione del rito di cui all’art. 130 c.p.a., e nel merito, criticandone l’impostazione sostanzialista e insistendo nella domanda giudiziale proposta in primo grado. Sotto entrambi i profili l’appellante propone istanza ex art. 99 c.p.a. di deferimento delle questioni all’Adunanza plenaria, per addotta incertezza interpretativa e importanza delle questioni.

L’Amministrazione regionale sostiene l’infondatezza del gravame, come pure i controinteressati costituitisi.

DIRITTO

I. L’appello è infondato.

I.I. Con riferimento alla doglianza secondo cui il T.A.R. avrebbe erroneamente applicato il rito di cui all’art. 130 c.p.a., va, innanzitutto, rilevato che è lo stesso odierno appellante ad aver formulato “ istanza per l’adozione del decreto di fissazione dell’udienza ai sensi del comma 2 dell’art. 130 c.p.a. ai fini della sua notifica in uno al presente ricorso ai medesimi soggetti evocati in giudizio” , precisando che, seppure aveva “per estrema prudenza difensiva” proposto il ricorso nei termini e con le forme previste dall’art. 129 c.p.a., riteneva che l’interpretazione letterale e sistematica del combinato disposto dell’art. 9 d.lgs. 235/2012 e degli artt. 129 e 130 c.p.a. “ suggeriscono l’applicabilità dell’art. 130 del c.p.a. ”.

Il ricorso, d’altra parte, è stato proposto dopo la proclamazione degli eletti, avverso una pluralità di atti, anche successivi alle operazioni di voto, e tende ad ottenere l’attribuzione di un seggio al ricorrente. Pertanto non sussistevano più esigenze di tutela anticipata. Né ricorreva il presupposto di cui all’art. 129 (“ Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali ”), non essendo in discussione atti “immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio ”.

Né il ricorrente fornisce, a corroborare l’istanza di deferimento all’Adunanza Plenaria, alcun elemento che lasci ipotizzare un potenziale contrasto giurisprudenziale.

Il primo motivo di appello va, pertanto, respinto.

I.II. Quanto al merito, sulle medesime questioni qui dibattute questo Consiglio si è recentemente espresso con le sentenze nn. 534 e 550 del 2018 in senso contrario alle tesi dell’appellante.

In particolare, la sentenza n. 550/2018, che si riporta, così si esprime: “

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